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Regolamento concernente la determinazionedell’organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali deiservizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unitàsanitarie locali (SERT)

di Redazione

Decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (in Gazz. Uff., 30
gennaio 1991, n. 25). — Regolamento concernente la determinazione
dell’organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei
servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità
sanitarie locali.

Art. 1.

Normativa di riferimento.

1. Gli articoli 72, 72-bis, 83-ter, 86, 87, 89-bis, 89-ter,
89-quater, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101, espressamente richiamati
nel presente regolamento, sono quelli contenuti nella legge 22
dicembre 1975, n. 685, come sostituiti o integrati dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 [ora D.P.R. 309/1990].

Art. 2.

Caratteristiche organizzative.

1. I servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da
istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi
della legge 26 giugno 1990, n. 162 [ora D.P.R. 309/1990], possono
essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la
disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario
nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle
province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.
2. Le UU.SS.LL. assicurano anche, nell’ambito delle convenzioni di
cui all’art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di
recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93.
Le UU.SS.LL. assicurano altresì il coordinamento stabile dei SERT
con i consultori familiari, con le strutture per l’AIDS e per le
patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di
analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene
mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonché, ove
esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono
attività nel settore delle tossicodipendenze.
4. Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività:
a) collaborazione con i Provveditorati agli studi per la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 86 e 87;
b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel
territorio per l’attuazione di quanto disposto agli articoli 89-bis,
89-ter e 89-quater;
c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini
degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti
tossicodipendenti, nell’ambito dei programmi concordati dalle
UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84
e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 [ora D.P.R. 309/1990].
5. Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72-bis su
richiesta del prefetto e dell’autorità giudiziaria competente i SERT
predispongono e curano l’attuazione del programma terapeutico dei
soggetti loro inviati; forniscono altresì all’autorità giudiziaria le
certificazioni di cui all’art. 82-ter, comma 2.
6. I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia
delle persone assistite, ai sensi dell’art. 95, comma 4, e dell’art.
97, comma 3 .

Art. 3.

Caratteristiche funzionali.

1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL.
per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli
interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto,
l’anonimato.
2. I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei
principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo
e medico-farmacologico. I relativi interventi, nonché quelli di
carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano
opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee
strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene
attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui all’art. 94.
3. I SERT, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro
attribuite dalle regioni ai sensi dell’art. 90, nell’ambito delle
proprie competenze, provvedono a:
a) attuare interventi di primo sostegno ed orientamento per i
tossicodipendenti e le loro famiglie;
b) attuare interventi di informazione e prevenzione
particolarmente nei confronti delle fasce giovanili di popolazione;
c) accertare lo stato di salute psicofisica del soggetto anche
con riferimento alle condizioni sociali;
d) certificare lo stato di tossicodipendenza ove richiesto dagli
interessati o per le finalità di cui alla legge n. 162 del 1990 [ora
D.P.R. 309/1990];
e) definire i programmi terapeutici individuali compresi gli
interventi socio-riabilitativi;
f) realizzare direttamente o in convenzione con le strutture di
recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93 il programma
terapeutico e socio-riabilitativo;
g) attuare, come indicato al comma 4 del precedente art. 3, gli
interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e
delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza, sia nei
confronti dei soggetti in trattamento presso i SERT che nei confronti
di quelli in trattamento presso le strutture convenzionate ai sensi
dell’art. 94 e presso altre strutture di riabilitazione;
h) valutare periodicamente l’andamento e i risultati del
trattamento e dei programmi di intervento sui singoli
tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico,
psicologico, sociale, nonché in termini di cessazione di assunzione
di sostanze stupefacenti;
i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla
propria attività e al territorio di competenza.
4. I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di
cui al comma 2 del precedente art. 2, attuano periodicamente sui
tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla
prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate
alla tossicodipendenza:
individuazione dei comportamenti a rischio;
informazione ed educazione sanitaria;
visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici;
test di laboratorio per l’HIV, previo consenso, e con relativo
supporto psicologico;
test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati
interventi di consulenza.
5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle
attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi
stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente
regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di
riservatezza e di sicurezza.

Art. 4.

Istituzione dei SERT.

1. Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e
delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi,
provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all’art. 90, e
all’adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le
caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini
stabiliti dall’art. 27 della legge n. 162 del 1990 [ora D.P.R.
309/1990].
2. La USL, ove sia già operante il servizio per le
tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con
l’osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure
professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento,
nonché ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.
3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 3, comma
3, sono fatti salvi più complessi moduli di organico, organizzativi e
funzionali già operanti.

Art. 5.

Modalità di funzionamento.

1. Le UU.SS.LL. tramite i SERT – assicurano l’espletamento delle
attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell’arco delle
ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.
2. Ferma la necessità di assicurare l’apertura continuativa dei
SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di
maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla
regione, l’assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre
zone, mediante l’apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei
giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore
con le modalità di cui al comma 3.
3. Per l’espletamento dell’orario di cui al comma 1, lo svolgimento
del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla
regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso
il collegamento tra SERT, l’utilizzo di altre strutture della USL,
nonché l’uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre
idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.

Art. 6.

Organico.

1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla
regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei
criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova
istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per
l’ipotesi di bassa utenza.
2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla
base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a
periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica
variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in
altri servizi dell’unità sanitaria locale secondo le norme definite
dalla vigente normativa contrattuale per il personale del servizio
sanitario nazionale.
3. Nell’assunzione e nell’assegnazione del personale ai SERT deve
essere attribuita una particolare valutazione all’attività prestata
nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai
tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di
psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del
curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle
discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e
medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia
clinica, psicologia sociale e psicoterapia.
4. Per il coordinamento dell’attività dei SERT deve essere
previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione
funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore
di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell’aumento
dell’organico nelle ipotesi indicate nella nota c) della tabella 1,
la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella
prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta
utenza.
5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante
l’acquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della
relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già
attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite
a personale medico.
6. Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli
istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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