Non profit

Raccolte fondi cos’è meglio fare

Per il non profit l'obiettivo é quello di minimizzare i costi di raccolta fondi.

di Carlo Mazzini

Nella cooperativa sociale di tipo A con cui collaboro stiamo raccogliendo fondi a livello locale. Tra gli strumenti di fund raising abbiamo previsto il calendario 2003 . È possibile la distribuzione del calendario in botteghe del mondo o cartolerie proponendo ai negozianti un?offerta su un totale di calendari lasciando a loro la vendita? R. C.(email) Il mio consiglio è di cercare di minimizzare i costi di raccolta fondi, ma non a scapito della sicurezza del profilo fiscale della vostra azione. In buona sostanza, per il non profit la questione di fondo è capire se una vendita di calendari sia attività commerciale o no, e quali siano le condizioni per cui tale vendita possa dirsi in qualche modo fuori dall?ambito della commercializzazione. Qui però non stiamo parlando di un ente non commerciale per il quale varrebbe la normativa riguardante le raccolte pubbliche di fondi (e conseguente decommercializzazione) ex art 108, c 2-bis, del dpr 917/86 (Tuir). Nel suo caso stiamo parlando di una cooperativa sociale, onlus di diritto, ma per la quale non vale la norma in questione, dato che essa è stata formulata per i soli «enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 art 87». Per il suo specifico, vale la norma onlus riguardante le attività connesse, ovvero quelle «accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse» (art 10, c 5 dlgs 460/97). La Circ. 168/98 Min. Finanze (par 1.5) spiega che «sono attività strutturalmente funzionali, sotto l?aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione». Queste sono attività che le cooperative sociali possono sostenere ma che non vedono il regime agevolativo (lato Irpeg) ex art 12 dlgs 460/97, dato che, come recita la circolare citata (par 3.3), alle «cooperative sociali, ancorché destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di onlus, resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all?art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l?applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III del dpr n. 601 del 1973 e dall?art.12 della legge n. 904/77». Ci chiediamo se convenga farlo per il tramite di negozianti. Se il calendario fosse venduto in piazza, con offerta libera, avremmo un?attività connessa e non coinvolgeremmo nessun altro soggetto (peraltro profit). Consiglierei di non vendere gadget nei negozi, in quanto potrebbe indurre il terzo in confusione, trovandosi di fronte a prodotti diversi (evitate di vendere calendari in cartoleria) ma offerti da due distinte realtà commerciali. Le segnalo, infine, un?ulteriore ragione di complessità portata dalla risoluzione 356 del 14 novembre scorso dell?Agenzia delle Entrate, che riducendo al minimo le possibilità di cause related marketing per gli enti non commerciali e le onlus, lascia in sospeso le posizioni delle onlus di diritto (come la sua cooperativa), appellandosi (senza approfondire) alle normative specifiche che le regolano.


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