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Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti delfanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

di Redazione

Legge 27 maggio 1991, n. 176 (in Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135,
s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della convenzione
stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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