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Regolamento recante ladisciplina delle iniziative complementari e delle attivitàintegrative nelle istituzioni scolastiche.
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (in
Gazz. Uff., 5 novembre 1996, n. 259). — Regolamento recante la
disciplina delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche.
Art. 1.
Finalità generali.
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito
della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in
relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative
complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, la
creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le
modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo
educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalità formative istituzionali.
1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche
sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con
altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della
scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a
tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura
assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla
tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività
extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e
preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al
presente regolamento.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete
esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si
inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani
occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e
opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate
tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle
famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul
territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle
associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell’obbligo, dalle
associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base
della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre
l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di
attualità che rivestono particolare interesse.
5. é compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e
direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle
esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle
iniziative da assumere nell’ambito del presente regolamento.
Art. 2.
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per
i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi
controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo
di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’istituzione scolastica.
3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in
orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei
giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente
regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono
utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni,
nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal
consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali
assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli
stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 3.
Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le
altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri
scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente.
A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli
studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le
associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse
apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di
volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso
delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali,
ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole
e di giovani in età scolare.
3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o
soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per
la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al
presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione
di tali progetti nell’ambito delle istituzioni scolastiche si
applicano le disposizioni di cui all’art. 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di
bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e
private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di
tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L’accettazione
di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d’istituto,
è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4.
Organizzazione e gestione.
1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal
consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità
finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione
scolastica.
2. Le iniziative complementari dell’iter formativo, che negli
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere
proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni
studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei
docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e
per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare
le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la
loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse
disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche
provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie.
Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo
di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
comitato studentesco di cui all’art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime
pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di
organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed
esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente
maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e
del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o
direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di
studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani
nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle
attività.
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato
studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle
attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle
disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme
eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli
interventi necessari per l’attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco
può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di
istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione
di iniziative che non contrastino con le finalità formative della
scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le
somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio
dell’istituto, con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A.
alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL
del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto
dell’iniziativa, ovvero dalla convenzione.
9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in
esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti
collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo
Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal
presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di
orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del
successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità.
10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre
essere sospese, in caso di urgenza, dal capo d’istituto, salva
tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d’istituto.
Art. 5.
Convenzioni.
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la
convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione
prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei
locali; le principali modalità d’uso; i vincoli nell’uso dei locali e
delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità
dell’iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla
sicurezza, all’igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali
e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre
spese connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura
della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati
all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale
sospensione delle iniziative da parte del capo d’istituto ai sensi
del comma 10 dell’art. 4.
1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del
codice civile sulle associazioni non riconosciute. L’associazione
studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti
dell’Istituto del testo originale degli accordi di cui all’articolo
36 del codice civile. La rappresentanza dell’associazione è conferita
ad uno studente maggiorenne .
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la
gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente
che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le
disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità
dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza
ricade sugli organi dell’associazione nominativamente individuati
nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza
ed intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola.
Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con
associazioni dei genitori nella scuola dell’obbligo.
3. L’amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare
accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal
presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole
istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 6.
Consulta provinciale.
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola
di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta
provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a
disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta
il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica.
L’elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni
anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal
provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle
operazioni elettorali.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le
istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche
al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al
presente regolamento e di formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di
accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti
locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo
del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli
enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi,
uno sportello informativo per gli studenti con particolare
riferimento all’attuazione del presente regolamento e dello statuto
delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere transnazionale;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di
garanzia previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale
elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e
favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del
consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il
curricolo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto,
possono, a richiesta, e a titolo gratuito, essere nominati dalla
consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel
periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i
membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita
a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale,
stabilendone la composizione e le modalità organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata
una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a
livello nazionale.
Art. 6-bis.
Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal
presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla
completa realizzazione di iniziative attuate all’esterno degli
istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i
dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, a
favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per
la partecipazione alle predette iniziative.
Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una
quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta
provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al
proprio funzionamento e per l’attuazione delle iniziative deliberate.
Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità
sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno
connesse all’esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono
essere corrisposti, in alternativa dai consigli di istituto nei
limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle
omologhe finalità.
Art. 7.
Giornata nazionale della scuola.
1. é istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro
della pubblica istruzione, annualmente, d’intesa con la Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua
la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte
al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a
sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa. Sono
organizzati incontri di carattere nazionale e locale per
l’approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di
associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria
superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle
attività integrative svolte nell’ambito del presente regolamento,
fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
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