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Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei f

di Redazione

DECRETO 13 dicembre 2001, n.470
Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari. (GU n. 15 del 18-1-2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all’assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresi’, le modalita’ di verifica dell’attuazione delle attivita’ svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravita’ sia accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Art. 2. Trasferimento delle risorse alle regioni

1. Le risorse previste dall’articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con un apposito provvedimento di riparto successivo e integrativo del decreto di cui all’articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione residente effettuata dall’Istituto nazionale di statistica.
2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito in base alla popolazione residente.

Art. 3. Soggetti abilitati a presentare la domanda

1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave:
organismi non lucrativi di utilita’ sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
2. L’esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalita’ individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all’attivita’ diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.

Art. 4. Progetti finanziabili

1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i progetti che prevedono l’apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e piu’ in particolare:
a) l’acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l’apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l’integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
b) l’acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l’arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l’assistenza dei soggetti con handicap grave;
c) l’avvio e la prosecuzione, per un anno dall’apertura del servizio, delle attivita’ assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalita’ allo scopo impiegate ed e’ corredato di adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.

Art. 5. Criteri per l’individuazione dei progetti da finanziare

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l’omogeneita’ qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualita’ del progetto dal punto di vista:
dei requisiti strutturali e funzionamento;
delle attivita’ assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture gia’ esistenti sul territorio per l’assistenza ai soggetti con handicap grave.

Art. 6. Requisiti delle strutture di accoglienza

1. Le strutture di cui all’articolo 4 devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l’inserimento e l’accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all’assistenza di soggetti con handicap grave.

Art. 7. Modalita’ di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento, le modalita’ di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicita’ sul territorio.
2. Le attivita’ ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall’erogazione del contributo.
3. Il contributo e’ concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.

Art. 8. Valutazione a livello regionale

1.Le modalita’ con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell’attuazione dei progetti e alla revoca dei finanziamenti di cui al presente regolamento sono rimesse alla determinazione autonoma delle singole regioni.

Art. 9. Relazioni

1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati, l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione.
2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall’erogazione del contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell’attivita’ di cui all’articolo 8.
3. L’amministrazione statale competente, valutati gli esiti del finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un’eventuale rimodulazione degli interventi.

Art. 10. Revoca dei finanziamenti

1. L’amministrazione statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:
mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all’articolo 9;
segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;
mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3 del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l’amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

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