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Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431 CEE relativa a Europ alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (in Gazz. Uff., 23 ottobre 1997, n. 248, s.o.). — Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE <> relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento. 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Art. 2. Definizioni. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo; b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell’allegato A, che, nel territorio dell’Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un’area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea; d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l’Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell’allegato A al presente regolamento con un asterisco; e) stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza; la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito <> quando: 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo; f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell’Unione europea, alternativamente: 1) sono in pericolo con l’esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell’Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base ditale rischio; 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione; h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g/ del presente articolo per la cui conservazione l’Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell’allegato B al presente regolamento con un asterisco ; i) stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio dell’Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato <> quando: 1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l’area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; l) sito: un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata; m) sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica <> di cui all’articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all’articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato; o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell’allegato D e nell’allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall’animale o dalla pianta ditali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio impresso, all’etichettatura o ad un altro elemento di identificazione; p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una polazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; r) introduzione; immissione di una entità animale o vegetale in un’area posta al di fuori dei suo areale di documentata presenza naturale. Art. 3. Zone speciali di conservazione. 1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell’allegato A ed habitat delle specie di cui all’allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell’ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata <>. 2. Il Ministro dell’ambiente, in attuazione del programma triennale per la aree naturali protette, di cui all’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali <>, entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell’elenco dei siti. 3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete <>, il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell’ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. 4. Il Ministro dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui ai comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l’attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino. Art. 4. Misure di conservazione. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall’inclusione nell’elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato li presenti nei siti. 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all’interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Art. 5. Valutazione di incidenza. 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell’ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o ‘alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B dei decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all’autorità competente allo svolgimento ditale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all’allegato G al presente regolamento. 5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l’integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l’ente di gestione dell’area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all’autorità medesima. 7. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto. 8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete <> e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente per le finalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento. 9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Art. 6. Zone di protezione speciale. 1. Gli obblighi derivanti dall’articolo 4, commi 2 e 3, e dall’articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 7. Monitoraggio. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. 2. Il Ministero dell’ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio. Art. 8. Tutela delle specie faunistiche. 1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari ditali specie nell’ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell’ambiente. 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell’ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione. Art. 9. Tutela delle specie vegetali. 1. Per le specie vegetali di cui all’allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo. Art. 10. Prelievi. 1. Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell’ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all’allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all’articolo 7: a) le prescrizioni relative all’accesso a determinati settori; b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell’ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni; c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo; d) l’applicazione, all’atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione; e) l’istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote; f) la regolamentazione dell’acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari; g) l’allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell’ambiente naturale; h) la valutazione dell’effetto delle misure adottate. 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all’allegato E, e in particolare: a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, lettera b). Art. 11. Deroghe. 1. Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato D. 2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui all’allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare: a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, lettera b). 3. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe; d) l’autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all’esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti. Art. 12. Introduzioni e reintroduzioni. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un’adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell’ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all’allegato D e per l’introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie dì cui all’allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell’ambiente, sentito per quanto di competenza l’Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell’Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l’habitat interessato. 3. L’introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma i assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell’Unione europea. Art. 13. Informazione. 1. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall’anno 2000, una relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all’articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti ditali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato B ed i principali risultati del monitoraggio di cui all’articolo 7. 2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell’ambiente un rapporto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all’articolo 5. Art. 14. Ricerca e istruzione. 1. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell’Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all’articolo 7. 2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all’attuazione dell’articolo 5 e quelli relativi all’individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di citi all’articolo 3. 3. Il Ministero dell’ambiente d’intesa con le amministrazioni interessate promuove l’istruzione e l’informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali. Art. 15. Sorveglianza. 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall’articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente regolamento. Art. 16. Procedura di modifica degli allegati. 1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Gli allegati ai presente regolamento vengono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria. Art. 17. Entrata in vigore. Omissis
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