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Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell’articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (GU n. 301 del 29-12-2001)

di Redazione

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l’articolo 8, comma 2, lettera i), che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l’emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall’articolo 10, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza generale del 6 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all’on. avv. Carlo Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare di servizio civile;
Acquisito l’assenso del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
A d o t t a n o
il seguente regolamento:
Capo I Definizioni e finalità

Art. 1. Definizioni

1 . Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “legge”, la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per “regolamento di gestione amministrativa”, il regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera l), della legge n. 230 del 1998;
c) per “Ufficio”, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 230 del 1998;
d) per “obiettore”, l’obiettore di coscienza;
e) per “responsabile del progetto”, il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;
f) per “responsabile degli obiettori”, il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l’ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza.

Art. 2. Finalità

1 . Il presente regolamento detta disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio civile.

Capo II Doveri dell’obiettore

Art. 3. Svolgimento del servizio civile

1 . L’obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.

2 . L’obiettore nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio.

Art. 4. Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio

1 . L’obiettore è tenuto a:
a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;
b) produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale;
c) comunicare all’Ufficio e, contestualmente, alla sede dell’ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data prevista per l’assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia;
d) richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell’orario di svolgimento delle attività del giorno precedente; le richieste di permessi per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di particolare gravità ed urgenza;
e) recuperare le ore di attività non prestata;
f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell’ente di assegnazione, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia, il certificato medico;
g) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l’obiettore è inserito, impartite dal responsabile degli obiettori e dal responsabile del progetto;
h) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile;
i) non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l’autorizzazione del responsabile;
l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
m) riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;
n) non esercitare altre attività se non nell’ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
o) ottemperare a provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall’Ufficio nei casi previsti dal regolamento di gestione amministrativa;
p) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’ente.

Capo III Sanzioni e procedimenti disciplinari

Art. 5. Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione

1 . La violazione dei doveri previsti dall’articolo 4 comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
a) diffida per iscritto;
b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 5 giorni di servizio;
c) sospensione di permessi e licenze, da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese;
d) trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;
e) sospensione dal servizio, fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2 . Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;
b) intenzionalità del comportamento;
c) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
e) concorso di più obiettori nella violazione delle disposizioni;
f) comportamento complessivo dell’obiettore nei rapporti con l’utenza, con i responsabili del servizio, con altri obiettori;
g) precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l’applicazione di sanzioni disciplinari.

3 . All’obiettore responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 6. Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze.

1 . Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all’obiettore per:
a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all’orario di svolgimento delle attività, alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all’obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalità di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;
b) assenza arbitraria dal servizio;
c) inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell’alloggio;
d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni formulate dal responsabile degli obiettori;
e) condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con i responsabili degli obiettori o con altri obiettori;
f) condotta che si dimostri incompatibile con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti;
i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
l) uso illecito di beni in dotazione all’ente di impiego con cui l’obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.

Art. 7. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine

1 . La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione si applica all’obiettore per:
a) esercizio di altre attività non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
b) infrazioni disciplinari previste dall’articolo 6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all’elemento psicologico dell’autore;
c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione della sanzione massima prevista dall’articolo 6;
d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
e) svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l’obiettore venga in contatto;
g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;
h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all’ente convenzionato, all’Ufficio o a terzi;
i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.

Art. 8. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio

1 . La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all’obiettore per:
a) recidiva in una delle mancanze previste dall’articolo 7;
b) persistente e insufficiente rendimento dell’obiettore, in relazione alle finalità del progetto, che comporti l’impossibilità di impiegare il medesimo;
c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.

Art. 9. Procedimenti disciplinari

1 . Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono essere adottate previa contestazione scritta dell’addebito.

2 . La contestazione deve essere effettuata da parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l’obiettore, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto competente ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge.

3 . Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione; individuare l’organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione.

4 . Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell’obiettore, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

5 . I provvedimenti sanzionatori adottati dal legale rappresentante dell’ente devono essere comunicati all’Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all’interessato.

6 . Qualora l’Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell’articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell’ente, le segnala al responsabile degli obiettori al fine dell’instaurazione del procedimento disciplinare.

Art. 10. Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

1 . Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell’ente è ammessa impugnazione davanti all’Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’interessato.

2 . L’Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione, può sospendere il provvedimento sanzionatorio.

Capo IV Licenze e permessi

Art. 11. L i c e n z e

1 . La licenza consente all’obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall’ente, nella persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall’Ufficio.

2 . Il Direttore dell’Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonché i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.

Art. 12. P e r m e s s i

1 . Per esigenze personali non rinviabili, l’obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all’orario giornaliero di svolgimento delle attività. Il permesso è concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse più di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.

2 . L’obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2001
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 139

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