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Regolamento concernente condizioni e modalita per la erogazione dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane
di Redazione
DECRETO 28 febbraio 2002, n.70
Regolamento concernente condizioni e modalita’ per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (GU n. 93 del 20-4-2002)
(testo in vigore dal: 5-5-2002)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto l’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2001;
Acquisiti i pareri della XII Commissione permanente della Camera
dei deputati in data 12 dicembre 2001 e della XI Commissione
permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400 con nota n. 084804/19/5 del 16 gennaio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le
modalita’ e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca
dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativi agli interventi di sostegno dei
servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane.
2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si
intendono i soggetti di eta’ non inferiore a sessantacinque anni.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche
sociali e previdenziali.
Art. 2. Trasferimento delle risorse alle regioni
1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modifiche, destinate agli interventi di cui all’articolo
1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo
ed integrativo del decreto di cui all’articolo 20, comma 7, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili sulla base dell’ultima rilevazione della
popolazione anziana residente effettuata dall’Istituto Nazionale di
Statistica e per il restante cinquanta percento sulla base della
distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma
cosi’ come rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Art. 3. Destinatari
1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono
destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi
regionali qualora esistenti:
organismi non lucrativi di utilita’ sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
Art. 4. Requisiti dei destinatari
1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione
degli interventi sociali di cui all’articolo 8, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a
condizione che i soggetti di cui all’articolo 3 del presente
regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore
della promozione dei servizi per le persone anziane.
2. La comprovata esperienza deve essere riferita all’attivita’
diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella
regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare
l’intervento e deve essere dimostrata secondo modalita’ individuate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5. Progetti finanziabili e requisiti del servizio
1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di
telefonia continuativo per tutto l’anno nel quale viene concesso il
contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere. Il
servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con
esclusione di risponditori automatici.
2. L’assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di
supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno
e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati
e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le
persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di
difficolta’ psico-fisiche, abitative ed economiche.
3. Il progetto contiene una descrizione completa delle
caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di
assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalita’
allo scopo impiegate. Il progetto e’, altresi’, corredato da una
documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa
copertura.
4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l’attivazione
di nuovi servizi di telefonia ovvero l’ampliamento dei servizi gia’
attivati. In tale ultimo caso, il contributo e’ ammesso per la parte
relativa all’ampliamento; il richiedente e’ tenuto a descrivere
analiticamente sia le attivita’ in corso sia quelle che si propone di
realizzare mediante il contributo.
Art. 6. Criteri per l’individuazione dei progetti da finanziare
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti
di autonomia – stabiliscono i criteri per l’individuazione dei
progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l’omogeneita’ qualitativa dei servizi sul
territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo assegnano le risorse sulla base della qualita’ del progetto
dal punto di vista:
tecnico-operativo;
delle attivita’ assistenziali e di sostegno;
della popolazione e dell’ampiezza del territorio coperti dai
servizi di assistenza; e’ data priorita’ ai servizi che prevedono
interventi di assistenza su territori comprendenti una intera
comunita’ montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con
popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;
del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con
le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture
gia’ esistenti sul territorio per l’assistenza agli anziani.
Art. 7. Modalita’ di concessione e di erogazione dei contributi
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti
di autonomia – stabiliscono le modalita’ di concessione e di
erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la
massima pubblicita’ sul territorio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stabiliscono, altresi’, le modalita’ con cui procedere al
monitoraggio, alla valutazione dell’attuazione dei progetti di
telefonia sociale e all’eventuale revoca dei contributi di cui al
presente regolamento.
Art. 8. Relazioni
1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione
statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i
criteri utilizzati e l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento.
2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione
statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione
degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base
dell’attivita’ di cui all’articolo 7, comma 2.
Art. 9. Valutazione di impatto
1. L’amministrazione statale competente procede alla valutazione
dell’impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti
indicatori:
a) numero di contatti telefonici in ingresso;
b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
c) problemi e criticita’ riscontrati nell’attivazione e nella
fornitura del servizio.
2. L’ amministrazione statale competente, sulla base dell’attivita’
di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di
un’eventuale rimodulazione degli interventi.
Art. 10. Revoca dei finanziamenti
1. L’amministrazione statale competente, effettuati tutti i
necessari accertamenti, revoca alle regioni i trasferimenti
effettuati in caso di:
mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di
cui all’articolo 8;
segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle
regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;
mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei
soggetti destinatari di cui all’articolo 3 del presente decreto entro
il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l’amministrazione
statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province
autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente
regolamento.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 2002
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 239
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