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Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di acquisto di beni strumentali

di Redazione

DECRETO 28 agosto 2001, n.388
Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attivita’ di utilita’ sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale. (GU n. 250 del 26-10-2001)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge quadro sul
volontariato”;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale”;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica”;
Visto, in particolare, l’articolo 59, comma 44, della citata legge
n. 449 del 1997, con il quale e’ stato istituito il Fondo nazionale
per le politiche sociali;
Visto l’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che
prevede l’utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali per l’erogazione di contributi, a sostegno
dell’attivita’ istituzionale delle associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della predetta legge
11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale (ONLUS) per l’acquisto, da parte delle medesime
associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita’ di utilita’
sociale, nonche’ per l’acquisto da parte delle sole organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) di beni da donare a
strutture sanitarie pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e della sanita’;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17 della predetta legge
23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio
2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
O g g e t t o

l. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita’
di concessione ed erogazione dei contributi previsti
dall’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in
favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), per l’acquisto da parte delle
medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita’ di utilita’ sociale e,
limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
(ONLUS), per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo puo’
costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene,
determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute
ammissibili.
3. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1, della citata legge
21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e
di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che
provvedono all’erogazione dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali.

Art. 2.
Soggetti destinatari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo
i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di
associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6
della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di
cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.
Acquisti finanziabili

1. Il contributo e’ concesso ai soggetti di cui all’articolo 2 del
presente regolamento, per l’acquisto o per l’acquisizione mediante
contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
a) autoambulanze;
b) beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita’ di utilita’ sociale, che
per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
c) beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di
leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato
direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo
e non puo’ essere, per alcun motivo, utilizzato per attivita’ diverse
da quelle indicate all’articolo 1 del presente regolamento o ceduto a
terzi.
3. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing
possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto,
solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS).
4. In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non
dovra’ essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del
bene ceduto ed il contributo ricevuto per l’acquisto dello stesso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo
non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1
acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
(ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 4.
Suddivisione delle risorse disponibili

l. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
annualmente destinate all’attivita’ istituzionale delle associazioni
di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale (ONLUS) di cui all’articolo 2 del presente regolamento, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono
cosi’ suddivise:
a) per l’esercizio 2000:
1) nella misura dell’80 per cento per l’acquisto di
autoambulanze;
2) nella misura del 20 per cento per l’acquisto di beni
strumentali;
b) per gli esercizi 2001 e successivi:
1) nella misura dell’80 per cento per l’acquisto di
autoambulanze;
2) nella misura del 15 per cento per l’acquisto di beni
strumentali;
3) nella misura del 5 per cento per l’acquisto da parte di
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di beni da donare
strutture pubbliche.
2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l’esercizio 2000
sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al
31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi
stanziati per l’esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli
acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.
Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo dovra’ essere trasmessa
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il
volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili, via
Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione
e’ comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale.
2. Alla domanda dovra’ essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione recante i dati identificativi dell’ente
richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il
Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica
della comunicazione all’anagrafe delle ONLUS di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita
dell’autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la
concessione del contributo;
c) copia dell’atto di acquisto e di donazione del bene di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del presente regolamento;
d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente circa
l’utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per
le attivita’ di utilita’ sociale e circa le condizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 3.
3. La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente
articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1,
dell’articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 6.
Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all’articolo 5 devono essere presentate entro
il 31 dicembre dell’anno cui sono stati effettuati gli acquisti.
2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande
di concessione del contributo devono essere presentate entro 60
giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.
Comunicazione dell’esito dell’esame delle domande

l. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande, di cui all’articolo 6, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle domande accolte
con l’indicazione del contributo concesso.

Art. 8.
Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o
postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda.

Art. 9.
Revoca del contributo

1. Il contributo concesso e’ revocato qualora l’associazione o
l’organizzazione cui sono stati assegnati non rispetti le
prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la
documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al
vero.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 agosto 2001
Il Ministro: Maroni

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