Welfare

Reato di tortura nel nostro Codice

Senato:presentato da 22 senatori del Ppi il 16 dicembre'98 un disegno di legge(n. 3705)per dare attuazione allaConvenzione dell’Onu dell’84 e inserire nel nostro codice penale il reato di tortura.

di Redazione

Senato: presentato da 22 senatori del Ppi (primo firmatario Giuseppe Lo Curzio) il 16 dicembre ?98 un disegno di legge (n. 3705) per dare attuazione alla Convenzione dell?Onu dell?84 e inserire nel nostro codice penale il reato di tortura. Il provvedimento non è stato ancora assegnato alla commissione di merito. Da quattro a dieci anni di carcere. Questa la pena per il pubblico ufficiale o l?incaricato di pubblico servizio che minaccia o usa violenza fisica e psicologica contro chiunque per ottenere informazioni e confessioni, per infliggere una punizione per un atto commesso, per intimorire o fare pressioni di qualunque genere. La pena è aggravata se il reato viene commesso a danno di minori o se è compiuto da tre o più persone in concorso tra loro. Lo stabilisce il disegno di legge presentato al Senato per introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale (con l?articolo 593-bis) e dare attuazione alla Convenzione contro questo delitto e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti approvata dall?Assemblea generale dell?Onu il 10 dicembre ?84 e recepita dall?ordinamento italiano con la legge 3 novembre ?88 (n. 498). Il testo prevede anche che nel territorio dello Stato sia esclusa l?immunità diplomatica per i cittadini stranieri imputati o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o nei cui confronti stia procedendo un tribunale internazionale. In questi casi, sarà obbligatorio denunciare il cittadino straniero al tribunale internazionale o istradarlo verso lo Stato che lo sta processando o che lo ha già condannato per il reato di tortura.


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