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Regolamento del DL 97/95 su il riordino delle funzioni in materia di turismo,spettacolo e sport

di Redazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 (in Gazz. Uff., 18 settembre 1996, n. 219). — Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 del d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv., con modificazioni, dalla l. 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Art. 1. Misura del contributo sugli interessi. 1. Il fondo istituito dall’art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall’art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi – su sovvenzioni statali, assegnate per le medesime attività – dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell’elenco generale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Art. 2. Durata del contributo sugli interessi. 1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all’art. 1, è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di operatività della cessione. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi. Art. 3. Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi. 1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo debbono inviare, per il tramite dell’Ente cessionario delle sovvenzioni statali, apposita domanda alla Banca nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., allegando copia conforme della cessione completa dei necessari dati di registrazione. 2. All’inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori – sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all’istituto gestore del fondo l’estratto conto riferito al 31 dicembre dell’anno precedente con l’indicazione, per ogni singola cessione, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell’anno medesimo. 4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza. Art. 4. Istruzioni procedurali. 1. Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. Art. 5. Disposizioni finali. 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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