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Registri, un vademecum per frenare l’anarchia
Le linee guida di Agenzia per le onlus e Regioni
di Redazione
Quando la pubblica amministrazione ne azzecca una, bisogna testimoniarlo, non tanto per darle un contentino, ma per riaffermare la frase di Gene Wilder in Frankenstein Junior «? si ? può ? fare!». Era auspicabile che l’Agenzia per le onlus e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avessero al proprio interno i funzionari, l’esperienza e la conoscenza utili per redigere in un italiano accessibile le linee guida per la corretta gestione dei registri del volontariato. L’aspettativa è stata ampiamente soddisfatta e questo è un fatto.
È anche un fatto – anzi è la ragione per la quale si è reso necessario questo documento – che una cosa è il federalismo, l’autonomia degli enti locali e compagnia bella; altro è l’anarchia. Ad oggi, ovviamente, regna l’anarchia nella tenuta dei registri, nelle modalità di accesso, nei requisiti richiesti, persino a volte nelle forme giuridiche cui è consentito l’ingresso nel registro. È cronaca giornaliera che enti che fanno parte della stessa struttura ma che hanno sede in due regioni diverse si trovino l’uno iscritto e l’altro con provvedimento di non iscrivibilità da parte del funzionario preposto. Identici enti, identiche finalità e modalità di realizzazione delle attività. Identici in tutto, tranne nel destino.
Pertanto, mettere in ordine in (gran) parte di queste tematiche è il merito principale delle Linee guida che, per avvalorare le tesi di inclusione / esclusione, richiamano continuamente la seppur scarsa giurisprudenza. Personalmente non condivido alcune conclusioni alle quali arriva il documento, ad esempio nel già – in queste pagine – citato caso di esenzione dall’imposta di bollo e di registro (per le odv) e dei successivi adempimenti a carico delle organizzazioni che l’Agenzia per le onlus suggerisce per venire incontro a noti buchi normativi e arcinoti difetti di comunicazione tra enti pubblici. Criticai a suo tempo la posizione dell’Agenzia per le onlus, e continuo a criticarla oggi in quanto non accetto l’imposizione di un adempimento non previsto dalla legge né da altra fonte normativa derivante da legge.
Ma andiamo oltre. La funzione dei registri è duplice: io controllore ti accetto nel registro e controllo che tu mantenga determinati requisiti, consentendoti peraltro l’accesso ad un certo numero di agevolazioni. Inoltre, consento ai terzi di avere una qualche certezza, che definirei così: la certezza di sapere che un ente che si dice iscritto in un registro è realmente iscritto in quel registro. La conseguenza è – ad esempio in merito alla deducibilità / detraibilità delle donazioni – di poter andare a colpo sicuro. A d oggi sono poche le amministrazioni pubbliche che assicurano la pubblicità dei registri, e per pubblicità intendo dire il fatto di metterli (e aggiornarli) sul loro sito internet istituzionale. Le linee guida auspicano «che i dati relativi alle odv siano fruibili attraverso i canali informatici», notando peraltro che così facendo «si consentirebbe agli uffici registranti di limitare il tempo dedicato a rispondere ad eventuali istanze di visura».
Auspichiamo anche noi e ci auguriamo che la scoperta dell’acqua calda – perché di questo in definitiva si tratta – porti qualcuno anche a centralizzare e a rendere possibile questo fatto. Per tacer dell’Agenzia delle entrate che senza alcuna ragione plausibile tiene per sé l’Anagrafe delle onlus, non favorendo di certo la trasparenza del sistema non profit chiamata continuamente in causa dall’amministrazione finanziaria.
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