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Regolamento concernente attuazione degliarticoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunitàeuropee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicitàtelevisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche edalla tutel
di Redazione
Decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425 (in Gazz. Uff., 7
gennaio 1992, n. 4). — Regolamento concernente attuazione degli
articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità
televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed
alla tutela dei minorenni.
Art. 1.
Pubblicità dei prodotti del tabacco.
1. é vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni
altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta
mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi
caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività
principale consiste nella produzione o nella vendita di tali
prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base
a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a
perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi.
2. Al fine di determinare quale sia l’attività principale di cui al
precedente comma 1, deve farsi riferimento all’incidenza del
fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di
impresa nell’ambito del territorio nazionale.
Art. 2.
Pubblicità delle bevande alcooliche.
1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve:
a) rivolgersi espressamente a minorenni, né, in particolare,
presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di
particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;
c) creare l’impressione che il consumo di alcoolici contribuisca
al successo sociale o sessuale;
d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità
terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere
situazioni di conflitto psicologico;
e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande
alcooliche o presentare in una luce negativa l’astinenza o la
sobrietà;
f) usare l’indicazione del rilevante grado alcoolico come qualità
positiva delle bevande.
Art. 3.
Norme a tutela dei minorenni.
1. La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni
pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:
a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o
altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
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