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Regolamento concernente le modalità diredazione della relazione sulla verifica del trattamento deitossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o disospensione dell’esecuzione della pena.
di Redazione
Decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448 (in Gazz. Uff., 7
febbraio 1991, n. 32). — Regolamento concernente le modalità di
redazione della relazione sulla verifica del trattamento dei
tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di
sospensione dell’esecuzione della pena.
Art. 1.
1. La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in
regime di sospensione del procedimento o di sospensione
dell’esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n.
162, è redatta a cura del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria
locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le
strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il
trattamento.
Art. 2.
1. La relazione si articola sui seguenti elementi:
a) tipologia del programma; data stabilita per l’inizio del
programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita,
con indicazione delle ragioni dello spostamento, data prevista per la
sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione;
b) collaborazione a definizione del programma, assiduità
nell’adesione al programma ed eventuali motivazioni in caso di
discontinua partecipazione; collaborazione alle relative fasi
attuative;
c) partecipazione alla cura e alla prevenzione delle patologie
correlate, con indicazione, in caso di mancata adesione, delle
relative motivazioni;
d) ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilità
del comportamento del soggetto con la corretta esecuzione del
programma stesso;
e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale,
nella vita di relazione, evidenziandone l’andamento con riferimento
allo stato di tossicodipendenza;
f) stato attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope in rapporto a quello iniziale, da valutare secondo le
metodiche di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990;
g) a programma concluso, risultati conseguiti a seguito della
ultimazione del programma stesso, con elementi valutativi analitici
relativi all’eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti.
Art. 3.
1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 2, i
controlli analitici sono effettuati periodicamente nell’arco di
almeno trenta giorni ultimazione del programma.
2. Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo
successivo all’ultimazione sono individuate dall’unità sanitaria
locale in modo da evidenziare l’eventuale assunzione illecita di
stupefacenti.
3. Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dell’art. 4
del decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990; n. 186, e
previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare
appartengono al soggetto in esame.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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