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Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (GU n. 190 del 17/08/2001)

di Redazione

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l’organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l’organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;
Visto l’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1o febbraio 2001;
Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 febbraio 2001;
Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni:
quanto all’esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassatività della indicazione contenuta nel comma 191 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l’intervento dell’Agenzia nella fase dell’accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potestà di irrogare le sanzioni previste dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l’Agenzia, nel vigente quadro normativo, non può essere totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d’altra parte, dette previsioni comporterebbero uno status del componente dell’Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l’Agenzia stessa;
quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalità e le garanzie procedimentali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto già disposto in precedenti provvedimenti;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1. Sede dell’Agenzia

1 . L’organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata “Agenzia”, ha sede in Milano.

Art. 2. Vigilanza

1 . L’Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.

2 . Entro il 1o marzo di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull’attività svolta l’anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.

Art. 3. Attribuzioni

1 . Nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’Agenzia:

a) nell’ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati “organizzazioni, terzo settore e enti”;

b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all’estero;

d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;

e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

f) cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all’estero;

h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

i) vigila sull’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;

j) elabora proposte sull’organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-quinquies, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;

m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti.

Art. 4. Relazioni con le pubbliche amministrazioni

1 . Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell’Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.

2 . Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia in relazione a:

a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l’organizzazione e l’attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;

c) organizzazione dell’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3 . Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l’Agenzia può concordare un termine maggiore.

Art. 5. Poteri dell’Agenzia

1 . Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Agenzia:

a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell’indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal Governo;

d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell’istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:

1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;

2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;

4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;

e) richiede ai competenti organi dell’Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;

f) comunica agli organi competenti, per l’adozione di provvedimenti conseguenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all’ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l’impiego dei mezzi di comunicazione.

Art. 6. Composizione dell’Agenzia

1 . L’Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2 . Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell’Agenzia.

3 . Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

Art. 7. Norme di funzionamento

1 . L’Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l’ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell’Agenzia indicandone le ragioni. Almeno quattro componenti possono chiedere l’inserimento di punti specifici all’ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

2 . Per la validità delle deliberazioni dell’Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3 . La pubblicità degli atti dell’Agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.

4 . L’Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.

Art. 8. Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell’Agenzia

1 . Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell’Agenzia compete una indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9. Ufficio di segreteria

1 . L’Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non superiore a dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l’Agenzia con i propri fondi.

Art. 10. Disposizioni finanziarie

1 . Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;

b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;

c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;

d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.

2 . L’Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2001
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 20

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