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Regolamento concernente le modalità diredazione della relazione sulla verifica del trattamento deitossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o disospensione dell’esecuzione della pena.

di Redazione

Decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448 (in Gazz. Uff., 7 febbraio 1991, n. 32). — Regolamento concernente le modalità di redazione della relazione sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena. Art. 1. 1. La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è redatta a cura del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento. Art. 2. 1. La relazione si articola sui seguenti elementi: a) tipologia del programma; data stabilita per l’inizio del programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita, con indicazione delle ragioni dello spostamento, data prevista per la sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione; b) collaborazione a definizione del programma, assiduità nell’adesione al programma ed eventuali motivazioni in caso di discontinua partecipazione; collaborazione alle relative fasi attuative; c) partecipazione alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate, con indicazione, in caso di mancata adesione, delle relative motivazioni; d) ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilità del comportamento del soggetto con la corretta esecuzione del programma stesso; e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale, nella vita di relazione, evidenziandone l’andamento con riferimento allo stato di tossicodipendenza; f) stato attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope in rapporto a quello iniziale, da valutare secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990; g) a programma concluso, risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, con elementi valutativi analitici relativi all’eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti. Art. 3. 1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 2, i controlli analitici sono effettuati periodicamente nell’arco di almeno trenta giorni ultimazione del programma. 2. Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo all’ultimazione sono individuate dall’unità sanitaria locale in modo da evidenziare l’eventuale assunzione illecita di stupefacenti. 3. Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dell’art. 4 del decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990; n. 186, e previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengono al soggetto in esame. Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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