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Registro unico, senza il via libera della Ue sarà un’anatra zoppa
Finché non vi sarà l’autorizzazione della Commissione europea (rectius, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui essa sarà rilasciata), mancherà uno specifico profilo fiscale degli Enti di Terzo settore. Fino ad allora solo ODV ed APS potranno avere concreto interesse ad iscriversi nel RUNTS (anche a seguito di trasmigrazione). Ad oggi però non risulta che il Governo abbia inviato la richiesta a Bruxelles
di Antonio Fici
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato qualche settimana fa, precisamente il 21 ottobre 2020, il tanto atteso decreto n. 106/2020 sul funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore o RUNTS. Si tratta indubbiamente di un passo in avanti significativo verso la completa attuazione del disegno riformatore avviato nel 2016 con la legge delega (curiosamente, legge delega e decreto sul RUNTS hanno lo stesso numero, cioè “106”!), anche se nel recente decreto sono presenti alcuni elementi di criticità, che per essere risolti richiedono un’interpretazione di buon senso della normativa o alcuni piccoli aggiustamenti alla medesima. Ne discuto in un articolo appena pubblicato su www.terzjus.it.
Rimane invece ancora sospesa una condicio sine qua non dal cui realizzarsi continua a dipendere l’effettiva implementazione della “grande” riforma del 2017. Si tratta dell’autorizzazione della Commissione europea alle misure fiscali, nella persistente assenza della quale le potenzialità del Registro non potranno, purtroppo, essere ancora colte, il terzo settore rimarrà confinato nei suoi attuali confini e non ci abbandonerà del tutto la complessa ed incerta fase transitoria che ha caratterizzato questi ultimi anni.
Perché questa autorizzazione è così importante? Non solo perché ad essa è legato il prodursi dell’efficacia delle misure promozionali e fiscali in favore del terzo settore, ma anche perché essa funge da condizione sospensiva al cui verificarsi sono subordinati diversi altri effetti di natura generale. Anche considerato che il realizzarsi della condizione s’intreccia in vario modo col funzionamento del RUNTS, può dirsi che da essa dipende la tenuta dell’intero quadro legislativo prodotto dalla riforma del 2017.
Provo ad illustrare qui, sinteticamente, le ragioni a sostegno delle mie affermazioni.
Innanzitutto, fino a quando mancherà la suddetta autorizzazione, non saranno applicabili agli enti del terzo settore gli articoli 77 (sui titoli di solidarietà), 79, comma 2-bis (in tema di determinazione della non-commercialità degli ETS), 80 (regime forfetario degli ETS non commerciali) e 86 (regime forfetario di ODV e APS) del Codice (art. 101, comma 10, CTS).
In verità, l’autorizzazione serve, più ampiamente, a rendere efficaci (a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuto rilascio) tutte le disposizioni fiscali di cui al titolo X del Codice (art. 104, comma 2, CTS), ad eccezione di quelle che, in via transitoria, si applicano ad ODV, APS e ONLUS già dal 1° gennaio 2018, ovverosia le disposizioni di cui agli articoli 77 (sui titoli di solidarietà), 78 (social lending), 81 (social bonus), 82 (imposte indirette e tributi locali), 83 (erogazioni liberali), 84, comma 2 (regime fiscale dei redditi degli immobili delle ODV), 85, comma 7 (regime fiscale dei redditi degli immobili delle APS) (art. 104, comma 1, CTS).
L’efficacia delle testé menzionate norme dipende unicamente dalla concessione dell’autorizzazione della Commissione europea, e non anche dal fatto che il RUNTS sia operativo ed in esso sia possibile iscriversi: da questo punto di vista, dunque, l’avvio del RUNTS è ininfluente.
Di conseguenza, finché non vi sarà l’autorizzazione della Commissione europea (rectius, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui essa sarà rilasciata), mancherà uno specifico profilo fiscale degli ETS.
Pertanto, soltanto ODV ed APS – che in assenza di autorizzazione (e finché essa non produrrà i suoi effetti) continuano a godere del regime fiscale previgente (in forza di quanto disposto dall’art. 5-sexies, comma 1, d.l. 148/2017, di interpretazione autentica dell’art. 104 CTS, e così come confermato dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 89/E del 25 ottobre 2019) – potranno avere concreto interesse ad iscriversi nel RUNTS (anche a seguito di trasmigrazione).
Minore sarà invece l’interesse di quegli enti del terzo settore diversi da ODV e APS (come ad esempio gli enti filantropici o gli altri enti del terzo settore), i quali, sebbene iscritti al RUNTS, non diverrebbero per ciò solo – in assenza dell’autorizzazione – destinatari del nuovo e specifico trattamento fiscale previsto nel Codice, rimanendo enti sottoposti al regime fiscale ordinario.
Quanto precede è ancor più vero per le ONLUS (soprattutto per quelle ONLUS che non intendano “trasformarsi” in ODV o APS o anche eventualmente in imprese sociali), alle quali – in assenza di autorizzazione – :
- da un lato non si applicherebbe ancora, in quanto non autorizzato, il nuovo regime fiscale,
- e dall’altro lato non potrebbe più applicarsi il regime “vecchio” di cui al d.lgs. 460/97, poiché con l’iscrizione nel RUNTS esse perderebbero la qualifica di ONLUS (art. 101, comma 8, CTS) e non potrebbero pertanto continuare ad essere destinatarie della disciplina di cui al d.lgs. 460/97.
È dunque molto probabile che le ONLUS (soprattutto quelle che non intendano convertirsi subito in ODV o APS) si terranno fuori dal RUNTS finché ciò sarà possibile (ovvero fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sarà rilasciata l’autorizzazione dalla Commissione europea), continuando nel frattempo a godere del regime fiscale di cui al d.lgs. 460/97 (ancora loro applicabile ai sensi dell’art. 102, comma 2, CTS).
In conclusione, il RUNTS e il terzo settore non potranno mai essere del tutto attraenti per tutti gli enti potenzialmente interessati a qualificarsi come ETS fintanto che mancherà l’autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della stretta connessione esistente tra il quadro sostanziale e il quadro fiscale degli enti del terzo settore, fortemente voluta dal legislatore della riforma (che non poteva però immaginarsi così tanto ritardo dapprima nel rendere operativo il RUNTS e poi nel richiedere il benestare alla Commissione europea!), solo il rilascio dell’autorizzazione segnerà la completa attuazione della “grande” riforma del 2017.
Quando potrà realizzarsi questa condizione? Quando sarà rilasciata l’autorizzazione?
Da quanto ci risulta, la richiesta di autorizzazione non è stata ancora inoltrata alla Commissione europea, ed è evidente che la Commissione europea non potrebbe mai autorizzare ciò che non le venga richiesto. È quindi molto importante che il Governo (ed i vari Ministeri coinvolti, tra cui in particolare il Ministro del lavoro che deve curare la richiesta di autorizzazione) si attivi per rendere possibile l’avverarsi dell’auspicata condizione. Come abbiamo cercato di spiegare in questa breve nota, l’ormai prossimo avvio del RUNTS (speriamo in aprile del 2021) non è infatti sufficiente a rendere la riforma “completa” sotto il profilo attuativo e a rimuovere definitivamente la cornice d’incertezza in cui, a causa di questa tardiva implementazione, gli enti del terzo settore ancora oggi si muovono nonostante il decorso di oltre un triennio dall’entrata in vigore del Codice.
* professore nell’Università del Molise, avvocato Cassazionista in Roma e direttore scientifico dell’associazione Terzjus
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