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Regolamento di attuazione art. 10, comma 1, lettera a), n. 11, del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita di svolgimento dell’attivita di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazion

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n.135
Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

(GU n. 136 del 14-6-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicabilita’

1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalita’ di
svolgimento dell’attivita’ di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell’applicabilita’
delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente regolamento sono attivita’ di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale le attivita’ di ricerca
svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere
umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di
droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e
veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria
agroalimentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di
emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali,
sociosanitari e sanitari.

Art. 3. Modalita’ di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono le attivita’ di cui all’articolo 2
secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso
universita’, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono
direttamente.
2. L’attivita’ diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine
dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse
professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo
progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito
dall’articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attivita’ di ricerca
attraverso le universita’ e gli altri enti indicati nel comma 1, i
rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da
specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell’attivita’ da svolgersi presso gli enti ai
quali viene affidata la ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di
collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di
supporto e di promozione delle attivita’;
c) le modalita’ di utilizzazione di personale di ricerca e
tecnico amministrativo, nonche’ di conferimento di beni, di strutture
e di impianti necessari allo svolgimento dell’attivita’ di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di
altre istituzioni pubbliche e private.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239

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