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Regolamento recante norme per laconcessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle saledelle comunità ecclesiali.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15 (in
Gazz. Uff., 10 febbraio, n. 33). – Regolamento recante norme per la
concessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale
delle comunità ecclesiali.

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità.

1. Il premio può essere richiesto dall’esercente di sala
cinematografica, qualificata sala d’essai o sala delle comunità
ecclesiali, ai sensi dell’art. 4, comma 10, della legge 4 novembre
1965, n. 1213.
2. Sono condizioni di ammissibilità:
a) aver svolto nell’anno solare, cui si riferisce la domanda di
premio, un minimo di centocinquanta giorni di effettiva
programmazione se trattasi di sala cinematografica al chiuso, o di
sessanta giorni se trattasi di sala cinematografica all’aperto o di
sala delle comunità ecclesiali;
b) aver proiettato nell’anno solare, cui si riferisce la domanda
di premio, per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione
cinematografica, film d’essai e cortometraggi di interesse culturale
nazionale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale
ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
c) aver riservato alla programmazione di film d’essai di
produzione italiana o dei Paesi dell’Unione europea almeno la metà
dei giorni di programmazione all’interno delle suddette quote;
d) se trattasi di sala delle comunità ecclesiali, oltre ad aver
programmato film secondo le indicazioni dell’autorità religiosa
competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20% delle
giornate di effettiva programmazione nell’anno solare ai film
italiani o equiparati, di cui all’art. 4, commi 1 e 2. Alle sale
delle comunità ecclesiali non si applicano le disposizioni di cui
alle lettere b) e c);
e) aver presentato o inviato la domanda di premio entro il
termine perentorio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 2.

Domande di premio.

1. L’istanza redatta in duplice copia, di cui una in bollo, deve:
a) essere presentata direttamente nelle ore di ufficio o inviata
col servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo
– Ufficio II per le attività cinematografiche – Ripartizione >
promozione e cultura cinematografica, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di svolgimento dell’attività d’essai per la quale
si richiede il premio, a pena di decadenza;
b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale
rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell’esercizio
cinematografico;
c) fare riferimento alla lettera c) dell’art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213;
d) indicare il numero di codice e il domicilio fiscale
dell’esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data
di nascita.
2. All’istanza sono da allegare i seguenti documenti:
a) due copie autenticate integrali, di cui una in bollo, della
licenza d’esercizio rilasciata dalle competenti autorità, che deve
risultare intestata esclusivamente all’esercente firmatario
dell’istanza di premio; o, in alternativa: certificato, in duplice
copia, di cui una in bollo, rilasciato dalla camera di commercio, di
iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l’attività di
esercente cinematografico del firmatario dell’istanza di premio e da
cui risulti, in particolare, la denominazione della sala
cinematografica, cui l’istanza si riferisce;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa annuale di
concessione con annessa causale, relativa all’attività in corso alla
data della presentazione della domanda;
c) elenco in duplice copia, di cui una in bollo, sull’attività di
programmazione svolta nell’anno per il quale si richiede il premio.
Nell’elenco sono da indicare:
1) il nome del cinema;
2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;
3) tutti i film proiettati con l’indicazione del titolo, dei
giorno e del mese di programmazione, nonchè per ognuno della
nazionalità, della qualifica di film d’essai derivante da espressa
indicazione legislativa (film ammessi al fondo di garanzia, film
d’archivio) o da successive specificazioni ed, inoltre, per le sale
delle comunità ecclesiali, della classificazione assegnata
dall’autorità religiosa competente in campo nazionale;
4) il numero totale dei biglietti venduti;
5) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di
programmazione dei film di cui sopra ed il totale delle giornate di
programmazione effettuate nell’anno. L’elenco deve essere munito del
visto di attestazione da parte della prefettura, del comune, del
commissariato di pubblica sicurezza, dei carabinieri o di altra
pubblica autorità, ovvero della SIAE (Società italiana degli autori
ed editori), che deve riportare integralmente la seguente dicitura:
>. Non sono prese in considerazione le
istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film
programmati nel corso dell’anno;
d) relazione in duplice copia, in carta semplice, a firma
dell’esercente che presenta l’istanza, sulle attività promozionali,
culturali ed informative, svolte nell’anno per il quale si chiede il
premio, corredata da schede filmografiche, locandine, ritagli di
stampa, fotografie, pubblicazioni specializzate diffuse gratuitamente
o altra idonea documentazione;
e) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti
residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la
domanda di premio, oppure dichiarazione del richiedente il premio
relativa al numero degli abitanti residenti nel comune, quale
indicato nel più recente annuario ISTAT sulla popolazione residente;
f) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti
circa l’ubicazione della sala in zona urbana periferica.
3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali è
da allegare, altresì, visto dell’autorità religiosa competente in
campo nazionale di conformità alle proprie indicazioni della
programmazione indicata nell’elenco, di cui al comma 2, lettera c),
oppure la relativa autocertificazione a firma dell’esercente.

Art. 3.

Procedimento.

1. Il ricevimento della domanda di cui all’art. 2 equivale
all’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il
dirigente preposto alla ripartizione >, promozione e cultura
cinematografica dell’ufficio II del Dipartimento dello spettacolo.
3. Si può prendere visione degli atti del procedimento presso la
predetta ripartizione >, promozione e cultura cinematografica.
4. Le domande, completata l’istruttoria, sono sottoposte al parere
della Commissione centrale per la cinematografia entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività d’essai
per la quale si richiede il premio.
5. Entro quarantacinque giorni successivi all’acquisizione del
parere della Commissione centrale per la cinematografia, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo
provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio.
6. Entro i successivi quindici giorni dalla data di emanazione del
decreto, a mezzo del servizio postale, viene data comunicazione agli
interessati dell’esito della domanda e, in caso di concessione del
premio, della ulteriore documentazione necessaria per procedere alla
liquidazione.
7. Entro i sei mesi successivi al ricevimento della ulteriore
documentazione richiesta, la suddetta ripartizione > provvede ad
inoltrare il mandato di pagamento alla competente Ragioneria centrale
per la liquidazione del premio assegnato.

Art. 4.

Criteri.

1. Per la valutazione della qualità della programmazione, si tiene
conto del numero dei film programmati di interesse culturale
nazionale, di cui all’art. 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e d’essai prodotti in qualsiasi Paese dell’Unione europea.
2. Si considerano equiparati ai film di cui al comma 1, i film
d’archivio distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre
cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato.
3. Il premio, per ciascuna sala d’essai e per ciascuna sala delle
comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato
ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:
a) da uno a venti punti per la qualità progettuale e culturale
della programmazione complessiva di film italiani o equiparati;
b) un punto per ogni giornata di programmazione di film d’essai;
c) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di
lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di
film d’essai prodotti in qualsiasi Paese dell’Unione europea;
d) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000
abitanti;
e) trenta punti alla sala ubicata in comune con popolazione tra
40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con
più di 150.000 abitanti;
f) per le iniziative promozionali, culturali ed informative, un
massimo di venticinque punti per la sala ubicata in comune con oltre
150.000 abitanti, un massimo di trenta punti per la sala ubicata in
comune con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti, un massimo di
trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000
abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000
abitanti.
4. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva
disponibile annualmente per i premi alle sale d’essai e alle sale
delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti
totalizzati dalle sale che concorrono all’assegnazione dei premi.
L’entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata
moltiplicando il numero di punti assommati dalla sala stessa per il
valore del punto.

Art. 5.

Inadempimento dell’impegno di proiezioni di film d’essai.

1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel
biennio di cui all’art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, l’eventuale premio concesso deve essere restituito maggiorato
degli interessi legali.
2. Tuttavia, qualora le suddette quote non fossero rispettate nel
primo anno del biennio, cui la dichiarazione di impegno fa
riferimento, è consentito il recupero delle giornate di
programmazione nel secondo anno.

Art. 6.

Norme transitorie.

1. Limitatamente all’anno 1994 il numero delle giornate di attività
da considerare ai fini del calcolo percentuale dei giorni di
programmazione destinati ai film d’essai comprenderà, a scelta
dell’esercente, l’intero anno solare ovvero il periodo intercorrente
tra il giorno, nel quale risulta formalmente accertata la volontà di
qualificarsi > e >, e
il 31 dicembre dello stesso anno 1994.
2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento,
l’istanza di premio deve essere presentata entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dello stesso regolamento nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Limitatamente al biennio 1994/1995, è consentito il recupero
delle quote di programmazione di film d’essai non raggiunte nel
suddetto biennio nel successivo biennio 1996/1997.

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