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Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

di Redazione

DM 91/00:
Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 88 del 14.04.2000)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita
dotazione finanziaria annuale;

Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici
competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti
delle disponibilita’ del Fondo, ai datori di lavoro che presentano
programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell’ambito di
convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalita’
previste dall’articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

Visto, altresi’, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce,
a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo
per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la
definizione dei criteri e delle modalita’ della ripartizione, nonche’
la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 4 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;

Ritenuta, al riguardo, l’opportunita’ di mantenere la terminologia
di “servizio per l’impiego”, anziche’ quella di “Direzione generale”,
in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento,
per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del l
avoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 13 gennaio 2000;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

Art. 1.

F i n a l i t a’

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
il presente regolamento definisce i criteri e le modalita’ per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilita’ del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato “Fondo”,
istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche’ la disciplina
dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal
citato articolo 13, comma 1.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Le risorse del Fondo finanziano, per l’intero importo, le misure di
fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico
del datore di lavoro previste dall’articolo 13, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilita’
civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3.
Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo
erogato dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui
all’articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al
citato articolo 13, comma 1, lettera c).

Art. 3.

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita’ del Fondo
possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti
all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999,
comprese le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all’articolo 8
della stessa legge, nonche’ i soggetti indicati nell’articolo 11, comma 5,
della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente
servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominato “servizio”, secondo quanto previsto dal citato
articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma
diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta
i programmi presentati secondo i criteri di cui all’articolo 6 e,
in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi
equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente
assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione
di cui all’articolo 4.

Art. 4.

Modalita’ di ripartizione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base
dei criteri di cui all’articolo 5, e’ stabilita entro il
1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2001, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di
lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto
ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno.
Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Direzione generale per l’impiego, entro il 30 novembre di ogni anno,
il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all’articolo 13,
comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione
sullo stato delle iniziative dirette a favorire l’inserimento lavorativo
dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini
di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all’articolo 5.
2. Al fine di consentire l’immediata attivazione delle misure finanziate con
le modalita’ di cui al presente regolamento, limitatamente all’anno 2000,
la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse
del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto,
per ciascuna regione, dell’indice numerico del rapporto tra
numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonche’
dei dati disponibili relativi all’entita’ delle concrete iniziative
in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l’inserimento
lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all’anno 2000,
i datori di lavoro presentano i programmi di cui all’articolo 3 entro
il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al
comma 1 entro il 31 ottobre.

Art. 5.

Criteri per la ripartizione

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione
delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili
e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata
dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonche’ delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera
sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:
a) numero e qualita’ dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo
mirato nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 11 della
legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine
del 30 novembre dell’anno precedente, di cui all’articolo 4, comma 1;
b) verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti
a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita’
e con le priorita’ stabilite dall’articolo 6;
c) conformita’ delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi
definiti dall’Unione europea in materia di politica dell’impiego.

Art. 6.

Ammissione agli incentivi

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalita’ e secondo i
criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell’ambito delle
disponibilita’ assegnate, ammette agli incentivi di cui all’articolo 13,
comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti
di cui all’articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione
per le seguenti iniziative:
a) programmi diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano
particolari difficolta’ di inserimento, secondo quanto previsto
dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare
dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo
di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi
di attivita’;
d) programmi che comportino modalita’ e tempi innovativi di lavoro;
e) programmi che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell’ammissione agli incentivi, sono
privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a).
A parita’ di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi
secondo l’ordine di presentazione delle relative domande.
3. Il servizio puo’ ammettere alle agevolazioni anche i programmi
presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio
limitatamente all’anno 2000, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, e
comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle
disponibilita’ residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti
erogati ai sensi del comma 1.
4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio
puo’ elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla
base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999,
l’adesione ai quali consente l’accesso alle predette agevolazioni,
nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto
dal citato comma 1.

Art. 7.

Procedimento per la concessione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi
ritenuti piu’ adeguati, delle informazioni relative alle modalita’
di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.
2. Il servizio puo’ richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma
per l’ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la
valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee
forme di autocertificazione.
3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di
cui all’articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo
non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al
presente comma non puo’ essere differito per piu’ di trenta giorni.

Art. 8.

Modalita’ di versamento delle somme ripartite

1. Le somme da erogare per le finalita’ di cui all’articolo 1 sono versate
dal Fondo all’entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione
di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione,
stabiliscono termini e modalita’ omogenei di rimborso in favore dei datori
di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri
contributivi e assistenziali concessa in esito all’approvazione del programma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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