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Recepimento della direttiva 92/85/CEEconcernente il miglioramento della sicurezza e della salute sullavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo diallattamento.

di Redazione

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (in Gazz. Uff., 21
dicembre 1996, n. 299). — Recepimento della direttiva 92/85/CEE
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti.

Art. 2.

Linee direttrici.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici,
fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui
all’articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate
dalla Commissione dell’Unione europea.

Art. 3.

Divieto di esposizione.

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all’articolo
3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono
anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli
agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell’allegato
II.

Art. 4.

Valutazione e informazione.

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, primo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall’articolo
3, e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all’articolo 1,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato I nel
rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui
all’articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di
cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.

Art. 5.

Misure di protezione e di prevenzione.

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 4,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici di cui all’articolo 1, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici
sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario
di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica quanto stabilito dall’articolo 3, secondo, terzo e quarto
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale
informazione scritta all’ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
dall’articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del
1971.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 3, primo comma, della
legge n. 1204 del 1971, come integrato dall’articolo 3.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con
la sanzione di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 1204
del 1971.

Art. 6.

Lavoro notturno.

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui
all’articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.

Art. 7.

Esami prenatali.

1. Le lavoratrici gestanti di cui all’articolo 1 hanno diritto a
permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l’orario di effettuazione degli esami.

Art. 8.

Aggiornamento allegati.

1. Con la procedura di cui all’articolo 2, comma 1, possono essere
modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in
conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9.

Disposizioni finali.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto,
restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra
disposizione in materia.

SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA’)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI
CUI ALL’ART. 4

A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno
sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui
all’art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art.
75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo
la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino
ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.

SICUREZZA SOCIALE (GENERALITA’)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL’ART. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 1.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all’art. 1.
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono
essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.

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