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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fattaa L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri.

di Redazione

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 1999, n.
8). — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, in tema di adozione di minori stranieri.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata >.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità all’articolo 46 della
Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Omissis

Art. 4.

1. Omissis

Art. 5.

1. Omissis.
2. Omissis.

Art. 6.

1. Omissis.

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’interno, della giustizia e della sanità, è data
attuazione alle norme della presente legge riguardanti la
costituzione e l’organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale
e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le procedure per ottenere l’autorizzazione, i suoi
contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta
dell’albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti
autorizzati di cui all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l’invio da
parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio
personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari all’estero.
3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi
all’emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all’adozione ed i provvedimenti di
adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore
a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad
essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura
procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della
Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione
dell’albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, contenute nell’articolo 3 della
presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in
vigore della Convenzione stessa.

Art. 9.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200
milioni di lire, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per 2.000 milioni di lire, l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le
politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000
milioni di lire recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, nonché
dall’articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

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