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Regolamento di cui all’articolo 9 del DLgs 115/92, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale (GU n. 301 del 28/12/2005)

di Redazione

Preambolo IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento; Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell’ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell’ordinamento italiano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto di non accogliere l’osservazione in merito all’opportunità di prevedere parametri e criteri per l’esercizio della discrezionalità amministrativa nell’emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4449.U del 3 novembre 2005); A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Art. 1. Definizioni 1 . Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “decreto legislativo”, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE; b) “decreto dirigenziale di riconoscimento”, il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) “richiedente”, il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione di assistente sociale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o l’esercizio della professione; d) “Consiglio nazionale”, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali. Capo II Prova attitudinale Art. 2. Contenuto della prova attitudinale 1 . La prova attitudinale prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l’anno presso il Consiglio nazionale. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento. 2 . L’esame si svolge in lingua italiana, e nel rispetto delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell’allegato A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d’esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell’Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. 3 . La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta. 4 . La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 5 . Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d’esame indicate nell’allegato A), da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta. Art. 3. Commissione d’esame 1 . Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2 . La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell’albo degli assistenti sociali con almeno otto anni di anzianità di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un’università o un istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra magistrati del distretto della Corte d’appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello. 3 . La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4 . Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio. Art. 4. Vigilanza sugli esami 1 . Il Ministero della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all’articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1993, n. 84. Art. 5. Svolgimento dell’esame 1 . Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all’esame redatta secondo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, e a copia di un documento di identità. 2 . La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all’interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 6. Valutazione della prova attitudinale 1 . Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2 . Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3 . Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’albo. 4 . In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 5 . Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell’esito della prova attitudinale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Capo III Tirocinio di adattamento Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio 1 . Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell’esercizio della professione. 2 . Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell’attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell’albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento. 3 . La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell’ambito dell’elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto. Art. 8. Elenco dei professionisti 1 . Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell’albo alla quale sono iscritti i professionisti. 2 . Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell’Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitino la professione da almeno cinque anni. 3 . L’elenco comprende, per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l’albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 4 . Copia dell’elenco è trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell’ordine. 5 . Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell’adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell’Ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1. Art. 9. Obblighi del tirocinante 1 . Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza, in quanto compatibile, del Codice Deontologico degli assistenti sociali. Art. 10. Registro dei tirocinanti 1 . Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento intendono svolgere, come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. 2 . Nel registro dei tirocinanti sono riportati: a) il numero d’ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale; b) la sezione dell’albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione; c) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento; d) la data di decorrenza dell’iscrizione; e) il cognome e nome del professionita presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell’albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l’indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8; f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; i) la data della cancellazione con relativa motivazione. Art. 11. Iscrizione 1 . L’iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) al presente regolamento. 2 . Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall’articolo 7, comma 3 del presente regolamento. 3 . La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia del decreto di riconoscimento; c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell’attività professionale; d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell’interessato, le fotografie possono essere autenticate dall’ufficio ricevente. 4 . Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l’impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 5 . La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici dello stesso viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento, e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata. 6 . Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione. Art. 12. Delibera di iscrizione 1 . Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. 2 . L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale. 3 . Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all’interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell’ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 13. Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio 1 . Ogni sei mesi il professionista compila una sezione dell’apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale dell’ordine o a un suo delegato, che vi appone il visto. 2 . Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. 3 . In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione. 4 . In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 5 . In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto. Art. 14. Sospensione e interruzione del tirocinio 1 . Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva. 2 . Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva. 3 . Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio di cui al comma 1. 4 . Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all’interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni. 5 . La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 15. Cancellazione dal registro dei tirocinanti 1 . Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all’interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi: a) rinuncia all’iscrizione; b) dichiarazione di interruzione del tirocinio; c) condanna non definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per i1 quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni; d) rilascio del certificato di iscrizione all’albo degli assistenti sociali. 2 . La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all’interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio. Art. 16. Sospensione dal registro dei tirocinanti 1 . In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti. 2 . La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all’interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2005 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 294 (omissis)

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Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.