Politica

Recovery Plan, nasce il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Una scelta in linea con la richiesta, più volte avanzata da Alleanza Cooperative, di un meccanismo codificato in grado di coinvolgere le parti sociali nella fase sia strategica sia operativa

di Redazione

Apprezzamento per la scelta del Governo di istituire un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, insieme con la scelta di individuarne le componenti secondo un criterio di maggiore rappresentatività (analoghi tavoli di partenariato economico-sociale andrebbero costituti anche a livello regionale). Una scelta in linea con la richiesta, più volte avanzata, di un meccanismo codificato in grado di coinvolgere le parti sociali nella fase sia strategica sia operativa. Bene anche l’istituzione di un’unità, presso la Presidenza del Consiglio, per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Occorrono però alcune modifiche alle norme in materia ambientale e di contratti pubblici per rendere più efficace l’attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A dirlo sono i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative nel corso dell’audizione sul decreto legge 77/2021 presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera.

In materia ambientale, ritenendo positiva la nuova governance e la riduzione delle tempistiche per la valutazione d’impatto ambientale speciale ed il rafforzamento dei poteri sostitutivi di Governo e Ministeri in caso di inerzia delle procedure autorizzative, l’Alleanza auspica la realizzazione di un “punto unico di accesso digitale” per tutta la materia amministrativa relativa ai progetti del PNRR, segnalando, al contempo, la necessità di mantenere un’elevata attenzione alla tutela ambientale e paesaggistica, del consumo di suolo e alla presenza di colture caratteristiche nelle aree di insediamento di impianti e infrastrutture. A tale proposito, si suggerisce la soppressione della norma (art. 30, c.2) che introduce una significativa riduzione dei livelli di tutela. Nella stessa direzione va la proposta di diminuire a 5 MW la potenza massima degli impianti fotovoltaici per i quali si adotta la procedura semplificata per la VIA.

Riguardo al tema delle semplificazioni per l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana, oltre a ribadire la necessità di aprire un tavolo con le parti sociali interessate per una stabilizzazione, un’armonizzazione e una riduzione degli incentivi focalizzando la spesa pubblica verso una più decisa azione per la riduzione della povertà energetica e della messa in sicurezza del patrimonio abitativo pubblico e sociale, incluso quello delle cooperative di abitanti oggi penalizzate, l’Alleanza delle Cooperative chiede di inserire le cooperative di abitanti a proprietà indivisa tra i soggetti, come gli IACP, che beneficiano del superbonus 110% per un periodo più ampio, e di risolvere in modo definitivo alcune criticità interpretative su una risposta dell’Agenzia delle Entrate che rischia di escludere l’80% delle cooperative sociali dal beneficio.

Per quanto riguarda le norme in materia di contratti pubblici, l’Alleanza condivide la semplificazione prevista dal decreto per la fase a monte della gara, ma sostiene la necessità di risolvere alcune criticità sul tema degli affidamenti dei contratti pubblici, innanzitutto attraverso un efficace coordinamento delle regole derogatorie del decreto al vigente Codice dei Contratti Pubblici con quelle inserite nel decreto sblocca cantieri del 2019 e nel decreto semplificazioni del 2020, al fine di evitare sovrapposizioni, nonché procedendo con urgenza alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, l’Alleanza delle Cooperative, per rafforzare l’esclusione dell’utilizzo del criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione dell’appalto, indica l’opportunità di chiarire l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un esplicito rinvio al Codice dei Contratti Pubblici o individuando parametri per la valutazione dell’offerta. In riferimento alle modifiche alla disciplina del subappalto, occorre chiarire che l’applicazione del CCNL ai lavoratori dei subappaltatori dipende dalla lavorazione svolta e non dal rapporto con l’oggetto dell’appalto e definire meglio le causali di esclusione dell’utilizzo del subappalto per evitare la discrezionalità assoluta delle stazioni appaltanti. Inoltre, per un adeguamento sostanziale della disciplina italiana a quella europea, occorre modificare la norma che rimuove le percentuali di utilizzo, che rischia di essere inefficace, in quanto la disciplina vigente sulla qualificazione impedisce all’appaltatore di utilizzare (nemmeno in quota parte) i lavori subappaltati per qualificarsi, nonostante ne risponda nei confronti della stazione appaltante. Da qui la proposta di ripristinare la specifica disciplina vigente prima del Codice del 2016.

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