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Regolamento recante norme per l’individuazione delleassociazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportivedilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell’art. 1,comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 – a
di Redazione
Decreto Ministeriale 7 maggio 1998, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 giugno,
n. 146). – Regolamento recante norme per l’individuazione delle
associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportive
dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell’art. 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 – art. 5, comma 8 e
8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507.
Art. 1.
1. Per l’individuazione delle associazioni
combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportive
dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti
la facoltà dell’amministrazione finanziaria di dare in concessione o
in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non
suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si
osservano i seguenti criteri:
a) per le associazioni combattentistiche e d’arma:
1) assenza di fini di lucro;
2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
b) per le associazioni sportive dilettantistiche:
1) assenza di fini di lucro;
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti;
3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come
definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
Art. 2.
1. Le concessioni e le locazioni degli immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato sono assentite in favore delle associazioni
di cui all’art. 1 nonchè degli enti di cui al comma 8-bis dell’art. 5
della legge 29 novembre 1995, n. 507, con i criteri e le modalità
seguenti:
a) accertamento preliminare, da parte dell’amministrazione
finanziaria, che l’immobile richiesto non sia suscettibile di
utilizzazione, anche temporanea, per uso governativo. Qualora un
immobile idoneo o suscettibile di soddisfare esigenze governative
venga, per motivi contingenti, assentito in concessione o in
locazione all’ente richiedente, non potrà prescindersi, per la sua
utilizzazione, dall’applicazione di un canone determinato sulla base
dei valori locativi in comune commercio;
b) espressa indicazione, nell’atto di concessione o di locazione,
degli specifici fini per i quali l’immobile viene concesso o locato;
c) verifica periodica – da effettuarsi almeno ogni tre anni a
cura della sezione staccata del demanio ovvero dall’ufficio del
territorio, ove istituito – per accertare che l’immobile concesso o
locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell’atto
di concessione o di locazione;
d) durata della concessione o della locazione, da assentire in
ogni caso su disposizione della Direzione centrale del demanio, di
regola non superiore ai sei anni. Qualora l’amministrazione ne
ravvisi la necessità, in considerazione di particolari finalità da
perseguire dall’ente richiedente, o nel caso in cui si imponga al
concessionario o al locatario l’obbligo di eseguire opere di
ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la
concessione o la locazione può avere una durata superiore, comunque
non eccedente i diciannove anni; in tale ultimo caso, nei relativi
atti, va previsto il periodo di tempo entro il quale le opere stesse
sono ultimate;
e) assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli
oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè degli
oneri delle contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull’immobile.
Qualora l’immobile utilizzato faccia parte del demanio artistico,
storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione sono eseguite secondo le prescrizioni delle competenti
soprintendenze;
f) verifica periodica triennale, da parte dell’ufficio tecnico
erariale, per accertare lo stato manutentivo dell’immobile concesso o
locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui
l’immobile necessiti nonchè il termine entro il quale tali opere sono
eseguite. L’esito della verifica viene portato a conoscenza sia della
sezione staccata del demanio ovvero dell’ufficio del territorio, ove
istituito che della Direzione centrale del demanio;
g) applicazione di un canone pari al dieci per cento di quello
determinato dall’ufficio tecnico erariale sulla base dei valori
locativi in comune commercio;
h) adeguamento annuale del canone stesso in proporzione diretta
alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente;
i) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di
sei mesi, della concessione o della locazione, per sopravvenute
esigenze di carattere governativo;
l) acquisizione alla proprietà statale, al termine della
concessione o della locazione, di tutte le addizioni e/o migliorie
apportate all’immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o
a indennizzo di sorta;
m) divieto assoluto di sub-concessione o di sub-locazione;
n) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in
caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni
imposte al concessionario o al locatario con obbligo della
restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, nonchè
della corresponsione di una penale pari all’intero ammontare del
canone annuo a suo tempo determinato dall’ufficio tecnico erariale in
regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione,
maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT, secondo i
criteri di cui al punto 8, con detrazione di quanto già corrisposto;
o) versamento di una cauzione, costituita ai sensi della legge 10
giugno 1982, n. 348, a garanzia degli obblighi assunti dal
concessionario o dal locatario, il cui importo non può comunque
essere inferiore a due annualità di canone.
Art. 3.
1. Le associazioni e gli enti interessati all’applicazione
delle disposizioni del citato art. 1, comma 1, della legge n. 390 del
1986 presentano apposita istanza, secondo le modalità e i termini di
cui al comma 3, in cui sono indicati, oltre ai dati identificativi
del soggetto richiedente, il bene oggetto della richiesta, la
destinazione cui lo si intende assoggettare, nonchè l’eventuale
ordine di preferenza nel caso di plurime richieste con la medesima
domanda.
2. I medesimi soggetti, qualora intendano definire le posizioni
economiche relative all’utilizzazione dei beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato per il periodo anteriore alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995 presentano
apposita domanda in cui è espressamente indicato:
a) l’impegno a rinunciare ai giudizi eventualmente in corso con
l’Amministrazione demaniale nonchè ad accollarsi le relative spese;
b) l’impegno ad accettare la misura dei canoni o degli indennizzi
di occupazione stabilita dal competente ufficio tecnico erariale;
c) l’assunzione dell’obbligo di corrispondere
all’amministrazione, in un’unica soluzione, la somma dovuta
all’erario, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dei
competenti uffici;
d) la esplicita rinuncia a chiedere la restituzione di somme
eventualmente corrisposte in misura superiore a quella dovuta.
3. Le domande di cui ai commi precedenti, da redigersi su carta
bollata, sono presentate alla sezione staccata del demanio ovvero
all’ufficio del territorio, ove istituito, entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; copia delle medesime istanze va inviata anche al
Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Direzione
centrale del demanio – Roma.
Art. 4.
1. Nel caso di più domande di concessione o di locazione
relative al medesimo bene è preferito il richiedente che si proponga
di avvalersi dello stesso per un uso che, a giudizio
dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse
pubblico.
2. é altresì data preferenza alle precedenti concessioni o
locazioni rispettivamente già assentite o stipulate, in sede di
rinnovo rispetto alle nuove istanze.
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