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Regolamento recante criteri per la ripartizionedella quota del Fondo unico dello spettacolo destinata allefondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 24 del decretolegislativo 29 giugno 1996, n. 367.
di Redazione
Decreto Ministeriale 10 giugno 1999, n. 239 (in Gazz. Uff., 26
luglio, n. 173). – Regolamento recante criteri per la ripartizione
della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Art. 1
1. La quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito definita
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di
seguito indicato come
seguenti criteri:
a) determinazione della quota del fondo da erogare in
considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;
b) determinazione della quota del fondo da erogare in
considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di
attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di
rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della
medesima;
c) determinazione della quota del fondo da erogare in
considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo
riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Art. 2.
Percentuali di ripartizione.
1. Le percentuali di ripartizione di cui all’art. 1, sono così
determinate:
a) in relazione alla lettera a), la quota è determinata nel 60
per cento del fondo;
b) in relazione alla lettera b), la quota è determinata nel 20
per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10
per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10
per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei
programmi e dei progetti;
c) in relazione alla lettera c), la quota è determinata nel 20
per cento del fondo.
Art. 3.
Indicatori di rilevazione della produzione.
1. Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti
appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai
diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a
quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia
con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto
con o senza orchestra, i concerti sinfonico-corali, i concerti
sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici
orchestrali, le opere in forma di concerto.
2. Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in
punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna
singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti
10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la
lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con
orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5
per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici,
punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12
orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di
concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le
manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di
tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari
al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione
corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o
con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le
rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o
utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni.
3. Per l’attività concertistica della fondazione Accademia
nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono
aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni
effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’entità della
produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con
riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere
inferiore a quella del triennio precedente.
Art. 4.
Riparto delle quote.
1. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), è assegnata a
ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla
misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul
Fondo unico dello spettacolo nell’ultimo triennio, con esclusione dei
contributi finalizzati al sostegno dell’attività all’estero
eventualmente erogati.
2. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), è ripartita in
base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti
dell’attività triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione
e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle
fondazioni. L’attività è dimostrata mediante la documentazione
prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
3. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), relativa alla
valutazione degli aspetti qualitativi dell’attività triennale, è
ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su
parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a
tale ultima attività; il parere è espresso considerando anche quanto
previsto dall’art. 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono
definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una
misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento
rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già
definita ai sensi del comma 2.
4. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), relativa alla
considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, è
ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo
sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti
dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati
dall’amministrazione vigilante fino all’anno 1998.
Art. 5.
Partecipazione dei privati.
1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli
articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto è rappresentata
dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da
parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici
obbligatori, di cui all’art. 12, comma 2, del decreto.
2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base
al presente regolamento, è operata una riduzione nella misura del 5
per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima
fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione.
La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del
triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui
all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134,
ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell’entrata in
vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del
triennio successivo all’approvazione della trasformazione in
fondazione.
3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del
comma 2, nonchè gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono
destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza,
destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n.
163.
Art. 6.
Procedimento di erogazione.
1. Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15
ottobre dell’ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di
attività, corredati di dati ed elementi necessari per l’applicazione
dell’art. 4, con proiezione triennale, ed a comunicare il costo
dell’organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale
vigente.
2. Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni
consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell’art. 4, comma
3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le
percentuali di riparto di cui all’art. 4.
3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo
diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all’80 per cento
della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il
28 febbraio dell’anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro
il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel
caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i
criteri di riparto, la quota è determinata con riferimento all’ultimo
anno del triennio precedente.
4. L’erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e del
relativo programma di attività. Anche ai fini del comma 3, le
fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il
30 giugno dell’anno successivo, accompagnato da una relazione
sull’attività svolta, con riferimento sia a quanto previamente
dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall’art. 17 del
decreto.
5. L’accertamento, a consuntivo di esercizio, di attività annuale
inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione
della quota di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), in misura
proporzionale alla percentuale di flessione dell’attività.
Art. 7.
Ingressi gratuiti.
1. Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun
ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all’art. 8,
comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta,
nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale
dell’anno di riferimento in misura pari a dieci volte l’importo dei
biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda
violazione, la somma è raddoppiata.
2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi
sia già stata completa erogazione del contributo annuale, a valere
sul contributo statale dell’anno immediatamente successivo.
3. In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma
1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad
erogazione del contributo spettante alla fondazione per l’anno
successivo a quello in cui l’evento si è verificato.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
indicato come
al comma 1, mediante:
a) esame di quanto specificamente attestato in merito dal
collegio dei revisori della fondazione nella relazione di cui
all’art. 14 del decreto;
b) verifiche ispettive, svolte in contraddittorio con
l’amministrazione.
5. Nel caso di cui alla lettera b), del comma 4, il verbale
costituisce atto di definitivo accertamento della violazione; nel
caso di cui alla lettera a), del comma 4, il Ministero contesta la
violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione
e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione può
presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla
contestazione.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Per il triennio 1998-2000, ai fini della definizione della quota
di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), si tiene conto del triennio
1994-1996. Per la definizione degli indicatori di rilevazione di cui
all’art. 3, si tiene conto della media della produzione del triennio
precedente al 1998. Ai fini di cui all’art. 4, comma 4, gli organici
funzionali sono individuati in quelli approvati al 1998.
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