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Regolamento recante norme per l’individuazione delleassociazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportivedilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell’art. 1,comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 – a

di Redazione

Decreto Ministeriale 7 maggio 1998, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 giugno, n. 146). – Regolamento recante norme per l’individuazione delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell’art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 – art. 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507. Art. 1. 1. Per l’individuazione delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facoltà dell’amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri: a) per le associazioni combattentistiche e d’arma: 1) assenza di fini di lucro; 2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa; b) per le associazioni sportive dilettantistiche: 1) assenza di fini di lucro; 2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; 3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti. Art. 2. 1. Le concessioni e le locazioni degli immobili demaniali o patrimoniali dello Stato sono assentite in favore delle associazioni di cui all’art. 1 nonchè degli enti di cui al comma 8-bis dell’art. 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507, con i criteri e le modalità seguenti: a) accertamento preliminare, da parte dell’amministrazione finanziaria, che l’immobile richiesto non sia suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso governativo. Qualora un immobile idoneo o suscettibile di soddisfare esigenze governative venga, per motivi contingenti, assentito in concessione o in locazione all’ente richiedente, non potrà prescindersi, per la sua utilizzazione, dall’applicazione di un canone determinato sulla base dei valori locativi in comune commercio; b) espressa indicazione, nell’atto di concessione o di locazione, degli specifici fini per i quali l’immobile viene concesso o locato; c) verifica periodica – da effettuarsi almeno ogni tre anni a cura della sezione staccata del demanio ovvero dall’ufficio del territorio, ove istituito – per accertare che l’immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell’atto di concessione o di locazione; d) durata della concessione o della locazione, da assentire in ogni caso su disposizione della Direzione centrale del demanio, di regola non superiore ai sei anni. Qualora l’amministrazione ne ravvisi la necessità, in considerazione di particolari finalità da perseguire dall’ente richiedente, o nel caso in cui si imponga al concessionario o al locatario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione o la locazione può avere una durata superiore, comunque non eccedente i diciannove anni; in tale ultimo caso, nei relativi atti, va previsto il periodo di tempo entro il quale le opere stesse sono ultimate; e) assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè degli oneri delle contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. Qualora l’immobile utilizzato faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sono eseguite secondo le prescrizioni delle competenti soprintendenze; f) verifica periodica triennale, da parte dell’ufficio tecnico erariale, per accertare lo stato manutentivo dell’immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l’immobile necessiti nonchè il termine entro il quale tali opere sono eseguite. L’esito della verifica viene portato a conoscenza sia della sezione staccata del demanio ovvero dell’ufficio del territorio, ove istituito che della Direzione centrale del demanio; g) applicazione di un canone pari al dieci per cento di quello determinato dall’ufficio tecnico erariale sulla base dei valori locativi in comune commercio; h) adeguamento annuale del canone stesso in proporzione diretta alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente; i) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, della concessione o della locazione, per sopravvenute esigenze di carattere governativo; l) acquisizione alla proprietà statale, al termine della concessione o della locazione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all’immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta; m) divieto assoluto di sub-concessione o di sub-locazione; n) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni imposte al concessionario o al locatario con obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, nonchè della corresponsione di una penale pari all’intero ammontare del canone annuo a suo tempo determinato dall’ufficio tecnico erariale in regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT, secondo i criteri di cui al punto 8, con detrazione di quanto già corrisposto; o) versamento di una cauzione, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario o dal locatario, il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone. Art. 3. 1. Le associazioni e gli enti interessati all’applicazione delle disposizioni del citato art. 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986 presentano apposita istanza, secondo le modalità e i termini di cui al comma 3, in cui sono indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente, il bene oggetto della richiesta, la destinazione cui lo si intende assoggettare, nonchè l’eventuale ordine di preferenza nel caso di plurime richieste con la medesima domanda. 2. I medesimi soggetti, qualora intendano definire le posizioni economiche relative all’utilizzazione dei beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995 presentano apposita domanda in cui è espressamente indicato: a) l’impegno a rinunciare ai giudizi eventualmente in corso con l’Amministrazione demaniale nonchè ad accollarsi le relative spese; b) l’impegno ad accettare la misura dei canoni o degli indennizzi di occupazione stabilita dal competente ufficio tecnico erariale; c) l’assunzione dell’obbligo di corrispondere all’amministrazione, in un’unica soluzione, la somma dovuta all’erario, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dei competenti uffici; d) la esplicita rinuncia a chiedere la restituzione di somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quella dovuta. 3. Le domande di cui ai commi precedenti, da redigersi su carta bollata, sono presentate alla sezione staccata del demanio ovvero all’ufficio del territorio, ove istituito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; copia delle medesime istanze va inviata anche al Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Direzione centrale del demanio – Roma. Art. 4. 1. Nel caso di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che si proponga di avvalersi dello stesso per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 2. é altresì data preferenza alle precedenti concessioni o locazioni rispettivamente già assentite o stipulate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.


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