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Regolamento di esecuzionedella legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso el’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (in
Gazz. Uff., 16 marzo 1981, n. 74, s.o.). — Regolamento di esecuzione
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e
l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile.
Art. unico
é approvato l’annesso regolamento di esecuzione della legge 8
dicembre 1970, n. 996:
Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (in
Gazz. Uff., 16 marzo 1981, n. 74, s.o.). — Regolamento di esecuzione
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e
l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile.
Art. 1.
Protezione civile.
La protezione civile è un compito primario dello Stato.
Essa concerne:
1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante
l’individuazione e lo studio delle loro cause;
2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso;
3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali
di cui all’art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617;
4) il coordinamento, al verificarsi dell’evento calamitoso, di
tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni
e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Art. 2.
Limiti di applicabilità delle norme.
Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle
situazioni di cui all’art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Per interventi tecnici straordinari, ai sensi dell’art. 1 della
legge citata, si intendono quelli che le varie amministrazioni od
enti pongono in atto in aggiunta alla loro normale attività di
istituto.
TITOLO I
Capo I
Art. 3.
Organizzazione della protezione civile.
Sono organi di protezione civile il Ministro dell’interno, il
direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
il commissario straordinario di cui al terzo comma dell’art. 5 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo nella
regione, il prefetto, l’ispettore regionale o interregionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale
del Governo.
Sono altresì elementi dell’organizzazione della protezione civile
[il Comitato interministeriale della protezione civile], la
commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della
protezione civile.
Nel presente regolamento, l’espressione
protezione civile va riferita al Ministro dell’interno, al prefetto
ed al sindaco quale ufficiale del Governo; l’espressione
Capo I
Art. 4.
Comitato interministeriale della protezione civile.
Omissis.
Capo I
Art. 5.
Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’interno, è determinata la composizione della
commissione interministeriale tecnica.
I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati
con decreto del Ministro dell’interno su designazione delle
amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica
cinque anni.
La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione
civile e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o
impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente
lo sostituisce nelle funzioni di direttore generale.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal
direttore della divisione protezione civile del Ministero
dell’interno.
Capo I
Art. 6.
Commissione interministeriale tecnica: competenze.
La commissione interministeriale tecnica, [oltre ad esaminare le
particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato
interministeriale della protezione civile,] cura e coordina gli
studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e
catastrofi, sulla predisposizione e l’attuazione dei vari interventi
nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione
utile ai fini della protezione della popolazione.
Capo I
Art. 7.
Commissione interministeriale tecnica: funzionamento.
La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due
volte l’anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di
almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne
richiedano l’immediata convocazione.
La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli
settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi
componenti, lo studio di particolari problemi.
Capo I
Art. 8.
Comitati regionali: costituzione e sede.
I comitati regionali della protezione civile, di cui all’art. 7
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di
cinque anni con decreto del Ministro dell’interno.
Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove
è costituito l’ufficio regionale della protezione civile.
Capo I
Art. 9.
Comitati regionali: competenze.
I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi
quarto e quinto dell’art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed
in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione
predisposti dagli organi della pianificazione economica:
1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad
evitare o ridurre le probabilità dell’insorgere di calamità naturali
o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle
regioni;
2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione
e degli enti locali all’azione di soccorso in caso di calamità
naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l’assistenza
generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della
viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere
pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali
proposte formulate dalle regioni;
3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli
organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto
agli organi ordinari e straordinari della protezione civile,
specificandone le disponibilità ed i mezzi.
I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni
dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi
deliberativi della regione.
Capo I
Art. 10.
Comitati regionali: convocazioni e determinazioni.
I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l’anno
e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni,
salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l’immediata
convocazione.
La convocazione può essere chiesta anche dal commissario del
Governo o da un terzo dei componenti.
L’ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del
Governo, che ha la facoltà di chiedere l’inserimento di altri
argomenti.
[Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero
dell’interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato
interministeriale della protezione civile, alla regione, al
commissario del Governo, nonché alle prefetture della regione, per la
redazione dei piani provinciali di protezione civile].
Capo I
Art. 11.
Ministro dell’interno.
Il Ministro dell’interno provvede, d’intesa con le altre
amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso
di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali,
all’organizzazione della protezione civile predisponendo i servizi di
soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofe.
A tali effetti il Ministro dell’interno, cui fanno capo tutti i
servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni – civili e
militari, centrali e periferiche – nonché di soggetti privati e di
enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia
di protezione civile; in caso di calamità naturali o catastrofe,
assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività
svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle
regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate
di cui al successivo art. 39, il Ministro dell’interno provvede a
farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al
Ministro della difesa o all’autorità da questo delegata.
Allorché ricorrano le circostanze di cui all’art. 5 della legge 8
dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell’interno propone, anche in
relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali,
l’emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamità
naturale designando la persona, che, tenuto conto dell’entità e
gravità dell’evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le
funzioni di commissario.
Inoltre, il Ministro dell’interno:
1) dispone l’esecuzione di periodiche esercitazioni di protezione
civile, anche con la partecipazione degli organi e degli enti, il cui
intervento è previsto dai piani di emergenza;
2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di
prevenzione, protezione e soccorso;
3) adotta ai fini della protezione civile ogni altro
provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme;
4) promuove l’emanazione dei provvedimenti di urgente necessità
richiesti nell’interesse pubblico.
Per l’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi,
il Ministro dell’interno si avvale della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, presso cui è costituita
la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente
art. 5.
In situazioni di emergenza, il Ministro dell’interno può disporre
che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente
interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della
commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro
operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e
coordinamento degli interventi di protezione civile con i seguenti
compiti:
1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la
protezione civile;
2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di
necessità, le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento
e di soccorso;
3) ricevere le direttive impartite dalle autorità superiori in
materia di soccorso e di assistenza e promuovere l’applicazione
nell’organizzazione degli interventi;
4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonché
quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di
assistenza, valutarli e promuovere l’emanazione delle conseguenti
disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie;
5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte
le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi;
6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle
forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per
il loro più organico e sollecito soddisfacimento;
7) promuovere quanto necessario perché sia assicurato il più
rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.
Capo I
Art. 12.
Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Il direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi:
1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per
l’attuazione, in caso di calamità o catastrofe, degli interventi
tecnici urgenti e dell’assistenza di primo soccorso alle popolazioni
colpite;
2) impartisce le direttive per l’organizzazione e la
predisposizione dei servizi di protezione civile in conformità agli
indirizzi del Ministro [ed in esecuzione delle determinazioni del
Comitato interministeriale della protezione civile] ;
3) provvede, [secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato
interministeriale della protezione civile,] al coordinamento, ove
occorra, dei piani provinciali di protezione civile, tenuto conto
anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della
protezione civile;
4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro,
i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da
calamità o catastrofe e coordina le attività all’uopo svolte da enti
e da privati;
5) organizza e dispone quanto necessario per l’attuazione delle
esercitazioni di protezione civile;
6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini
della protezione della popolazione civile.
Capo I
Art. 13.
Commissario del Governo nella regione.
Il commissario del Governo:
1) mantiene intese con il comitato regionale della protezione
civile per la formulazione e l’attuazione dei programmi relativi al
contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di
soccorso e di assistenza;
2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di protezione
civile nell’ambito regionale nonché la loro armonizzazione globale
con i programmi predisposti dal comitato regionale;
3) nomina il direttore dell’ufficio regionale della protezione
civile.
Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in
materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da
calamità, sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle
disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Capo I
Art. 14.
Prefetto.
Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:
1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione
civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello
Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici
tenuti a concorrere al soccorso e all’assistenza in favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, riuniti in
apposito comitato;
2) dirige, nell’ambito della provincia, i servizi di soccorso e
di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività svolte
da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;
3) dispone l’attuazione, da parte delle forze dell’ordine, dei
servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall’emergenza e
provvede ad assicurare l’impiego, per le prime urgenti necessità, di
reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell’Arma dei
carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;
4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;
5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di
alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante
ricorso alle norme vigenti in materia;
6) cura gli adempimenti connessi con l’istruzione,
l’addestramento e l’impiego di volontari;
7) promuove iniziative, coordinandone l’attuazione, per
l’informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e
sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in
situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute
nelle relative pianificazioni.
Il prefetto, per l’esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del
precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti
delle amministrazioni e degli enti pubblici per l’organizzazione, a
livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o
intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo
dell’emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di
Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto
(COM).
Capo I
Art. 15.
Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco.
L’ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell’art. 8, ultimo comma, della legge 8
dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione
territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita
nell’ambito dell’Ispettorato, e assume la responsabilità dell’impiego
anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad
operare nelle località colpite da calamità e di ogni altro reparto
del Corpo.
L’ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario
l’intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre
amministrazioni e enti, ne segnala l’esigenza all’organo ordinario o
straordinario di protezione civile perché li richieda.
Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintende,
altresì, sotto il profilo tecnico, all’impiego delle forze che
partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.
Capo I
Art. 16.
Sindaco.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di
protezione civile.
Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli
interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.
Capo I
Art. 17.
Commissario straordinario.
Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’art. 5 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996:
1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le
attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti
nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi
della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli
enti pubblici per l’organizzazione degli strumenti di coordinamento
provvisori, per il tempo dell’emergenza, in analogia a quanto
previsto nel secondo comma del precedente art. 14;
2) assicura l’unità di indirizzo nell’utilizzazione del
personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona
stessa;
3) promuove il più tempestivo afflusso di quant’altro possa
occorrere e l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei
provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per
la più efficace azione di soccorso e di assistenza;
4) chiede il concorso delle forze armate;
5) promuove l’adozione delle misure idonee per il più rapido
ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura
atta a ricondurre la normalità nella zona colpita.
Dal momento dell’assunzione dell’incarico da parte del commissario
straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il
personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione
secondo gli ordini del commissario medesimo.
Il commissario straordinario cessa dall’incarico con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta
dettagliata relazione sulle attività svolte.
Capo II
Art. 18.
Oggetto degli interventi.
L’azione dell’organo ordinario o straordinario di protezione civile
si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi:
1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di
conservazione di valori e cose, di demolizione o puntellamento dei
fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente;
2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di
vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del
personale inviato per l’opera soccorritrice, di assistenza ai minori,
orfani e abbandonati ed agli incapaci in genere;
3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona
colpita;
4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici
pubblici e per le necessità della giustizia e del culto;
5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il
ritorno alle condizioni normali della vita civile;
6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da
stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo
art. 46 in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto;
7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di
bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del
successivo articolo 44.
Capo II
Art. 19.
Unità assistenziali di emergenza.
A cura dell’organo ordinario o straordinario di protezione civile
vengono costituite, ove necessario, particolari
e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini
sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell’ambito dei
piani di protezione civile.
In particolare dette
1) forniscono ogni utile informazione agli organi della
protezione civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti;
2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei
soccorsi, l’assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti
ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati;
3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per
le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento
della popolazione sinistrata.
Le
l’assistenza sanitaria, al quale l’Associazione italiana della Croce
rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare
attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere
volontarie non inquadrate in formazioni sanitarie organiche e dei
volontari della propria organizzazione.
Le
funzionari dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno; ad
esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza
sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati.
Per tutto il personale da impiegare nell’ambito delle
dell’interno, appositi corsi di qualificazione.
All’atto della costituzione delle
l’autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi,
per l’attuazione dei compiti di istituto appositi nuclei di polizia,
cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia
femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, in particolare
riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di
abbandono.
TITOLO II
Capo I
Art. 20.
Piani provinciali di protezione civile.
Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1):
1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di
personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell’ambito della
provincia per far fronte a situazioni di emergenza;
2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna
amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di
rispettiva competenza;
3) prevede l’impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di
pubblica calamità;
4) predispone quanto necessario per l’eventuale allestimento
degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma
del precedente art. 14.
Copia del piano viene inviata al Ministero dell’interno, alla
regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti
interessati all’attuazione del piano stesso.
Capo II
Art. 21.
Personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle
strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione
generale degli affari generali e del personale del Ministero
dell’interno individua, possibilmente con il criterio della
volontarietà, idoneo personale, il cui periodico addestramento è
curato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi.
Capo II
Art. 22.
Personale di altre amministrazioni ed enti.
Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli
interventi di protezione civile, dell’opera straordinaria di aliquote
del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li
sottopongono a periodico addestramento.
Capo III
Art. 23.
Domanda, istruzione e addestramento.
I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei
servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della
provincia di residenza, che ne accerta l’idoneità fisica e la buona
condotta.
La prefettura – in relazione alle attitudini e possibilmente alle
richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad
associazioni che perseguono analoghe finalità – individua gli enti
che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a
curarne l’istruzione e l’addestramento.
In particolare, nel settore dell’assistenza provvede la prefettura
mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto
intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento
di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il
comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 6,
lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli
interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell’interno, e
iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l’istruzione e
l’addestramento, in appositi
Capo III
Art. 24.
Obblighi.
I volontari sono tenuti:
1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle
esercitazioni;
2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l’impiego in
attività di protezione civile;
3) a mantenere in efficienza l’equipaggiamento loro assegnato;
4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da
praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con
anatossinatetanica, qualora non abbiano subito le predette
vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione
antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre
la vaccinazione con anatossinatetanica con frequenza quinquennale.
I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale
qualifica, chiedono all’ente presso cui sono iscritti la
cancellazione dai
equipaggiamento eventualmente ottenuti.
Capo III
Art. 25.
Impiego.
L’impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell’ambito
della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell’interno.
Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture
rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento
differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.
Capo IV
Art. 26.
Esercitazioni di protezione civile.
Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni,
la Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell’interno, sentita la commissione
interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui
può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle
amministrazioni e dagli enti interessati.
Capo V
Art. 27.
Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.
I centri assistenziali di pronto intervento – istituiti o da
istituire, con decreto del Ministro dell’interno, per le esigenze
previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 – sono costituiti da
magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di
materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi.
I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono
sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un’adeguata
conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede
mediante l’acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate.
Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes,
case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ed ogni altro
materiale di soccorso e di assistenza.
Capo V
Art. 28.
Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto
intervento.
Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono
preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro
assenza o impedimento, un sostituto consegnatario.
La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini
sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni,
nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e
della custodia del materiale destinato all’assistenza in natura.
I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici
controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il
profilo operativo che sotto l’aspetto amministrativo e contabile.
Capo V
Art. 29.
Inoltro dei materiali alle località di impiego.
Il Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione
civile e dei servizi anticendi – provvede, con il parco automezzi a
propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni,
al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali
depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto
intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi
assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di
carattere straordinario.
Qualora l’entità e l’urgenza degli interventi da effettuare o le
condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte
nei modi di cui sopra il Ministero della difesa e le autorità
militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.
Capo V
Art. 30.
Revisione e nuova inventariazione dei materiali.
Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni
decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova
inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento.
Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti
all’uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Capo V
Art. 31.
Procedure per l’acquisto dei materiali assistenziali.
Al fine di avere l’immediata disponibilità dei materiali
assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni
colpite, il Ministero dell’interno può avvalersi delle procedure
semplificate di cui all’art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Capo I
Art. 32.
Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati.
I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono
tenuti a segnalare lare immediatamente al prefetto l’insorgere di
situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che
abbiano comportato o possano comportare grave danno all’incolumità
delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l’entità.
Chiunque, nell’espletamento di pubbliche funzioni, venga a
conoscenza dell’insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi
di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall’obbligo di
informare l’amministrazione o l’ente da cui dipende, è tenuto a darne
immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o
comando dell’Arma dei carabinieri.
Chiunque altro abbia notizia dell’insorgere di situazioni di
pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto
ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di
pubblica sicurezza o comando dell’Arma dei carabinieri.
L’ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell’Arma dei
carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato
informato o sia venuto comunque a conoscenza dell’insorgere di
situazioni di pericolo e del verificarsi di un evento calamitoso è
tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia
interessata.
Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore
precisione possibile il luogo, la natura e l’entità dell’evento
calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei
primi soccorsi.
I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare
al Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi – ogni notizia che sia comunque ad
essi pervenuta circa l’insorgere di situazioni di pericolo o il
verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative
intraprese.
Capo I
Art. 33.
Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili.
Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a
conoscenza dell’insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi
di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne
immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il
Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendi – o comunque il più vicino organo periferico
del Ministero stesso.
Essi hanno, altresì, l’obbligo di rendersi disponibili per ogni
eventuale ulteriore misura.
Capo I
Art. 34.
Attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile.
Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del
verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa
immediatamente il Ministero dell’interno – Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi.
In pari tempo, il prefetto, sentiti, ove occorra, gli organi
tecnici e valutate la natura e la entità dell’evento, informa ed
attiva ogni organismo interessato in conformità alle previsioni del
piano provinciale di protezione civile.
Il Ministero dell’interno, in relazione alla valutazione fatta
delle notizie pervenute, informa con ogni urgenza la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organismi
interessati.
Capo I
Art. 35.
Ricognizioni aeree.
Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in
dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi
di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree
allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e
possibilmente la entità dei danni.
Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi
ordinario straordinari di protezione civile.
I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel
modo più rapido all’organo ordinario o straordinario di protezione
civile.
Capo I
Art. 36.
Avvertimenti alla popolazione.
Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo
o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il
prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani
provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.
Capo II
Art. 37.
Primi interventi.
Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli
articoli 14 e 16 del presente regolamento, tutte le amministrazioni e
gli enti aventi compiti di protezione civile, ricevuta notizia di
eventi calamitosi, portano immediatamente nei luoghi del disastro i
primi soccorsi secondo le previsioni contenute nei piani di emergenza
e comunque in misura adeguata alla situazione da fronteggiare,
dandone nel contempo notizia al prefetto per i fini indicati
dall’art. 14 del presente regolamento.
Eguale obbligo è fatto ai comitati locali dell’Associazione
italiana della Croce rossa.
Capo II
Art. 38.
Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco.
Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici
ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli
interventi tecnici urgenti necessari per affrontare la calamità,
informa l’ispettore regionale o interregionale sull’entità
dell’evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti
necessari, informandone contemporaneamente l’organo ordinario o
straordinario di protezione civile.
Capo II
Art. 39.
Intervento forze armate.
I comandanti militari territoriali, i comandanti dei dipartimenti
militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione
dell’organo ordinario o straordinario di protezione civile personale,
mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva.
I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le
direttive del suddetto organo ordinario o straordinario.
A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità
militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.
Capo III
Art. 40.
Attività assistenziali.
Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente
nell’assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione
della tessera di cui all’articolo seguente, di viveri, vestiario ed
effetti letterecci.
Capo III
Art. 41.
Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali.
L’organo ordinario o straordinario di protezione civile ove ne
ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone
danneggiate dall’evento calamitoso ed, eventualmente per la consegna
agli stessi di apposite tessere, avvalendosi del personale degli enti
locali, dei volontari, nonché delle forze di polizia, anche
femminile.
Il relativo elenco è tenuto costantemente aggiornato.
Chiunque, per qualsiasi motivo, provvede al ricovero dei
sinistrati, è tenuto a darne immediata notizia all’organo ordinario o
straordinario di protezione civile.
Capo III
Art. 42.
Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio.
L’Amministrazione delle finanze può concedere l’autorizzazione
provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di
generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato
delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di
funzionare regolarmente.
Capo IV
Art. 43.
Soccorsi sanitari.
Il Ministro dell’interno, per le esigenze di carattere sanitario e
ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può
richiedere, in caso di necessità:
1) al Ministro della sanità l’invio di medici, veterinari,
personale ausiliario e ricercatori dell’Istituto superiore di sanità,
nonché l’invio di sieri, vaccini, medicinali, presidi profilattici ed
altro materiale sanitario di prima necessità;
2) al Ministro della difesa l’invio di formazioni sanitarie
mobili;
3) al Ministro delle politiche agricole e forestali l’invio di
squadre di soccorso veterinario composte dal personale disponibile
del Corpo forestale dello Stato;
4) all’Associazione italiana della Croce rossa ed
all’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine
di Malta l’invio di formazioni sanitarie;
5) ai prefetti l’invio di squadre di soccorso sanitarie
spontaneamente organizzate da enti pubblici o da privati.
Per l’apporto dell’Associazione italiana della Croce rossa, di cui
al n. 4) del comma precedente, è fatto salvo il coordinamento con il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
Capo IV
Art. 44.
Interventi igienico-sanitari e veterinari di urgenza.
Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari
nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i
primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all’igiene
pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità
sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli articoli 16 e
18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi
regionali.
In detti servizi – che operano secondo gli indirizzi dell’organo
ordinario o straordinario di protezione civile – si intendono
compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a
disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente
affluite.
Capo IV
Art. 45.
Concorso dell’Associazione italiana della Croce rossa ai soccorsi
sanitari.
Salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, l’Associazione italiana della
Croce rossa concorre ad assicurare l’assistenza sanitaria alle
popolazioni colpite, nonché le attrezzature ed il personale
occorrenti per i reparti sanitari delle unità assistenziali di
emergenza di cui al precedente art. 19, secondo le indicazioni
dell’organo ordinario o straordinario di protezione civile.
Capo IV
Art. 46.
Servizi di soccorso veterinario.
Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati,
nella zona colpita, dai competenti organi regionali.
Capo V
Art. 47.
Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali.
Il Ministro delle comunicazioni, avuta notizia dell’evento
calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e alle
società concessionarie le disposizioni necessarie per riattivare nel
modo più sollecito le comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche
e postali, per istituirne altre, ove necessario, nonché per
provvedere alla eventuale installazione di uffici provvisori ed a
quanto altro necessario per assicurare un andamento regolare dei
servizi, d’intesa con l’organo ordinario o straordinario di
protezione civile.
Le comunicazioni riguardanti i servizi di soccorso hanno precedenza
assoluta.
Capo V
Art. 48.
Servizi di trasporto statali ed in concessione.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, avuta notizia
dell’evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e
periferici le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento
di tutti i servizi ferroviari ed il coordinamento di tutti gli altri
servizi pubblici di trasporto nelle zone colpite.
Lo stesso Ministro impartisce, altresì, disposizioni affinché
l’organo ordinario o straordinario di protezione civile possa
disporre l’utilizzazione, con il sistema più rapido, dei vari mezzi
di trasporto, per qualsiasi esigenza di protezione civile.
Analoghe disposizioni sono impartite dal Ministro dei trasporti e
della navigazione per il trasporto di cose e persone con mezzi
nautici rientranti nella sua competenza.
Capo VI
Art. 49.
Opera di urgente necessità.
Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell’art. 6
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione
si rende necessaria per l’adempimento dei compiti affidati al
Ministero dell’interno dalla legge stessa nonché dall’art. 1 della
legge 13 maggio 1961, n. 469.
Alla realizzazione di dette opere il Ministero dell’interno
provvede direttamente o a mezzo di altre amministrazioni dello Stato,
enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, le
quali possono prevedere, altresì, l’affidamento della manutenzione e
dell’esercizio delle opere medesime.
Sono considerate opere di urgente necessità anche quelle realizzate
da enti pubblici o da privati che siano idonee alla protezione della
popolazione civile.
Capo VI
Art. 50.
Attrezzature di protezione civile.
Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b)
dell’art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i
materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della
popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero
dell’interno dalla legge stessa, nonché dall’art. 1 della legge 13
maggio 1961, n. 469.
Alla predisposizione di dette attrezzature il Ministero
dell’interno provvede anche con le forme indicate nel precedente
articolo.
TITOLO III
Art. 51.
Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati.
Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti articoli 49 e 50
debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di
funzionamento e messe a disposizioni del Ministero dell’interno su
sua richiesta, in caso di grave necessità.
Qualora le amministrazioni, gli enti pubblici o i privati
provvedano alla realizzazione di opere e di attrezzature che da parte
del Ministero dell’interno siano ritenute idonee ai fini della
protezione della popolazione civile, il Ministero stesso cura che
venga data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1915, nonché nel regio decreto 25
maggio 1936, n. 1553.
Capo VI
Art. 52.
Ministero dei lavori pubblici – Interventi straordinari.
Agli interventi straordinari di cui all’art. 1 della legge 12
aprile 1948, n. 1010, provvede il Ministero dei lavori pubblici, ai
sensi dell’art. 88, n. 9), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui si operi in regime
commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile.
In tali casi, in via straordinaria, gli interventi si estendono
anche alle opere idrauliche di cui all’art. 89 del surrichiamato
decreto.
Capo VI
Art. 53.
Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali
territoriali.
Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al
contributo di cui al penultimo comma dell’art. 7 della legge 8
dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite
o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616.
Gli enti locali debbono provvedere all’immediata esecuzione dei
lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria
competenza, informandone contestualmente l’organo ordinario o
straordinario di protezione civile e segnalando le eventuali
necessità di intervento integrativo.
Capo VII
Art. 54.
Offerte di prestazioni.
I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in
occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso
alle operazioni di soccorso e di assistenza, ne danno notizia al
prefetto della propria provincia, indicando i mezzi dei quali
dispongono.
L’impiego nelle zone colpite da calamità è disposto dal Ministero
dell’interno – Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi, d’intesa con l’organo ordinario o straordinario
di protezione civile al quale sono affidati la direzione ed il
coordinamento delle operazioni di soccorso.
L’utilizzazione di coloro che intendono concorrere alle operazioni
di cui al primo comma è regolata, per quanto applicabili nella
circostanza, dalle disposizioni contenute nel capo III, titolo II del
presente regolamento.
Art. 55.
Offerte di materiale assistenziale.
I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in
occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale
assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne
danno notizia al prefetto della propria provincia.
La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla
Associazione italiana della Croce rossa.
Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione
secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello
Stato.
Art. 56.
Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali.
Chiunque intenda contribuire all’attività di assistenza mediante
offerte di ospitalità od altre particolari forme, diverse da quelle
previste negli articoli 54 e 55, ne informa il prefetto della
provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.
Art. 57.
Offerte provenienti dall’estero.
Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall’estero,
il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari
esteri, d’intesa con il Ministero dell’interno, il quale provvede
alla successiva utilizzazione.
Il materiale proveniente dall’estero è soggetto ad ogni effetto,
ove non diversamente stabilito con accordo internazionale, alla
stessa disciplina del materiale assistenziale dello Stato impiegato
nelle operazioni di soccorso e di assistenza.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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