Non profit

Raccolte pubbliche di fondi; maneggiare con cura

Nell'organizzare eventi di fund raising, particolare attenzione deve essere posta al "mondo esterno"; clienti / benefattori, mondo for profit che appoggia la campagna, competitors.

di Carlo Mazzini

Siamo una onlus che vorrebbe organizzare una campagna sul territorio nazionale per raccogliere fondi. In sostanza vorremmo che le persone che entrano nei negozi donassero qualcosa a nostro favore. All’atto della donazione verrà rilasciata una ricevuta, ma quello che vorremmo sapere è se è necessaria un’autorizzazione per quest’iniziativa, visto che verrà svolta sull’intero territorio nazionale e coinvolgerà appunto i negozianti che per conto nostro dovranno incassare queste donazioni. Esiste un qualche riferimento normativo a cui possiamo far riferimento? (A.M. e-mail) Il quesito, se permette, non è chiarissimo, o, meglio, non ha tutti gli elementi utili a comprendere la questione. Può essere rilevante l’attività che fate. Non dite quante volte e per quanti giorni intendete effettuare questa raccolta pubblica di fondi. Non dite se la donazione è frutto di una liberalità assoluta oppure se è vincolata in qualche modo alla vendita di beni di modico valore (piante, dolci, magliette …). Il fatto che vogliate effettuare la raccolta presso i negozi (indistinti? una catena? …) deve suggerirvi una cautela particolare per rispettare i clienti (che non devono confondere l’acquisto dalla donazione, il titolare dall’ente beneficiario), i titolari del negozio, ed infine – se la donazione è subordinata a qualche vendita – i possibili competitors locali (che commerciano lo stesso bene) rispetto ai quali avreste un vantaggio concorrenziale notevole (basso costo, nessun pagamento di imposte, causa benefica). La vostra iniziativa sembra invece avvicinarsi alla decantata A-Tax or De-Tax (ben lontana dall’essere normata), meccanismo secondo il quale il soggetto perdente è lo stato (che rinuncerebbe all’1% di IVA), che permette al consumatore finale di destinare pari somma (al momento dell’acquisto di un bene da un negoziante) a enti di solidarietà sociale. Comunque, le consiglio prudenza e faccia in modo che la sua iniziativa non presenti ombre, non nella destinazione dei soldi – ci mancherebbe altro! – ma nel suo meccanismo e nelle intersezioni con fisco e con la materia concorrenziale. La normativa di riferimento principale è l’articolo 108, c 2bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86; vada a leggersi anche i cc 2 e 3 dell’articolo 2 del DLgs 460/97. Non disdegni di confrontarsi anche con la legislazione sulle associazioni sportive dilettantistiche all’art 25, c 2, L 133/99; questa norma le può essere utile per capire cosa vuol dire “occasionalmente” secondo il fisco. Carlo Mazzini Area non profit Studio Legale Tributario associated with Ernst & Young


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