Non profit

Registro nazionale: come fare a iscriversi

Un’associazione che vuole essere promossa “di livello nazionale” deve darsi una struttura federativa o centralizzata. Esaminiamo i due modelli e i loro vantaggi

di Carlo Mazzini

Faccio parte di una associazione riconosciuta con sede e organi a Roma; per poterci iscrivere all?albo nazionale delle associazioni di promozione sociale dobbiamo ampliare la nostra attività a 20 province. Come possiamo fare per aprire dei comitati provinciali conservando gli organi centrali e quindi non dover duplicare l?assemblea dei soci, i revisori dei conti, ecc.?
Fernando Capradossi email (CB)

Risponde Carlo Mazzini
La legge 383 dello scorso anno disciplina le associazioni di promozione sociale e rappresenta il risultato di un lavoro coordinato dal ministero per la Solidarietà sociale e partecipato da rappresentanti del Terzo settore e da diversi esperti del settore. Diciamo subito che è, a nostro parere, una buona legge, sia per la portata ideale della stessa sia per ragioni pratiche: per come è stata strutturata e perché, in definitiva, si è cercato di anticipare e venire incontro ai bisogni tanto delle nascenti organizzazioni quanto di quelle già costituite. Come per tutte le leggi quadro, o istitutive di nuove fattispecie, la reale portata della norma si misura anche sulle successive disposizioni attuattive che regolano aspetti particolari e permettono la piena reversibilità degli aspetti pratici della legge sui soggetti interessati.
Per ciò che concerne la norma in oggetto, gli articoli dal 7 al 10 regolano i principi istitutivi dei registri regionali e di quello nazionale. Ecco gli obblighi di ministero ed enti territoriali sono: il ministro per la Solidarietà sociale emana una norma regolatrice dell?iscrizione e cancellazione degli enti a livello nazionale; detto regolamento (ci è stato riferito da ambienti ministeriali) dovrebbe effettivamente vedere la luce entro i previsti 120 giorni (quindi entro fine aprile); inoltre le Regioni entro fine giugno dovrebbero emanare un regolamento per le organizzazioni iscritte a livello locale.
Ciò che risulta logico – e per esperienza -è che nessuno possa iscriversi a registri di per sé non esistenti perché previsti, ma non regolamentati nei loro aspetti procedurali. L?articolo 7 – e veniamo al focus del quesito – al secondo comma recita che sono associazioni di promozione sociale a carattere nazionale quelle che: «svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale». Rileviamo come ambedue le condizioni siano necessarie e debbano contemporaneamente sussistere. Le suddette organizzazioni devono prevedere statutariamente un ordinamento interno ispirato a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (art 3, c. 1, lett. f), tale disposizione porta a prefigurare due possibilità distinte di costituzione di associazione nazionale.
La prima è quella federativa, in essa si prevede una pluralità di soggetti autonomi sia dal punto di vista patrimoniale che decisionale. In tal caso ci troveremmo di fronte ad almeno 20 associazioni distinte con altrettanti organi di governo (consigli), di controllo (revisori e/o probiviri), e assembleari. L?altra ipotesi è che le 20 entità siano un tutt?uno con l?associazione nazionale e ne rappresentino solo espressioni locali con limitata autonomia. Questa fattispecie è prevista e fattibile, ma non è detto che sia la più agevole. Per il principio di ordinamento interno democratico, appare difficile – nei fatti – affermare che un?associazione ?centralizzata? garantisca il diritto di tutti i soci, per fare un esempio, a intervenire direttamente e non per delega ad assemblee per il cui svolgimento sarebbe necessario affittare stadi, capannoni o altre strutture ricettive di tale dimensione.
Il ministero si è affrettato ad aggiungere al suddetto articolo 3 che per alcune associazioni potranno prevedersi deroghe al principio di democrazia e uguaglianza. Ben si capisce come la questione non sia facilmente risolvibile, suggerirei di seguire con attenzione l?evoluzione della regolamentazione da parte del ministero per la Solidarietà sociale, aspettandosi eventuali integrazioni del ministero delle Finanze, che già si è espresso in tema di diritto di delega e di democraticità delle strutture associative (Circ. 124E ?98). È bene chiedersi quale grado di libertà operativa si voglia concedere agli organismi locali; anche sulla capacità e la disponibilità di confrontarsi tra soggetti distinti potrebbe misurarsi la forza di un?idea vincente e solidale.

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