Non profit

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documentidi interesse culturale destinati all’uso pubblico (G.U. 18/8/2006 n. 191)

di Redazione

Capo I Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del
15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il
diritto  d'autore,  espresso  sul  capo  VII  (Raccolta dei documenti
diffusi  tramite  rete  informatica)  del  presente  decreto  in data
20 luglio 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del
14 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio
2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile
2004,  n.  106,  qualunque sia il procedimento tecnico di produzione,
sono  depositati,  entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al
pubblico,  negli  istituti  indicati  negli articoli seguenti, con le
modalita'  di  cui al presente regolamento, per costituire l'archivio
nazionale  e  regionale  della  produzione  editoriale,  nonche'  per
garantire   servizi   bibliografici  finalizzati  all'informazione  e
all'accesso.
  2.  Salva  diversa  disposizione speciale contenuta nei capi dal II
all'VIII  in  relazione  alla specificita' delle singole tipologie di
documenti,  l'obbligo  di  deposito  legale  e'  assolto  mediante il
deposito  di  due  copie,  per  l'Archivio nazionale della produzione
editoriale,  dei  documenti  prodotti e diffusi in Italia, e di altre
due  copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della
regione  in  cui  ha  sede  il soggetto obbligato al deposito legale,
presso  gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate
nel presente regolamento.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      

                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
    b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
    c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
    d) soggetti   obbligati   al   deposito:  le  persone  fisiche  o
giuridiche,  obbligate  al  deposito legale, ai sensi dell'articolo 3
della legge;
    e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione,
in  commercio  o  comunque la diffusione al pubblico dei documenti di
cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
    f) documenti:  i  prodotti  editoriali destinati all'uso pubblico
sia  a  titolo  oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto
sia  analogico  che  digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti
dall'evoluzione  tecnologica  nell'ambito  delle  finalita'  previste
dalla legge;
      1)  documenti  su  supporto informatico: documenti su qualunque
supporto  tecnologico,  di  tipo  riscrivibile  o  non  riscrivibile,
contenenti informazioni digitali;
      2)   documenti  diffusi  tramite  rete  informatica:  documenti
trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
      3)   documenti   sonori  e  video:  fonogrammi,  videogrammi  e
audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
      4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura,
anche  digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto
al pubblico registro cinematografico;
      5)  documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi
natura,  inclusi  esemplari  di  immagini che documentino opere delle
altre  arti,  qualunque  siano il procedimento, analogico, digitale o
altro,  la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione
e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni;
      6)  grafica  d'arte:  esemplari  di  opere  grafiche  tratte da
matrici  realizzate  con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico,
tirate  in  piu' esemplari su qualsiasi supporto, purche' rispondenti
alle   tecniche   e   al  sistema  di  stampa  dichiarati,  prescelti
dall'autore  stesso  nella  volonta'  di  creare  un'opera  originale
dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
      7)  video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque
sia  il  loro  supporto  o  metodo  tecnico  di produzione, prescelti
dall'autore  stesso  nella  volonta'  di creare un'opera dell'ingegno
protetta  ai  sensi  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
      8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e
di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente
in forma di microfiches o microfilm;
    g) istituti  depositari:  le  strutture  nelle  quali, sulla base
delle   rispettive   competenze   e  specificita',  sono  raccolti  e
conservati i documenti oggetto di deposito legale;
    h) responsabile   della   pubblicazione:   la  persona  fisica  o
giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel
caso  di  coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di
norma, con il responsabile della distribuzione;
    i) produttore  di  opere  filmiche: la persona fisica o giuridica
che   organizza   la   produzione   di  film  prodotti  totalmente  o
parzialmente  in  Italia,  o riconosciuti di nazionalita' italiana ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
    l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti
o  provvedimenti  adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni.  Sono  altresi' considerate
ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da
norma di legge o di regolamento.

      

                               Art. 3.
           Archivio nazionale della produzione editoriale
  1.   Ai  fini  della  costituzione  dell'Archivio  nazionale  della
produzione  editoriale,  i  soggetti obbligati provvedono al deposito
legale  dei  documenti,  in  numero  non  superiore a due, presso gli
istituti  depositari  indicati  e  secondo le modalita' stabilite nel
presente  regolamento  in  relazione  a  ciascuna specie di documento
soggetto a deposito legale.

      

                               Art. 4.
            Archivi delle produzioni editoriali regionali
  1.  Ai  fini  della  costituzione  degli  archivi  delle produzioni
editoriali  regionali,  i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui
all'articolo 3,  provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei
documenti,  in  numero  non  superiore  a  due,  negli istituti della
regione  nella  quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per
ciascuna  regione,  dalla  Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.   Ciascuna   regione   e  ciascuna  provincia  autonoma,  previa
consultazione  con  le  associazioni  degli  enti  locali  e  con gli
istituti  interessati,  propone alla Conferenza unificata, entro nove
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento,
l'elenco  degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al
comma 1,  pubblicati  nel  proprio  territorio. Nel caso di documenti
oggetto   di   esonero   parziale   l'elenco  contiene  l'indicazione
dell'istituto destinatario.
  3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta
di  cui  al  comma 2,  alla  individuazione degli istituti depositari
provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
  4.  Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli
elenchi  degli  istituti  depositari regionali, nonche' le successive
variazioni  e  integrazioni  derivanti  da atti regionali di modifica
dell'individuazione   degli   istituti   depositari   per  l'archivio
regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.
  5.  La  regione  o  la  provincia  autonoma  possono  richiedere al
Ministero  di  avvalersi  di  strutture  statali  ubicate nel proprio
territorio  per  realizzare  l'archivio  della  produzione editoriale
regionale.  Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti
l'archivio  della  produzione  editoriale  regionale  sono esercitate
dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono
disciplinate  con  apposito accordo, nel quale sono definite altresi'
le modalita' di esercizio della tutela.
  6.  Fino  all'adozione  dei  decreti  di cui al comma 4, restano in
vigore  i  decreti  ministeriali  che  finora  hanno identificato gli
istituti  depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge
2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

      

                               Art. 5.
               Raccolta e conservazione dei documenti
  1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare
e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di
deposito legale.
  2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
    a) acquisire  e catalogare i documenti, secondo le norme definite
dagli standard nazionali per le diverse categorie;
    b) assicurare,  ognuno  per le proprie competenze e specificita',
non  appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
    c) assicurare   la   conservazione   dei   documenti  nella  loro
integrita';
    d) effettuare,  ove  necessario,  copie  a  fini conservativi dei
documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi;
    e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge
e  del  presente  regolamento,  reclamare  i documenti non pervenuti,
eventualmente  segnalando  l'inadempienza secondo le modalita' di cui
all'articolo 44.
  3.  Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti
obbligati  che  diffondono  i  documenti  su  supporto  informatico o
tramite  rete  informatica,  gli istituti depositari assicurano che i
loro  archivi  siano  conformi  alla  vigente normativa in materia di
sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e
agli  standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma
ISO 14721.

      

Capo II Deposito dei documenti stampati

                               Art. 6.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  Gli  stampati  e i documenti a questi assimilabili sono inviati
agli   istituti  depositari  a  cura  dell'editore,  o  comunque  del
responsabile  della  pubblicazione,  ovvero  dal  tipografo,  qualora
manchi l'editore.
  2.  Una  copia  e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di
Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
  3.  Due  ulteriori  copie sono consegnate agli istituti che saranno
individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
  4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
    a) libri;
    b) opuscoli;
    c) pubblicazioni periodiche;
    d) carte geografiche e topografiche;
    e) atlanti;
    f) manifesti;
    g) musica a stampa.
  5.  Le  disposizioni  del  presente capo si applicano, altresi', ai
documenti  realizzati  per  essere  fruibili  da  parte  di  soggetti
disabili.
  6.  I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e
le   sceneggiature,  i  documenti  di  grafica  d'arte,  i  documenti
fotografici  e  i  video d'artista che siano accompagnati, nella loro
ordinaria  modalita'  di diffusione al pubblico, dai documenti di cui
al  comma 4,  sono  inviati  alla  Biblioteca  nazionale  centrale di
Firenze  e  alla  Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli
istituti  di  cui  al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove
detti  documenti  non  siano  pertinenti  alle  proprie  funzioni  di
archivio  nazionale,  li  trasmettono  all'istituto  depositario piu'
idoneo alla loro conservazione.

      

                               Art. 7.
                        Modalita' di consegna
  1.  La  consegna  e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta
giorni  dalla  prima  distribuzione  al  pubblico  dei  documenti.  I
soggetti  obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i
documenti,  racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso
posta  o  con  qualsiasi  altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali
convenzioni  all'uopo  predisposte  dal  Ministero con Poste italiane
S.p.a.
  2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed
essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in
circolazione.
  3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari
fuori  commercio  per  il  deposito  legale  agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare
la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati.
L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
  5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul  contenuto  del  pacco,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita',
restituisce,  opportunamente  vidimata,  una  delle copie dell'elenco
inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata
dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
  6.  Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di
deposito  legale  si intende assolto mediante la consegna ai relativi
uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.

      

                               Art. 8.
                           Esonero totale
  1.  Per  l'archivio  nazionale della produzione editoriale non sono
soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
    a) estratti,  quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista
o  una  parte  di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la
stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
    b) bozze di stampa;
    c) registri e modulistica;
    d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
    e) mappe catastali;
    f) materiale di ordinaria e minuta pubblicita' per il commercio.
  2.  Per  gli archivi regionali della produzione editoriale non sono
soggette  al  deposito  legale  le categorie di documenti di cui alle
lettere a), b), c), d)   ed f)   del  comma 1,  nonche'  le  ristampe
inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.

      

                               Art. 9.
                          Esonero parziale
  1.  Il  soggetto  obbligato  consegna una sola copia per l'archivio
nazionale  e una sola copia per l'archivio regionale della produzione
editoriale  per  le  opere  che  abbiano  una  tiratura  limitata non
superiore  ai  200  esemplari o un valore commerciale non inferiore a
15.000,00  euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica
a stampa.
  2.  Il  soggetto  obbligato  puo',  altresi', presentare istanza al
Ministero  o  alla  regione  competente  per  territorio  per  essere
parzialmente  esonerato  dal deposito legale per le opere che abbiano
una  tiratura  limitata  non  superiore ai 500 esemplari ed un valore
commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
  3.  Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o,
rispettivamente,  la  regione  competente,  decide  sull'istanza  con
provvedimento  motivato  che, se di accoglimento, e' comunicato anche
agli  istituti  presso  i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi,
con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere
consegnati e degli istituti depositari.

      

                              Art. 10.
      Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
  1.  Su  ogni  documento  consegnato per il deposito legale, nonche'
sugli  allegati  che  eventualmente  lo accompagnano, sono apposti, a
cura   del  soggetto  obbligato  al  deposito,  i  seguenti  elementi
identificativi:
    a) nome,  ovvero  denominazione  o  ragione sociale e domicilio o
sede legale del soggetto obbligato al deposito;
    b) anno   di   effettiva  pubblicazione  o  di  produzione  o  di
diffusione in Italia;
    c) codice  identificativo  corrispondente  alle norme nazionali o
internazionali    International    Standard   Book   Number   (ISBN),
International   Standard   Serial   Number   (ISSN),   se  utilizzato
dall'editore.
  2.   Sui  documenti  e'  altresi'  apposta,  a  cura  del  soggetto
obbligato,  la  dicitura:  «esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
  3.  Con  successivo  decreto  del  Ministro possono essere definite
ulteriori  modalita' di apposizione di codici identificativi da parte
del  soggetto  obbligato,  sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 42.

      

                              Art. 11.
Determinazione  del valore commerciale dei documenti stampati ai fini
           dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
  1.  Nel  caso  in  cui  il valore commerciale dei documenti non sia
dichiarato,   la   sua   determinazione   e'   stabilita,   al   fini
dell'irrogazione  della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari,
sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
    a) prezzo  medio  per  pagina  della  classe ISTAT nella quale la
pubblicazione rientra;
    b) tiratura complessiva dell'edizione;
    c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.

      

                              Art. 12.
Particolari  categorie  di  documenti  stampati  e speciali criteri e
                        modalita' di deposito
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2,
della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione
della  raccolta  di  opere  giuridiche  presso la Biblioteca centrale
giuridica  del  Ministero  della  giustizia ai sensi dell'articolo 5,
comma 5,  lettera e),  della  legge, i soggetti obbligati al deposito
consegnano,  oltre  alle  copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia
dei  documenti  di  cui  al  presente  capo  attinenti  alla  materia
giuridica,  anche  in  forma  cumulativa, presso il suddetto Istituto
bibliotecario.
  2. In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per
prezzo  di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo
di tiratura.
  3.  In  deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna
dei  manifesti,  dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali,
quindicinali  e  mensili  puo' essere effettuata in forma cumulativa,
secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
  4.  Nei  casi  previsti  dal  comma 3, la consegna e' effettuata in
appositi  contenitori  che garantiscano l'integrita' del materiale in
essi contenuto.

      

                              Art. 13.
                    Altre fattispecie di deposito
  1.  Ai  fini  del  deposito  di  cui  all'articolo 6 della legge, i
soggetti  pubblici  ivi contemplati indicano agli istituti depositari
l'ufficio  responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei
documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti
indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
  2.    A   tale   scopo   l'ente   pubblico   richiedente   concorda
preventivamente   con  l'istituzione  richiesta,  anche  nelle  forme
dell'articolo 15  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di
deposito  dei  documenti  di  cui  al comma 1. Il Consiglio nazionale
delle  ricerche  (C.N.R.)  definisce  appositi accordi con i soggetti
obbligati   al   deposito   ai  fini  dell'applicazione  del  comma 3
dell'articolo 6 della legge.
  3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono
forme  di  deposito  volontario  e  di  scambio  con  ogni altro ente
culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.

      

Capo III Deposito dei documenti sonori e video

                              Art. 14.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  Una  copia  dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o
parzialmente  in  Italia  o  distribuiti  su  licenza  per il mercato
italiano,   e'   consegnata   alla   Discoteca   di   Stato  -  Museo
dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
  2.  Una  ulteriore  copia  e'  consegnata  all'istituto  che  sara'
individuato  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, secondo le modalita'
indicate dall'articolo 4.
  3.  I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono
depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI.
  4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono
depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.

      

                              Art. 15.
                        Modalita' di consegna
  1.  Per  la  consegna dei documenti sonori e video, si applicano le
modalita' stabilite dall'articolo 7.
  2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita'
tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.
  3.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo
accordo  con  gli  istituti  depositari, documenti sonori e video dai
quali sia possibile effettuare copia.

      

                              Art. 16.
                           Esonero totale
  1.  Sono  esonerati  dal deposito legale i documenti sonori e video
importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.

      

                              Art. 17.
   Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
  1.  Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro
e video consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che
eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10,
escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.

      

                              Art. 18.
Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai
        fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
  1.  Nel  caso  in  cui il valore commerciale dei documenti sonori e
video non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini
dell'irrogazione  della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
della  legge,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1,
sulla base dei seguenti criteri:
    a) tiratura complessiva dell'edizione;
    b) confronto   con   edizioni   similari   per  contenuti,  veste
editoriale e tipologia di supporto.

      

                              Art. 19.
Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita'
                             di deposito
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 15, gli istituti
depositari   possono   concordare  con  i  soggetti  obbligati  forme
cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze
al massimo semestrali.
  2.  La  consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che
consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.

      

Capo IV Deposito dei documenti di grafica d'arte
dei video d'artista e dei documenti fotografici

                              Art. 20.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  Un  esemplare  delle  opere  di  grafica  d'arte, dei documenti
fotografici  e  dei video d'artista e' inviato all'Istituto nazionale
per  la  grafica  a  cura  dell'editore o, comunque, del responsabile
della  pubblicazione.  Nel  caso di edizioni in cartella, con o senza
testo,  composte  di piu' opere grafiche o fotografiche realizzate da
uno  o piu' autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel
suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
  2.  Una  ulteriore  copia  e'  consegnata agli istituti che saranno
individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate
dall'articolo 4.
  3.  Ove  tali  documenti  non  risultassero pertinenti alla propria
funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito,
previo  apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro
conservazione e valorizzazione.
  4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video
d'artista  diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le
modalita' stabilite dal Capo VI.
  5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video
d'artista  diffusi  su  rete  informatica  sono depositati secondo le
modalita' stabilite dal Capo VII.

      

                              Art. 21.
                        Modalita' di consegna
  1.  Per  la  consegna  dei  documenti  si  applicano  le  modalita'
stabilite dall'articolo 7.
  2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed
essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in
circolazione.
  3.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo
accordo  con  gli  istituti  depositari, documenti di grafica d'arte,
documenti  fotografici  e  video  d'artista  dai  quali sia possibile
effettuare copia.
  4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari
fuori  commercio  per  il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile  2004,  n.  106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare
la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati.
L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
  6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul  contenuto  del  plico,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita',
restituisce,  opportunamentevidimata,  una  delle  copie  dell'elenco
inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata
dal   soggetto   interessato   come   prova  dell'avvenuta  consegna.
L'accettazione  definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del
documento  oggetto  di  deposito resta subordinata al controllo della
corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

      

                              Art. 22.
                           Esonero totale
  1.  Non  sono  soggette al deposito legale le seguenti categorie di
documenti:
    a)  esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti
di  diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere
pertinenti  ai  diversi  linguaggi  creativi  quali  la  pittura,  la
scultura,  l'architettura,  realizzate con procedimenti fotomeccanici
di   tipo   industriale   quali   l'offset,   la  fotolitografia,  la
fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
    b)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video
d'artista  che  siano  prodotti in un solo esemplare, quali monotipi,
prove  di  stampa,  prove  di  stato,  o  che non superino per limiti
tecnici le dieci copie;
    c)  ristampe  inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti
fotografici e di video d'artista gia' depositati;
    d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere
pertinenti  ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o
digitale  sia  gia'  conservata  presso  archivi  o fototeche di enti
pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.

      

                              Art. 23.
                          Esonero parziale
  1.  Il  soggetto  obbligato  puo'  proporre istanza al Ministero o,
rispettivamente,  alla  regione competente per territorio, per essere
parzialmente esonerato dal deposito legale per:
    a)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video
d'artista  di  particolare pregio, per valore commerciale, sempre che
il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
    b)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video
d'artista  prodotti  per conto di enti pubblici che conservino a loro
volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
    c)  tirature  o  sequenze di documenti fotografici di particolare
pregio,  al  fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del
materiale  destinato  al deposito, o per concordare la tipologia e la
forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
  2.  Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai
sensi dell'articolo 9, comma 3.

      

                              Art. 24.
Elementi  identificativi  da  apporre ai documenti di grafica d'arte,
             video d'artista ed ai documenti fotografici
  1.  Su  ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito
legale  sono  apposti,  a  cura del soggetto obbligato al deposito, i
seguenti elementi identificativi:
    a) sul recto:
    1) la  firma  dell'autore,  se  vivente, quale attestazione della
provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
    2) l'eventuale  numerazione  araba  degli  esemplari  espressa in
frazione,  in  cui  il  numeratore  indica  il numero progressivo del
singolo  esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari
stampati;  oppure  la  sigla corrispondente all'indicazione di «prova
d'autore»,   o   «prova   d'artista»,   eventualmente  seguita  dalla
numerazione  in  numeri  romani  ed  espressa  in frazione, in cui il
numeratore  indica  il  numero progressivo del singolo esemplare e il
denominatore il numero totale degli esemplari;
    b)  sul  verso,  la  dicitura  «esemplare  fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
    c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
    1)  il nome dell'autore;
    2)  l'indicazione del titolo;
    3)   l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di
effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
    4)  l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
    5)   la  tecnica  con  la  quale  e' stata realizzata la matrice,
nonche'  il  sistema  di  stampa  con  il quale sono stati tirati gli
esemplari;
    6)  l'indicazione della tiratura;
    7)   il  nome,  ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  2.  Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale
sono  apposti,  a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti
elementi identificativi:
    a)  sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale
attestazione  della  provenienza  dell'opera dall'invenzione creativa
dell'autore;
    b)  sul  verso,  la  dicitura:  «esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
    c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
    1)   il  nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui
il fotografo dipende, o del committente;
    2)  l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
    3)   l'anno  e  il  luogo,  quale  la  sede  editoriale,  la sede
espositiva,  o  altro  contesto  di pubblica diffusione, di effettiva
produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
    4)  l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
    5)     l'indicazione   del   procedimento   utilizzato   per   la
realizzazione del documento e la sua diffusione;
    6)  l'indicazione della tiratura, ove esista;
    7)   il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti
di documentazione di altre opere;
    8)   il  nome,  ovvero la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  3.  Su  ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono
apposti,  a  cura  del soggetto obbligato al deposito, quali elementi
identificativi  dell'opera,  il  nome dell'autore e l'indicazione del
titolo, nonche' gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E'  altresi  riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il
deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

      

                              Art. 25.
Determinazione  del  valore  commerciale  dei  documenti  di  grafica
d'arte,  dei  video  d'artista,  dei  documenti  fotografici  ai fini
           dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  1.  Nel  caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica
d'arte,  fotografici, nonche' dei video d'artista non sia dichiarato,
la  sua  determinazione  e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti
criteri:
    a) tiratura complessiva dell'edizione;
    b)  confronto  con  edizioni  similari  dello  stesso  autore per
contenuti e veste grafica ed editoriale.

      

Capo V Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti
e delle sceneggiature cinematografiche

                              Art. 26.
    Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
  1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale
una  copia  positiva  nuova,  conforme  al  negativo o al master, dei
documenti  di  cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di
film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere
filmiche  consegna  alla  Cineteca nazionale anche una copia negativa
del film.
  2.  Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  28,  il  produttore  di  opere  filmiche  assolve
all'obbligo  di  deposito  legale mediante la consegna della copia di
cui  all'articolo  24,  comma 1, del citato decreto legislativo n. 28
del 2004.
  3.  L'esportazione  definitiva  dei  negativi  originali di film e'
comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere
filmiche,  o  i  suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in
perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e
restauro.
  4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  f), numero 4), e' consegnata ad istituti della regione nella
quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di
conservazione  ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalita' indicate all'articolo 4.

      

                              Art. 27.
Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati
                        e istituti depositari
  1.  Il  direttore  generale  per  il  Cinema  del Ministero cura la
consegna  di  una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca
nazionale  o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale
di  cinematografia-Cineteca  nazionale,  presso  la quale dette copie
sono  conservate.  Detto istituto depositario assicura l'accesso alle
copie  dei  soggetti,  trattamenti  e  sceneggiature  relative a film
effettivamente prodotti.

      

                              Art. 28.
                        Modalita' di consegna
  1.  La  consegna  dei  film  e dei documenti di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera  p),  della  legge,  avviene  secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 7.
  2.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo
accordo  con  gli  istituti  depositari,  film  e  documenti  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  p),  della legge, dai quali sia
possibile effettuare copia.

      

                              Art. 29.
   Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
  1.  Su  ogni  documento  consegnato  per  il  deposito  legale sono
apposti,  a  cura  del  soggetto  obbligato  al  deposito, i seguenti
elementi identificativi:
    a)  il  nome,  ovvero  la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
    b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
    c)  l'anno  di  inizio  della  lavorazione  per i soggetti, per i
trattamenti  e  le  sceneggiature  di  cui  all'articolo  4, comma 1,
lettera p), della legge;
    d)  in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato
dalla Direzione generale per il cinema;
    e)  per  i  documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p),
relativi  a  film  non  realizzati,  un  numero  progressivo per anno
fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.

      

                              Art. 30.
Determinazione    del   valore   commerciale   dei   film   ai   fini
           dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
  1.  Ai  fini  dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo  7  della  legge  il  valore  commerciale  dei  film  e'
determinato  secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, in
base al valore di stampa in laboratorio della copia.

      

                              Art. 31.
Determinazione  del  valore  inventariale dei soggetti, trattamenti e
sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  1.  Ai  fini  dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo  7  della  legge  il  valore  inventariale dei soggetti,
trattamenti,  sceneggiature  e' stabilito in analogia al prezzo medio
per  pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo
11, comma 1.

      

Capo VI Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico

                              Art. 32.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  I  documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero
1),  prodotti  totalmente  o  parzialmente in Italia o distribuiti su
licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti
obbligati,  ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie,
di  cui  una  alla  Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra
alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
  2.  Una  copia dei documenti sonori e video su supporto informatico
e'  consegnata  alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una
copia  dei  documenti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera f),
numeri   5),   6)  e  7),  su  supporto  informatico,  e'  consegnata
all'Istituto  nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su
supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.
  3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia
giuridica  e'  consegnata  alla  Biblioteca  centrale  giuridica  del
Ministero  della  giustizia  per le finalita' di cui all'articolo 12,
comma 1.
  4.  Due  ulteriori  copie  dei  documenti  di  cui  al comma 1 sono
consegnate  agli  istituti  che  saranno individuati dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Analogamente  e' consegnata ai predetti istituti una
copia dei documenti di cui al comma 2.
  5.  Per  la  consegna  dei  documenti  su  supporto informatico, si
applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.
  6.  I  soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo
accordo   con   gli   istituti   depositari,  documenti  su  supporto
informatico   dai   quali  sia  possibile  effettuare  copia  a  fini
conservativi.

      

                              Art. 33.
    Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico
  1.  I  documenti  su supporto informatico sono resi disponibili dal
depositario  esclusivamente  a  utenti  registrati  che  accedono  da
postazioni   informatiche   poste   all'interno   delle   istituzioni
depositarie,  nel  rispetto  delle  norme  sul diritto d'autore e sui
diritti connessi.

      

                              Art. 34.
                           Esonero totale
  1.  Sono  esonerati  dal  deposito  legale  i documenti su supporto
informatico indicati all'articolo 8.

      

                              Art. 35.
Elementi  identificativi  da apporre ai documenti diffusi su supporto
                             informatico
  1.  Su  ogni  documento  su  supporto informatico consegnato per il
deposito   legale,   nonche'  sugli  allegati  che  eventualmente  lo
accompagnano,   sono  apposti,  a  cura  del  soggetto  obbligato  al
deposito, i seguenti elementi identificativi:
    a)  il  nome,  ovvero  la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
    b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione
in Italia;
    c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o
internazionali,  quali  l'International  Standard Book Number (ISBN),
International   Standard   Serial   Number   (ISSN),  Digital  Object
Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
  2.  Sui  documenti  e'  apposta  al  cura del soggetto obbligato la
dicitura:  «Esemplare  fuori  commercio  per  il deposito legale agli
effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».

      

                              Art. 36.
Determinazione  del  valore  commerciale  dei  documenti  diffusi  su
                        supporto informatico
  1.  Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto
informatico  non  sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita,
ai   fini  dell'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo  7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo
11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
    a) valore commerciale di edizioni similari;
    b) costi di produzione stimati.

      

Capo VII Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica

                              Art. 37.
Modalita'  di  deposito  e acquisizione dei documenti diffusi tramite
                          rete informatica
  1.  Le  modalita'  di  deposito  dei documenti diffusi tramite rete
informatica  sono  definite  con  successivo  regolamento adottato ai
sensi  dell'articolo  5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106,
su  proposta  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
sentite   le   associazioni  di  categoria  interessate,  nonche'  la
Commissione  per  il  deposito  legale,  di  cui all'articolo 42 e il
Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
  2.  Il  Ministero  promuove forme volontarie di sperimentazione del
deposito,  di  cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito
legale  di  cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi
accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono
le  modalita'  tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche
forme  automatiche  di  raccolta,  secondo  le  migliori  pratiche  e
conoscenze internazionali del settore.
  3.  Il  Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma
2,  assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di
documenti:
    a)  documenti che assicurino la continuita' delle collezioni gia'
avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
    b)   documenti   concernenti   la  produzione  scientifica  delle
universita', dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
    c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
    d)   documenti  relativi  a  siti  che  si  aggiornano  con  piu'
frequenza,  ovvero  contenuti in siti che sono maggiormente citati da
altri siti.
  4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della
fase   di   sperimentazione   di  cui  al  comma  2,  anche  al  fine
dell'istruttoria  tecnica  propedeutica alla proposta di cui al comma
1.
  5.  Nella  stipula  degli  accordi  di  cui al comma 2 il Ministero
prevede  sistemi  idonei  ad  assicurare  la  certezza della data del
deposito  e l'autenticita' del documento depositato, anche al fine di
dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento,
nonche' sulla provenienza dal suo autore.

      

                              Art. 38.
    Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica
  1.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine
accessibili  liberamente  in rete possono essere resi accessibili per
via  telematica  nel  rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui
diritti connessi.
  2.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine
accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti
attributivi   del   diritto   all'accesso   e  all'utilizzazione  del
documento,  possono  essere  resi disponibili esclusivamente a utenti
registrati  che  accedono  da  postazioni  situate  all'interno degli
istituti  depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e
sui diritti connessi.

      

                              Art. 39.
                               Esoneri
  1.  I  casi  di  esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito
legale  nell'ambito  dei  documenti  diffusi su rete informatica sono
definiti  sulla  base  dei risultati della fase di sperimentazione di
cui all'articolo 37.
  2.  Sono  comunque  esonerati  dall'obbligo di deposito i documenti
diffusi  su  rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di
utenti  con  accesso  riservato,  quali  quelli contenuti in una rete
Intranet.

      

                              Art. 40.
Determinazione  del  valore commerciale dei documenti diffusi tramite
                          rete informatica
  1.  Ai  fini  dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei
documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua
determinazione  e'  stabilita,  a cura della Direzione generale per i
beni  librari,  sentita  la Biblioteca nazionale centrale di Firenze,
sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di
produzione stimati.
  2.  Le  sanzioni  di  cui al capo IX non si applicano nella fase di
sperimentazione di cui all'articolo 37.

      

Capo VIII Strumenti di controllo

                              Art. 41.
                       Strumenti di controllo
  1.  Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale
e'  svolto  dagli  Istituti  depositari relativamente ai documenti di
propria competenza.

      

                              Art. 42.
                 Commissione per il deposito legale
  1.  E'  istituita,  presso  il  Ministero, un'apposita Commissione,
denominata:   «Commissione  per  il  deposito  legale»,  con  compiti
consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e
del  presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera
d), della legge.
  2.  La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione
generale   del   Ministero,  pareri  sulle  problematiche  specifiche
derivanti  dall'attuazione  della  legge  e  propone linee guida e di
indirizzo  al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove
categorie  di  documenti  e  circa  i  criteri  e  le modalita' delle
esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
  3. La Commissione e' composta:
    a)  dal  Direttore  generale  per  i  beni librari e gli istituti
culturali;
    b)  da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;
    c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
    d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
    e)   dal   Direttore   della  Discoteca  di  Stato  e  del  Museo
dell'audiovisivo;
    f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
    g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
    h)   dal   Direttore  della  Biblioteca  centrale  giuridica  del
Ministero della giustizia;
    i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
    l) da un rappresentante designato dall'UPI;
    m)   da   un   rappresentante  designato  dal  Coordinamento  dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
  4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
    a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
    b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
    c)  il  Direttore  della Biblioteca del Consiglio nazionale delle
ricerche;
    d)  un  rappresentante  della Societa' italiana autori ed editori
(SIAE);
    e)  i  rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati
dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti
degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
    f)   un  rappresentante  dell'Associazione  italiana  biblioteche
(AIB).
  5.  La  partecipazione  alla  Commissione  e' a titolo gratuito. Ai
componenti  della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita'
e rimborsi di alcun tipo.
  6.  Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione
e'  assicurato  dalla  Direzione  generale  per  i beni librari e gli
istituti culturali.

      

Capo IX Sanzioni amministrative e abrogazioni

                              Art. 43.
                       Sanzioni amministrative
  1.  Chiunque  violi le norme della legge e del presente regolamento
e'  soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria pari a tre
volte  il  valore  commerciale  del documento, raddoppiata in caso di
recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non
depositato.
  2.  La  sanzione,  sempre  nel  limite  di cui all'articolo 7 della
legge,  e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale
da parte del soggetto obbligato.
  3.  Qualora  il  soggetto  obbligato  provveda  al  deposito  degli
esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di
cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio
della  procedura  di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione
di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.

      

                              Art. 44.
                            Accertamento
  1.  Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del
soggetto  obbligato,  lo diffidano, mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  ad  adempiere,  o  a  presentare  eventuali
controdeduzioni   o  memorie,  entro  sessanta  giorni  dall'avvenuto
ricevimento.
  2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta
una   riduzione   di  un  terzo  della  sanzione  pecuniaria  di  cui
all'articolo 43, comma 1.
  3.  Il  processo  verbale  di  accertamento  dell'inadempimento  e'
trasmesso  dagli  istituti  di cui al comma 1 alla Direzione generale
competente  del  Ministero  o  all'organo  regionale, che provvedono,
ciascuno  per  quanto  di  propria  competenza, all'irrogazione della
sanzione  e alla comunicazione all'interessato delle modalita' per il
versamento   della   sanzione   amministrativa   dovuta,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.
  4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo
della   consegna   degli  esemplari  d'obbligo  secondo  il  disposto
dell'articolo 7, comma 2, della legge.

      

                              Art. 45.
                       Modalita' di versamento
  1.    Le   somme   derivanti   dall'applicazione   della   sanzione
amministrativa  da  parte  dei  competenti  Uffici ministeriali, sono
versate,  a  cura  del  soggetto  obbligato, all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.

      

                              Art. 46.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogati:
    a)  la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
    b)  il  regolamento  di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
2052;
    c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo
1945, n. 82.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297 

Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA

Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.