Non profit
Raccolta rifiuti e onlus, sì o no?
Un quesito sulla possibilità di utilizzare i volontari di una onlus per aiutare il comune nella raccolta differenziata dei rifiuti
Sono il rappresentante legale di una onlus. L?associazione organizza attività nel rispetto di legge e circolari. Da circa tre mesi affrontiamo la tematica ambientale, e il Comune ci ha chiesto una collaborazione in cui si prevede la fornitura di due nostri volontari per agevolare la raccolta differenziata. Non so se in base alla legge e alle circolari onlus (che vietano di fatto alle onlus la raccolta di rifiuti urbani, speciali e pericolosi) posso far fare detta attività, o se devo costituire una nuova associazione (non onlus) e iscriverla nel registro del volontariato. E. T. (email)
Il problema da lei presentato è reale. Come se il ?buon amministratore? non avesse abbastanza dubbi sulla legislazione e sulla sua reale applicabilità nella gestione dell?attività di ogni giorno, qui si scontra con un palese conflitto tra due leggi che dicono cose diametralmente opposte.
La prima norma (anche in linea temporale) è il decreto legislativo 22/97, detto più semplicemente anche ?Decreto Ronchi?, che disciplina la gestione dei rifiuti e che riporta all?art. 21, comma 4 il seguente periodo: «nell?attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni».
La seconda, che chi frequenta queste pagine dovrebbe conoscere ormai più che bene, è il decreto legislativo 460/97 (quello dedicato alle onlus, per intenderci) che tra le attività permesse alle onlus annovera (art. 10, c. 1, lett. a, n. 8) anche la «tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente, con l?esclusione dell?attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all?articolo 7 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22».
Ribadisco; qui, kafkianamente, lo Stato una volta dà (con il decreto Ronchi) e un?altra volta toglie (con il decreto onlus). Faccio notare come il dettato della 22/97 parli di generiche associazioni di volontariato, non specificando quindi l?obbligatorietà o meno dell?iscrizione delle stesse agli omonimi registri regionali.
Insomma, questo è un ulteriore esempio della grossolanità con la quale il legislatore tratta i soggetti del non profit. Peraltro lei scrive che è pronto a costituire una nuova organizzazione di volontariato e iscriverla al registro; ma così tornerebbe nell?incompatibilità, poiché l?ente, una volta iscritto, è una ?onlus di diritto?.
Suggerisco, in definitiva, un doppio passo; innanzitutto leggiamo bene la 460/97, lì dove è riportato (al citato comma 1 per poi ribadirlo al comma 4, così come nella circolare 168/98) l?avverbio ?abitualmente? in relazione al divieto di esercitare l?attività di raccolta etc ?, avverbio che potrebbe metterci al riparo (il condizionale è d?obbligo) da contestazioni dell?amministrazione finanziaria nel caso di un incarico ridotto nel tempo e nelle persone impiegate.
Il secondo step è quello di avvalersi del diritto di interpello presso l?Agenzia delle entrate, a livello regionale o centrale, o, ancora, di porre un quesito all?Agenzia delle onlus.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.