Economia
Regime Iva, ora si può scegliere così
Esenzione o 4%? La legge di bilancio approvata dal governo prevede che le imprese sociali possano valutare lopzione più favorevole.
Libertà di scelta del regime Iva di maggior favore per le cooperative sociali e i loro consorzi. La Finanziaria entrata in vigore lo scorso 1° gennaio dedica alla cooperative 10 dei 572 commi in cui quest?anno è stato diviso il primo e unico articolo. Due in particolare, il 463 e il 467, interessano esclusivamente la cooperazione sociale. Quest?ultimo prevede che, a partire dal 1° gennaio, possono essere comprese tra le prestazioni soggette all?aliquota Iva del 4% alcune di quelle di natura socioassistenziale ed educativa finora considerate esenti, se erogate da coop sociali e loro consorzi a favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici e minori. Questo sia nel caso in cui siano erogate direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.
«La nuova norma», spiega Milena Cannizzaro di Federsolidarietà-Confcooperative, «mantiene ferma, inoltre, la possibilità per le cooperative sociali, onlus di diritto, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell?articolo 10, comma 8, della legge 460/97 sulle onlus». Se quindi l?attività rientra sia nel punto 41-bis) ?allargato?, sia nell?articolo 10, la cooperativa sociale potrà scegliere se fatturare applicando l?aliquota Iva al 4% o in regime di esenzione. «La norma, infine», continua la Cannizzaro, «stabilisce un tetto massimo alle agevolazioni, prevedendo che siano concesse nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui. Sarà più semplice far luce su quest?ultimo passaggio non appena verranno formulati i decreti con i quali il ministero delle Finanze dovrà dare concreta attuazione alla disposizione».
La norma ha permesso di sgombrare il campo dai dubbi lasciati intatti dopo la circolare n. 43 del 2 novembre scorso dell?Agenzia delle Entrate, che stabilì come il regime Iva di esenzione per questo tipo di prestazioni erogate da coop sociali dovesse essere applicato anche se l?attività era svolta in esecuzione di un contratto di appalto, convenzione, o contratto in genere stipulato con terzi, senza peraltro indicare se le coop potevano liberamente scegliere il regime da applicare.
Altro comma dedicato alle coop sociali è il 463, che si limita ad escludere l?applicazione dei due precedenti commi che regolano il regime fiscale per le altre cooperative. La Finanziaria ha inoltre regolato (con i commi dal 460 al 466) il regime fiscale definitivo delle cooperative. In particolare (comma 460), le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi dovranno assoggettare all?Ires il 30% degli utili destinati a riserva minima obbligatoria, percentuale che scende al 20 per le coop agricole, della piccola pesca e ai loro consorzi.
Il comma 461 dispone che le cooperative agricole che rispettano i limiti imposti dall?articolo 10 del dpr 601/73 non devono assoggettare a imposta i costi non deducibili. Il comma 462 interessa invece le coop di produzione lavoro, per le quali stabilisce che, se ricorrono i limiti previsti dall?articolo 11 del dpr 601/73, non riprendono a tassazione fra le variazioni in aumento l?Irap. Queste norme trovano applicazione dall?esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Il comma 464 regola il trattamento fiscale per le cooperative non a mutualità prevalente e loro consorzi i quali, a decorrere dall?esercizio in corso al 31 dicembre 2004, possono accantonare a riserva indivisibile, se prevista nello statuto, una quota pari al 30% degli utili netti. Infine, il comma 465 pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi. A decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alla cooperativa o al consorzio sono deducibili solo nella misura degli interessi riconosciuti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,90%.
Che dice il comma 467
Le aliquote Iva sono modificate dal comma 467 della Finanziaria, che cita norme del dpr 633/72: tabella A n. 41 bis, e articolo 10 commi 18-19-20 e 21. Ecco cosa dicono.
Quali prestazioni esenti
La tabella A del dpr 633/72 elenca una serie di prestazioni esenti Iva. Il numero 41 bis comprende: prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori (?) rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Quali prestazioni no
L?art. 10 elenca prestazioni alle quali applicare l?aliquota Iva del 4%. Dal comma 18 al 21 prevede:
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese (?) nell?esercizio delle professioni e arti sanitarie?; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da onlus?; 20) le prestazioni educative dell?infanzia e della gioventù e quelle didattiche (?) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus?; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo, delle colonie e degli ostelli (?), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Poteva andare (molto) peggio
Èandata bene. Questo il commento delle centrali cooperative all?indomani dell?approvazione di una Finanziaria che era partita sotto tutt?altri auspici. «Il governo aveva inserito nel suo emendamento alla Finanziaria un ulteriore prelievo fiscale sulle coop per oltre 500 milioni di euro», spiega Daniele Scaglione, responsabile comunicazione di Confcooperative. «Si sarebbe trattato del raddoppio dell?onere già previsto, quindi di un aggravio insostenibile, e di un tradimento di intese raggiunte con Tremonti prima e con Siniscalco dopo. Confcooperative quindi ha agito nei confronti del governo e della maggioranza, trovando il sostegno di alcune forze politiche. Si è giunti così al nuovo regime fiscale: oneroso, ma compatibile con la vita delle coop».
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