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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia diaffidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, apertaalla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della
di Redazione
Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 1994, n. 23,
s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta
alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta
alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle
predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e
della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla
firma a L’Aja il 28 maggio 1970.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,
nonché la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre
1980.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della convenzione di
Lussemburgo e dell’articolo 43 della convenzione de L’Aja.
Art. 3.
1. Il Ministero della giustizia, Ufficio per la giustizia minorile,
è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
convenzione de L’Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori,
dell’articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20
maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell’affidamento, nonché dell’articolo 6 della convenzione de L’Aja
del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’autorità centrale si
avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza
dell’Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia. Può chiedere l’assistenza degli
organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di
tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le
derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per l’attuazione della presente legge nelle
procedure promosse su richiesta dell’autorità centrale sono esenti
dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero della giustizia, Ufficio per la giustizia minorile,
è altresì designato come autorità centrale competente per gli
adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L’Aja
del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge
applicabile in materia di protezione dei minori.
Art. 4.
1. Il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio dello Stato dei
provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei
minori, ai sensi dell’articolo 7 della convenzione de L’Aja del 5
ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo
in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso
cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può
essere presentato anche dal pubblico ministero, d’ufficio ovvero su
richiesta dell’autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per
i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è
competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti
dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961.
Del provvedimento è dato avviso all’autorità centrale.
4. L’attuazione nello Stato, ai sensi dell’articolo 6 della
convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati
dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del
luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l’ipotesi, del luogo
ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i
provvedimenti.
Art. 5.
1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal
territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della convenzione de
L’Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni
del luogo dove il minore risiede.
2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il
territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 14 della convenzione de
L’Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni
del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà
parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva
la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e
sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà
parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla
potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in
Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di
Roma.
3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della convenzione de
L’Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i
minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore
esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l’ipotesi, del
tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od
eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 14 della
convenzione de L’Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del
tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni
decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico
ministero, anche a seguito di richiesta dell’autorità centrale.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni
decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere
proposto d’ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa
all’autorità centrale per i provvedimenti di competenza.
7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso
ricorso per cassazione.
Art. 6.
1. Il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio dello Stato
delle decisioni relative all’affidamento dei minori ed al diritto di
visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7,
11 e 12 della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono
disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i
provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso
cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico
ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso
ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende
l’esecuzione della decisione impugnata.
3. Ove la richiesta sia presentata tramite l’autorità centrale,
quest’ultima premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette
senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia
proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza
ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.
4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni cura l’esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei
servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, e ne dà
immediatamente avviso all’autorità centrale.
Art. 7.
1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso
l’affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l’esercizio
effettivo del diritto di vista, sono presentate per il tramite
dell’autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della
convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980.
2. L’autorità centrale, premessi se del caso i necessari
accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si
trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso
in via d’urgenza al tribunale l’ordine di restituzione o il
ripristino del diritto di visita.
3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie
informazioni, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio,
dandone comunicazione all’autorità centrale. Il tribunale decide con
decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore,
il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona
che ha presentato la richiesta è informata della data dell’udienza a
cura dell’autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere
di essere sentita.
4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere
proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non
sospende l’esecuzione del decreto.
5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni cura l’esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei
servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, e ne dà
immediatamente avviso all’autorità centrale.
6. é fatta salva la facoltà per l’interessato di adire direttamente
le competenti autorità, a norma dell’articolo 29 della convenzione di
cui al comma 1.
Art. 8.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 100 milioni annue a decorrere dall’anno 1993, ivi comprese le
minori entrate di cui all’articolo 3, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1993,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti
variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. La legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 1994, n. 23,
s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta
alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta
alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle
predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e
della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla
firma a L’Aja il 28 maggio 1970.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell’affidamento
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente
Convenzione,
Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d’Europa la
considerazione dell’interesse del minore è di importanza decisiva in
materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;
Considerando che l’istituzione di misure destinate a facilitare il
riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti riguardanti
l’affidamento di un minore avrà l’effetto di assicurare la migliore
protezione dell’interesse dei minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il
diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di
custodia;
Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono
stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e
avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere
adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano
di ristabilire l’affidamento dei minori ove questo sia stato
arbitrariamente interrotto;
Convinti dell’opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure
adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze;
Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria
tra le rispettive autorità,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che
non abbia ancora raggiunto l’età di 16 anni e che non abbia diritto
di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della
sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge
interna dello Stato richiesto;
b) autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
c) provvedimento relativo all’affidamento: ogni provvedimento di
una autorità che disponga sulla cura della persona del minore,
compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine
al diritto di visita;
d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso
una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che
disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed
esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento
indebito:
i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera
internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di
visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno
temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato
l’affidamento;
ii) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai
sensi dell’articolo 12.
TITOLO I
Art. 2.
1. Ciascuno Stato contraente designerà una autorità centrale che
eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi
ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità
centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente
articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.
Art. 3.
1. Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra
loro e promuovere un concerto tra le autorità competenti e i loro
rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l’attuazione della presente Convenzione,
le autorità centrali degli Stati contraenti:
a) assicurano la trasmissione delle domande d’informazione
provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di
diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni
concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori
e relativa evoluzione;
c) si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che
possono nascere in occasione dell’applicazione della Convenzione e si
adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli
che si frappongono alla sua applicazione.
Art. 4.
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento
relativo all’affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro
Stato contraente il riconoscimento o l’esecuzione di tale
provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso,
all’autorità centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui
all’articolo 13.
3. L’autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa
dall’autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a
questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L’autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando
è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente
Convenzione.
5. L’autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente
dell’esito della sua domanda.
Art. 5.
1. L’autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera
perché venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che
esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorità
competenti, per:
a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie
necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano
lesi;
c) assicurare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento;
d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando
l’esecuzione del provvedimento è accordata;
e) informare l’autorità richiedente sulle misure adottate.
2. Quando l’autorità centrale dello Stato richiesto ha delle
ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro
Stato contraente, trasmette i documenti all’autorità centrale di
questo Stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente
si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi
misura adottata per conto di quest’ultimo ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo dall’autorità centrale di detto Stato, comprese
le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla
partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l’esecuzione è rifiutato e se l’autorità
centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla
domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel
merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la
rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno
favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e
che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in
particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.
Art. 6.
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali
interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente
articolo:
a) le comunicazioni indirizzate all’autorità centrale dello Stato
richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali
di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b) l’autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia
accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese
ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano dall’autorità centrale dello
Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate,
possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali
di detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato contraente può escludere l’applicazione in tutto o in
parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo.
Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni
altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di
tale Stato.
TITOLO II
Art. 7.
I provvedimenti relativi all’affidamento pronunciati in uno Stato
contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato
d’origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Art. 8.
1. In caso di trasferimento illegittimo, l’autorità centrale dello
Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del
minore:
a) quando all’atto dell’introduzione dell’istanza nello Stato in
cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del
trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente,
il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di
questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio
di tale Stato e
b) se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità
centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del
trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere
soddisfatte senza l’intervento di un’autorità giudiziaria, nessuno
fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si
applicherà al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un’altra
persona è intervenuto un accordo, omologato da un’autorità
competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo
scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato
all’estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in
affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in
conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi
in caso di provvedimento dell’autorità competente che accorda questo
stesso diritto a una persona che non ha l’affidamento del minore.
Art. 9.
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti
all’articolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autorità centrale entro
il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento
e l’esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:
a) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del
convenuto o del suo rappresentante legale e l’atto introduttivo del
giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato
al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa
difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può
costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando
la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che
il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona
che ha promosso il procedimento nello Stato d’origine;
b) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del
convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza
dell’autorità che l’ha pronunciato non si basa:
i) sulla residenza del convenuto, ovvero
ii) sull’ultima residenza abituale comune dei genitori del
minore purché uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii) sulla residenza abituale del minore;
c) il provvedimento è incompatibile con quello relativo
all’affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del
trasferimento del minore, a meno che quest’ultimo non abbia avuto la
sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente
nell’anno che precede il suo trasferimento.
2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente
applicabili quando il riconoscimento e l’esecuzione sono richiesti
entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento
illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel
merito.
Art. 10.
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il
riconoscimento e l’esecuzione possono essere rifiutati non soltanto
per i motivi previsti dall’articolo 9, ma anche per uno dei motivi
seguenti:
a) se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono
manifestamente incompatibili con i princìpi fondamentali del diritto
che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b) se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze,
compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di
residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli
effetti del provvedimento originario risultano non più conformi
all’interesse del minore;
c) se, al momento dell’introduzione dell’istanza nello Stato
d’origine:
i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la
sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d’origine
non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello
Stato d’origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza
abituale nello Stato richiesto;
d) se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento
emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo
esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento
intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o
d’esecuzione, e se il rifiuto è conforme all’interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento
quanto quello d’esecuzione possono essere sospesi per uno dei
seguenti motivi:
a) se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso
ordinario;
b) se nello Stato richiesto è pendente un procedimento
riguardante l’affidamento del minore, promosso prima che il
procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;
c) se un altro provvedimento relativo all’affidamento del minore
è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro
procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.
Art. 11.
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei
provvedimenti relativi all’affidamento vertenti sul diritto di visita
sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni
previste per gli altri provvedimenti relativi all’affidamento.
2. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato richiesto può
fissare le modalità dell’attuazione e dell’esercizio del diritto di
visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti
al riguardo.
3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando
il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento relativo
all’affidamento viene rifiutato, l’autorità centrale dello Stato
richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere
sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale
diritto.
Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera
internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo
affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni
della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo
provvedimento riguardante l’affidamento del minore che riconosca
l’illiceità del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a
richiesta di ogni persona interessata.
TITOLO III
Art. 13.
1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato
contraente di un provvedimento relativo all’affidamento deve essere
accompagnata:
a) da un documento che abilita l’autorità centrale dello Stato
richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal
fine un altro rappresentante;
b) da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari
per la sua autenticità;
c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza
del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento
idoneo a comprovare che l’atto introduttivo del procedimento od un
atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al
convenuto;
d) se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in
base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
e) ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui
potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f) da proposte sulle modalità del ripristino dell’affidamento del
minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere
accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all’articolo
6.
Art. 14.
Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all’esecuzione
di un provvedimento relativo all’affidamento una procedura semplice e
rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di
essere proposta su semplice ricorso.
Art. 15.
1. Prima di decidere sull’applicazione del paragrafo 1. b)
dell’articolo 10, l’autorità che dipende dallo Stato richiesto:
a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che
non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare,
all’età ed alla capacità di discernimento di quest’ultimo; e
b) può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono
a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere
indirizzati all’autorità interessata attraverso le autorità centrali.
Art. 16.
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o
formalità analoga può essere richiesta.
TITOLO IV
Art. 17.
1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla
quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di
detti articoli, il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti
relativi all’affidamento potranno essere rifiutati per motivi, tra
quelli previsti dall’articolo 10, che saranno indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti pronunciati
in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1
del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato
contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.
Art. 18.
Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale
non è vincolato alle disposizioni dell’articolo 12. Le disposizioni
della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui
all’articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente
che ha fatto tale riserva.
TITOLO V
Art. 19.
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento
internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto o
il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per
ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di un provvedimento.
Art. 20.
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato
contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in
virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie
regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o più Stati contraenti hanno posto in essere, od
intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell’affidamento
dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di
esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà
di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della
presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa
disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Ogni modifica o revoca di
detta decisione deve anch’essa essere notificata.
TITOLO VI
Art. 21.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
Art. 22.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in
cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle
disposizioni dell’articolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio
consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà
in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione od approvazione.
Art. 23.
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non
membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante
decisione presa con la maggioranza prevista dall’articolo 20. d)
dello Statuto ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati
contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 24.
1. Ogni Stato può, all’atto della firma od al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la
presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni
altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione
entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data
di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti
potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio
indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al
Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 25.
1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali
si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento
dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
relativi all’affidamento può, al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a
tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.
2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere
l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità
territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in
vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti,
potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale
designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata
al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 26.
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei
minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione
territoriale:
a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della
cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento
all’ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale
Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all’ordinamento con il
quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;
b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto
deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all’unità
territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o all’unità
territoriale in cui è stato richiesto il riconoscimento o
l’esecuzione del provvedimento od il ripristino dell’affidamento.
2. Il paragrafo 1. a) del presente articolo si applica anche,
mutatis mutandis, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei
minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione
personale.
Art. 27.
1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più
riserve che figurano al paragrafo 3 dell’articolo 6, all’articolo 17
ed all’articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna
altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del
paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando
una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il
ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da
parte del Segretario Generale.
Art. 28.
Al termine del terzo anno successivo alla data d’entrata in vigore
della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro
momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate
dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il
funzionamento della Convezione. Ogni Stato membro del Consiglio
d’Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare
da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno
oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Art. 29.
1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente
Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 30.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla
presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione,
d’approvazione o di adesione;
c) ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione in
conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia
riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese,
entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia munita di
certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d’Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione.
Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 1994, n. 23,
s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta
alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta
alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle
predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e
della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla
firma a L’Aja il 28 maggio 1970.
TITOLO VI
Capo I
Art. Primo.
TITOLO VI
Capo I
Art. 2.
Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per
assicurare, nell’ambito del proprio territorio, la realizzazione
degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno
avvalersi delle procedure d’urgenza a loro disposizione.
TITOLO VI
Capo I
Art. 3.
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto
illecito:
a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati
ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o
individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il
minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento o del suo mancato rientro e:
b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati,
individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del
minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non
si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in
particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione
giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione del predetto Stato.
Capo I
Art. 4.
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria
residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della
violazione dei diritti di affidamento o di visita. L’applicazione
della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.
Capo I
Art. 5.
Ai sensi della presente Convenzione:
a) il
la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di
decidere riguardo al suo luogo di residenza;
b) il
minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un
periodo limitato di tempo.
Capo II
Art. 6.
Ciascuno Stato contraente nomina un’Autorità Centrale, che sarà
incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla
Convenzione
Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici
ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali
autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di
specificare l’estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette
Autorità
Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso
designerà l’Autorità centrale alla quale le domande possono essere
inviate per essere trasmesse all’Autorità centrale competente
nell’ambito di questo Stato.
Capo II
Art. 7.
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere
la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati,
al fine di assicurare l’immediato rientro dei minori e conseguire gli
altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite
qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:
a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o
trattenuto;
b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle
Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che
vengano adottate, misure provvisorie;
c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare
una composizione amichevole;
d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le
informazioni relative alla situazione sociale del minore;
e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione
del proprio Stato, in relazione all’applicazione della Convenzione;
f) per avviare o agevolare l’instaurazione di una procedura
giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del
minore e, se del caso, consentire l’organizzazione o l’esercizio
effettivo del diritto da visita;
g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le
circostanze, l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e legale, ivi
compresa la partecipazione di un avvocato;
h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le
necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle
circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento
della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale
ostacolo riscontrato nella sua applicazione.
Capo III
Art. 8.
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato
trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento,
può rivolgersi sia all’Autorità centrale della residenza abituale del
minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di
ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:
a) le informazioni concernenti l’identità del richiedente, del
minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il
minore;
b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile
procurarla;
c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere
il rientro del minore;
d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del
minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che
il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata
dall’Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di
residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la
legislazione dello Stato in materia;
g) ogni altro documento pertinente.
Capo III
Art. 9.
Se l’Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi
dell’Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un
altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed
immediatamente, all’Autorità centrale di questo Stato contraente e ne
informa l’Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il
richiedente.
Capo III
Art. 10.
L’Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà
o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua
riconsegna volontaria.
Capo III
Art. 11.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente
devono procedere d’urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l’Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia
deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d’inizio del
procedimento, il richiedente (o l’Autorità centrale dello Stato
richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell’Autorità centrale
dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano
esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta
dall’Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve
trasmettere la risposta all’Autorità centrale dello Stato
richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Capo III
Art. 12.
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto
ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un
anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore,
fino alla presentazione dell’istanza
presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato
contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo
ritorno immediato.
L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la
scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve
ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il
minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha
motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato,
essa può spendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del
minore.
Capo III
Art. 13.
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’Autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad
ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente
che si oppone al ritorno, dimostri:
a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il
minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al
momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito,
anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere
esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici,
o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di
ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si
oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità
tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le
Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle
informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra Autorità
competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua
situazione sociale.
Capo III
Art. 14.
Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un
mancato ritorno illecito, ai sensi dell’Articolo 3, l’Autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto
direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o
amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di
residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure
specifiche per la prova di detta legislazione, o per il
riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero
altrimenti applicabili.
Capo III
Art. 15.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente
hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare
che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle
Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante
che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi
dell’Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o
attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali
degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto
possibile, nell’ottenimento di detta decisione o attestato.
Capo III
Art. 16.
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un
minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’Articolo 3, le
Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel
quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno
deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento,
fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente
Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno
che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente
Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della
ricezione della notizia.
Capo III
Art. 17.
Il solo fatto che una decisione relativa all’affidamento sia stata
presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può
giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della
presente Convenzione; tuttavia, le Autorità giudiziarie o
amministrative dello Stato richiesto possono prendere in
considerazione le motivazioni della decisione nell’applicare la
Convenzione.
Capo III
Art. 18.
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere
dell’Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del
minore in qualsiasi momento.
Capo III
Art. 19.
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata
conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del
diritto di custodia.
Capo III
Art. 20.
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni
dell’articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse
consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi
alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Capo IV
Art. 21.
Una domanda concernente l’organizzazione o la tutela dell’esercizio
effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all’Autorità
centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle
previste per la domanda di ritorno del minore.
Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione
di cui all’Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio
del diritto di visita, nonché l’assolvimento di ogni condizione cui
l’esercizio di tale diritto possa essere soggetto.
Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per
quanto, possibile, ogni ostacolo all’esercizio di detti diritti.
Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di
intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al
fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni
cui l’esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.
Capo V
Art. 22.
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga
indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi
e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative
di cui alla presente Convenzione.
Capo V
Art. 23.
Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta
in base alla Convenzione.
Capo V
Art. 24.
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all’Autorità
centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua
originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o
in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora
ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o
in inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente avrà difficoltà, applicando la
riserva prevista all’Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia
del francese, sia dell’inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza,
comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità
Centrale.
Capo V
Art. 25.
I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono
abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto
riguarda l’applicazione della presente Convenzione, all’assistenza
giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime
condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest’ultimo Stato
e vi risiedessero abitualmente.
Capo V
Art. 26.
Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative
alla applicazione della Convenzione.
L’Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati
contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze
presentate in applicazione della presente Convenzione.
In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il
pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli
eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di
un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il
pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell’espletamento
delle operazioni attinenti al ritorno del minore.
Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell’esprimere la riserva
prevista all’articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle
spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un
avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali
a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di
assistenza giudiziaria e legale.
Nell’ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto
di visita, in conformità alla presente Convenzione, l’Autorità
giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della
persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito
l’esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese
necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi
comprese le spese di viaggio, i costi relativi all’assistenza
giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i
costi e le spese sostenute per localizzare il minore.
Capo V
Art. 27.
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione
non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l’Autorità
centrale non è tenuta ad accettare l’istanza. In tal caso, essa deve
immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se
del caso, all’Autorità centrale che ha trasmesso la domanda.
Capo V
Art. 28.
Un’Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da
un’autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del
richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per
suo conto.
Capo V
Art. 29.
La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona,
l’istituzione o l’ente che adduca che vi è stata violazione dei
diritti di custodia o di visita, ai sensi dell’Articolo 3 o
dell’Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità
giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione
o meno delle disposizioni della Convenzione.
Capo V
Art. 30.
Ogni domanda, inoltrata all’Autorità centrale, o direttamente alle
Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in
applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione
allegata o fornita da un’Autorità centrale, sarà ricevibile dai
tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati contraenti.
Capo V
Art. 31.
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei
minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità
territoriali diverse:
a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve
essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità
territoriale di detto Stato;
b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza
abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione
dell’unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.
Capo V
Art. 32.
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei
minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse
categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto
Stato deve essere inteso come riferentesi all’ordinamento legislativo
specificato dalla legislazione di questo Stato.
Capo V
Art. 33.
Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le
proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è
tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui
ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.
Capo V
Art. 34.
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla
Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento
internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto,
o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano
invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato
illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il
diritto di visita.
Capo V
Art. 35.
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti
solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti
verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati.
Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli
articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui
capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all’unità o
alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Capo V
Art. 36.
Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati
contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del
minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare
a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare
tali restrizioni.
Capo VI
Art. 37.
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri
della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al
momento della Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso
il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Capo VI
Art. 38.
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli
Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce,
il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio
strumento di adesione.
L’adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e
gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta
adesione. Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato
membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito
alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il
Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne
farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati
contraenti per le vie diplomatiche.
La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato
il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo
giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di
accettazione.
Capo VI
Art. 39.
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà
estesa all’insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello
internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà
effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei
confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni
successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari
Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Capo VI
Art. 40.
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali,
nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto
riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione,
potrà, al momento della firma, ratifica, accett
Nessuno ti regala niente, noi sì
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