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Regolamento recante lostatuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in
Gazz. Uff., 29 luglio 1998, n. 175). — Regolamento recante lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Art. 1.
Vita della comunità scolastica.
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a
New York il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali
dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art. 2.
Diritti.
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e
un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli
e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché
l’utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3.
Doveri.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto
e coerente con i princìpi di cui all’articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4.
Disciplina.
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5.
Impugnazioni.
1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7,
e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma l è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della
scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un
organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da
due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e
da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata
dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica. Per la
scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
Art. 6.
Disposizioni finali.
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto
dell’iscrizione.
3. Omissis
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