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Regolamento recante norme per laconcessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle saledelle comunità ecclesiali.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15 (in Gazz. Uff., 10 febbraio, n. 33). – Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale delle comunità ecclesiali. Art. 1. Condizioni di ammissibilità. 1. Il premio può essere richiesto dall’esercente di sala cinematografica, qualificata sala d’essai o sala delle comunità ecclesiali, ai sensi dell’art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. 2. Sono condizioni di ammissibilità: a) aver svolto nell’anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di effettiva programmazione se trattasi di sala cinematografica al chiuso, o di sessanta giorni se trattasi di sala cinematografica all’aperto o di sala delle comunità ecclesiali; b) aver proiettato nell’anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica, film d’essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti; c) aver riservato alla programmazione di film d’essai di produzione italiana o dei Paesi dell’Unione europea almeno la metà dei giorni di programmazione all’interno delle suddette quote; d) se trattasi di sala delle comunità ecclesiali, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell’autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20% delle giornate di effettiva programmazione nell’anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all’art. 4, commi 1 e 2. Alle sale delle comunità ecclesiali non si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c); e) aver presentato o inviato la domanda di premio entro il termine perentorio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a). Art. 2. Domande di premio. 1. L’istanza redatta in duplice copia, di cui una in bollo, deve: a) essere presentata direttamente nelle ore di ufficio o inviata col servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo – Ufficio II per le attività cinematografiche – Ripartizione > promozione e cultura cinematografica, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività d’essai per la quale si richiede il premio, a pena di decadenza; b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell’esercizio cinematografico; c) fare riferimento alla lettera c) dell’art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; d) indicare il numero di codice e il domicilio fiscale dell’esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita. 2. All’istanza sono da allegare i seguenti documenti: a) due copie autenticate integrali, di cui una in bollo, della licenza d’esercizio rilasciata dalle competenti autorità, che deve risultare intestata esclusivamente all’esercente firmatario dell’istanza di premio; o, in alternativa: certificato, in duplice copia, di cui una in bollo, rilasciato dalla camera di commercio, di iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l’attività di esercente cinematografico del firmatario dell’istanza di premio e da cui risulti, in particolare, la denominazione della sala cinematografica, cui l’istanza si riferisce; b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa annuale di concessione con annessa causale, relativa all’attività in corso alla data della presentazione della domanda; c) elenco in duplice copia, di cui una in bollo, sull’attività di programmazione svolta nell’anno per il quale si richiede il premio. Nell’elenco sono da indicare: 1) il nome del cinema; 2) il numero complessivo delle giornate di programmazione; 3) tutti i film proiettati con l’indicazione del titolo, dei giorno e del mese di programmazione, nonchè per ognuno della nazionalità, della qualifica di film d’essai derivante da espressa indicazione legislativa (film ammessi al fondo di garanzia, film d’archivio) o da successive specificazioni ed, inoltre, per le sale delle comunità ecclesiali, della classificazione assegnata dall’autorità religiosa competente in campo nazionale; 4) il numero totale dei biglietti venduti; 5) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film di cui sopra ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell’anno. L’elenco deve essere munito del visto di attestazione da parte della prefettura, del comune, del commissariato di pubblica sicurezza, dei carabinieri o di altra pubblica autorità, ovvero della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), che deve riportare integralmente la seguente dicitura: >. Non sono prese in considerazione le istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell’anno; d) relazione in duplice copia, in carta semplice, a firma dell’esercente che presenta l’istanza, sulle attività promozionali, culturali ed informative, svolte nell’anno per il quale si chiede il premio, corredata da schede filmografiche, locandine, ritagli di stampa, fotografie, pubblicazioni specializzate diffuse gratuitamente o altra idonea documentazione; e) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda di premio, oppure dichiarazione del richiedente il premio relativa al numero degli abitanti residenti nel comune, quale indicato nel più recente annuario ISTAT sulla popolazione residente; f) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l’ubicazione della sala in zona urbana periferica. 3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali è da allegare, altresì, visto dell’autorità religiosa competente in campo nazionale di conformità alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell’elenco, di cui al comma 2, lettera c), oppure la relativa autocertificazione a firma dell’esercente. Art. 3. Procedimento. 1. Il ricevimento della domanda di cui all’art. 2 equivale all’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il dirigente preposto alla ripartizione >, promozione e cultura cinematografica dell’ufficio II del Dipartimento dello spettacolo. 3. Si può prendere visione degli atti del procedimento presso la predetta ripartizione >, promozione e cultura cinematografica. 4. Le domande, completata l’istruttoria, sono sottoposte al parere della Commissione centrale per la cinematografia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività d’essai per la quale si richiede il premio. 5. Entro quarantacinque giorni successivi all’acquisizione del parere della Commissione centrale per la cinematografia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio. 6. Entro i successivi quindici giorni dalla data di emanazione del decreto, a mezzo del servizio postale, viene data comunicazione agli interessati dell’esito della domanda e, in caso di concessione del premio, della ulteriore documentazione necessaria per procedere alla liquidazione. 7. Entro i sei mesi successivi al ricevimento della ulteriore documentazione richiesta, la suddetta ripartizione > provvede ad inoltrare il mandato di pagamento alla competente Ragioneria centrale per la liquidazione del premio assegnato. Art. 4. Criteri. 1. Per la valutazione della qualità della programmazione, si tiene conto del numero dei film programmati di interesse culturale nazionale, di cui all’art. 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e d’essai prodotti in qualsiasi Paese dell’Unione europea. 2. Si considerano equiparati ai film di cui al comma 1, i film d’archivio distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato. 3. Il premio, per ciascuna sala d’essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri: a) da uno a venti punti per la qualità progettuale e culturale della programmazione complessiva di film italiani o equiparati; b) un punto per ogni giornata di programmazione di film d’essai; c) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d’essai prodotti in qualsiasi Paese dell’Unione europea; d) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti; e) trenta punti alla sala ubicata in comune con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti; f) per le iniziative promozionali, culturali ed informative, un massimo di venticinque punti per la sala ubicata in comune con oltre 150.000 abitanti, un massimo di trenta punti per la sala ubicata in comune con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti, un massimo di trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000 abitanti. 4. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d’essai e alle sale delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all’assegnazione dei premi. L’entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero di punti assommati dalla sala stessa per il valore del punto. Art. 5. Inadempimento dell’impegno di proiezioni di film d’essai. 1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all’art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, l’eventuale premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali. 2. Tuttavia, qualora le suddette quote non fossero rispettate nel primo anno del biennio, cui la dichiarazione di impegno fa riferimento, è consentito il recupero delle giornate di programmazione nel secondo anno. Art. 6. Norme transitorie. 1. Limitatamente all’anno 1994 il numero delle giornate di attività da considerare ai fini del calcolo percentuale dei giorni di programmazione destinati ai film d’essai comprenderà, a scelta dell’esercente, l’intero anno solare ovvero il periodo intercorrente tra il giorno, nel quale risulta formalmente accertata la volontà di qualificarsi > e >, e il 31 dicembre dello stesso anno 1994. 2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, l’istanza di premio deve essere presentata entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso regolamento nella Gazzetta Ufficiale. 3. Limitatamente al biennio 1994/1995, è consentito il recupero delle quote di programmazione di film d’essai non raggiunte nel suddetto biennio nel successivo biennio 1996/1997.


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