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Ratifica ed esecuzione della convenzione contro ildoping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989

di Redazione

Legge 29 novembre 1995, n. 522 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1995, n. 287, s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della convenzione stessa. Art. 3. 1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della convenzione stessa. Art. 3. 1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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