Sostenibilità

Rc auto senza segreti Ecco le istruzioni per l’uso 3/4

Vademecum

di Redazione

LA CARTA VERDE
Documento che estende la validità della copertura Rc auto al di fuori dello Stato in cui è stipulata.Non è necessaria in: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
È invece indispensabile in: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
La scadenza del documento è la stessa della polizza Rc auto cui è legato. La Carta verde può essere rilasciata sia dall’agente che ha emesso la polizza sia da un ufficio di assistenza turistica come quelli che si trovano alle frontiere. Il costo però sale se ci si rivolge a un ufficio di frontiera.LE POLIZZE TELEFONICHE E ONLINE
Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede grazie ad un attento marketing pubblicitario e alla facilità di rinnovo: i documenti, infatti, vengono recapitati direttamente a casa del contraente.Se si ha intenzione di stipulare una polizza on ine o telefonica, è bene ricordare che sono molto convenienti per tutti (fino al 50% per gli automobilisti più virtuosi, secondo uno studio di Kpmg) tranne che per i guidatori appartenenti alle cosiddette “categorie a rischio”: giovani sino a 25 anni, persone in classe di merito alta, residenti in zone a elevata incidentalità eccetera.

L’INDENNIZZO DIRETTO
È un nuovo sistema risarcitorio valido dal 1° febbraio 2007. Il sistema prevede che ogni danneggiato debba rivolgersi per ottenere il risarcimento di cui ha diritto non alla compagnia di chi gli ha generato il danno ma direttamente alla propria.Il proprio assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il contraente e il conducente dell’altro veicolo hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta ci si può rivolgere al proprio assicuratore, che è tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto a informare il contraente, richiedendo di integrare la richiesta stessa.
Se si dichiara di accettare la somma che viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore si potrà agire in giudizio nei suoi confronti.
La nuova normativa presenta un punto assai debole dovuto all’esclusione delle figure di consulenti a supporto del danneggiato (avvocati e periti) e ciò crea una situazione che qualcuno ha definito di “volpe a guardia del pollaio”: il danneggiato, ove non fornito di un proprio consulente esperto del settore ed in grado di tutelarne realmente gli interessi, si viene a trovare completamente in balìa della compagnia che ovviamente ha tutto l’interesse a risparmiare e quindi a non riconoscere tutto quanto dovuto. A ciò si aggiunga che l’incertezza giurisprudenziale sulle nuove norme unita alla lentezza del sistema giudiziario favorisce le assicurazioni nella ricerca di una transazione vantaggiosa.
L’Indennizzo diretto NON si applica…
* quando i veicoli coinvolti sono più di due;
* quando uno dei veicoli non è regolarmente assicurato;
* quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia;
* quando una delle due parti coinvolte non è un veicolo a motore;
* quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili;
* quando uno dei due veicoli è un ciclomotore con targhino;
* quando il danno non è derivante da circolazione stradale;
* quando le lesioni riportate sono superiori al 9% d’invalidità permanente;
* quando non c’è impatto tra i veicoli;
* quando uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale.

LA DISDETTA
Se si desidera cambiare società d’assicurazione, è necessario comunicarlo alla propria compagnia con una raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della scadenza.Infatti, per legge non è previsto il diritto di recesso.Bisogna aspettare la scadenza annuale e 15 giorni prima di questa scadenza naturale mandare la disdetta. Invece, nel caso in cui il contratto Rc auto sia stato sottoscritto a distanza, ovvero tramite internet, telefono, fax, etc, la legge offre particolari protezioni: è possibile recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione incondizionatamente, pagando solo il premio relativo ai giorni in cui la polizza è stata attiva e a patto che nel frattempo non si sia verificato un sinistro.
Se il motivo della disdetta è scaturito da una proposta di rinnovo con il premio aumentato più dell’inflazione programmata, allora l’automobilista può inviare la raccomandata sino al giorno stesso della scadenza della polizza.

I DOCUMENTI DA AVERE IN MACCHINA
Sono due i documenti da avere a bordo dell’auto per dimostrare l’esistenza della copertura assicurativa:* il certificato di assicurazione che attesta l’esistenza, la validità e la durata di una copertura RC auto e riporta il nominativo del contraente, la residenza, il tipo di veicolo e la targa;
* il contrassegno, il cosiddetto “tagliando”, che deve essere esposto (obbligatoriamente) sul parabrezza.
Entrambi sono inclusi dal Codice della strada tra i documenti da esibire obbligatoriamente, oltre alla patente in regola, in caso di controlli.

LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE
Un documento molto utile, anche se non obbligatorio, da avere a bordo dell’auto è il cosiddetto “modulo blu” per la constatazione amichevole d’incidente, il vecchio “C.I.D” ora chiamato C.A.I.. Dal 30 dicembre 2002, il modulo blu può essere utilizzato, oltre che per i danni alle cose, anche per segnalare i danni riportati dalle persone coinvolte nel sinistro.Se una delle due parti rifiuta di firmare il C.A.I., quest’ultimo non vale per ottenere la riduzione dei tempi di risarcimento nell’indennizzo diretto, ma può essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria assicurazione.

ASSICURAZIONI E LIBERALIZZAZIONI
L’approvazione del decreto Mille proroghe, e la sua successiva conversione in legge del 24 febbraio 2007, ha cancellato due norme contenute nel primo pacchetto di liberalizzazioni all’epoca voluto dal ministro Bersani. Si tratta della norma che concedeva agli assicurati la possibilità di recedere da contratti decennali o ultradecennali senza pagare forti penalità, e di quella che vietava l’obbligatorietà degli agenti monomandatari, ovvero la possibilità per una compagnia di imporre ad un proprio agente la vendita delle sue sole polizze.


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