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Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L 451/997 (G.U. 30/11/2004 n. 281)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia; Visto, in particolare, l’articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l’emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell’8 marzo 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia 1 . Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, di seguito denominato: “Centro di documentazione e analisi”, sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attività scientifiche. 2 . Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori – Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 2. Presidente 1 . Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche dell’infanzia. 2 . Il Presidente può nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3. 3 . Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e può compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369. 4 . Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, ne redige l’ordine del giorno e lo presiede. Art. 3. Comitato tecnico-scientifico 1 . Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attività scientifiche di cui all’articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia, di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori. 2 . Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l’indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività. 3 . Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria. 4 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. 5 . Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell’Amministrazione. Art. 4. Coordinatore delle attività scientifiche 1 . Il Coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche per l’infanzia. 2 . Il Coordinatore delle attività scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l’attuazione scientifica. 3 . A tale fine, il Coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997. Art. 5. Oneri finanziari 1 . Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 – Funzionamento – del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l’anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 230

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