Non profit
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza gene
di Redazione
Legge 25 maggio 2000, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999”
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di
lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione e
la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla
Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro
durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi
a Ginevra il 17 giugno 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali
di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10
della Convenzione n. 182.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.