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Qui il Fisco non fa sconti

Quando l'amministrazione finanziaria contesta la deducibilità delle erogazioniliberali.Attività sanitaria e didattica fuori dalle Onlus:una penalizzazione per tutta la società.

di Redazione

Terzo appuntamento con lo Sportello dell?Osservatorio su fisco e non profit, l?iniziativa promossa da ?Vita? in collaborazione con i maggiori esperti fiscali e tributari del Terzo settore. In questo sportello ogni quindici giorni troverete un argomento legato alle tre sezioni in cui sarà divisa, a turno, la pagina ?Temi?, ?Casi?, ?Fatti?. Questa settimana vengono presi in esame tre casi emblematici di situazioni ?al limite? a causa della giungla legislativa e delle rigidità dell?amministrazione finanziaria.
Un ente non profit da anni riceve contributi (classificati fiscalmente come ?erogazioni liberali?) da imprese che, secondo quanto previsto dalla normativa, detraggono tali importi in sede di dichiarazione dei redditi. Ultimamente, una di queste imprese ?donatrici? ha comunicato di aver deciso di non erogare più tale contributo, poiché il fisco le aveva contestato tale fatto in quanto l?ente non profit beneficiario dello stesso aveva la partita Iva.
Come è possibile, pur avendo la partita Iva per diversi, e non eludibili, motivi, continuare a ricevere erogazioni liberali da parte di imprese senza che queste perdano l?agevolazione fiscale consistente nella deducibilità del contributo?

Sono ad alto rischio tutte le erogazioni liberali in denaro fatte dalle imprese agli enti non profit, che si stimano in centinaia di miliardi di lire a livello aggregato. È il cosiddetto ?giving? delle imprese al mondo non profit, che ha assunto nel tempo una dimensione rilevante. Qui il vantaggio fiscale per il donante gioca un ruolo molto importante.
La norma fiscale ha perciò spinto nel tempo molti enti a richiedere il riconoscimento proprio per rientrare, quali persone giuridiche, nel regime di deducibilità. E si ritiene che questa forma di finanziamento al mondo non profit sia fondamentale per il suo sostentamento e la sua crescita. L?allarme è relativo a un?interpretazione restrittiva della norma da parte di alcuni funzionari che ritengono che l?agevolazione non spetti qualora l?ente non profit svolga qualche attività commerciale, e perciò abbia la partita Iva.
L?interpretazione taglierebbe il ?giving? in modo drastico in quanto moltissimi enti hanno la partita Iva (si pensi alla parrocchia che ha il bar o all?associazione sportiva che richiede una sponsorizzazione), ma non per questo perdono la loro qualifica giuridica e fiscale. Infatti, è nella natura genetica dell?ente non commerciale, secondo quindi le previsioni delle norme fiscali, la possibilità di svolgere in via accessoria attività commerciale.
L?interpretazione è sicuramente contraria allo spirito della legge e frutto di un fiscalismo nocivo e dilagante, soprattutto nel campo del non profit.
Il suggerimento, perciò, è di essere cauti e premunirsi: è quindi opportuno richiedere contributi deducibili specificatamente per le attività istituzionali (con ricevuta ?ad hoc?) e procedere all?utilizzo e alla contabilizzazione delle liberalità nel segmento istituzionale dell?ente, con separata annotazione anche in bilancio.
Occorre anche ricordare che, essendoci ormai l?obbligo della contabilità separata per le attività commerciali, possono essere separate e distinte molto bene le attività istituzionali da quelle commerciali, anche con riferimento alle donazioni. Sarebbe meglio che, riconoscendo questo cambiamento, il legislatore modificasse l?articolo 65 del T.U.I.D. (testo unico delle imposte dirette), indicando al punto due dello stesso che sono deducibili le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono prevalentemente (anziché esclusivamente) finalità non profit.

Due situazioni analoghe in campo scolastico e sanitario.
Per rispondere a un?esigenza presente sul territorio, alcuni cittadini si organizzano per prestare servizi sia di carattere scolastico (scuola materna e scuola professionale) sia di carattere sanitario (ambulatorio e presidi sanitari).
Il tutto è senza fine di lucro, ma non possono godere del regime fiscale previsto dalle Onlus.
Perché?

L?attività didattica e quella sanitaria sono di fatto state estromesse dalla possibilità di usufruire del regime Onlus. Ciò senza una ragione evidente, o per lo meno nella considerazione, tipica della cultura del sospetto che caratterizza talvolta giustamente l?Amministrazione finanziaria. L?assunto è che: le scuole e gli ospedali privati sono ricchi e lavorano per i ricchi e pertanto devono pagare le tasse.
Qui la cultura del sospetto sbaglia! Molte scuole private sono in crisi e molti ospedali privati non riescono ad affrontare e gestire il forte cambiamento in atto e ad adeguarsi alla necessità di rinnovamento tecnologico.
Occorre che la legislazione fiscale, seguendo lo spirito e le norme che stanno caratterizzando sia la riforma scolastica che quella sanitaria, stabilisca i paletti da mettere negli statuti e nelle organizzazioni private scolastiche e sanitarie perché anch?esse possano rientrare nel regime Onlus. Di tale provvedimento, in generale, ne beneficerebbe la società, che si troverebbe un maggior numero di servizi a disposizione senza danni e oneri per lo Stato. Questi enti, infatti, pagano certamente poche imposte, ma andando avanti così, molti certamente dovranno chiudere.

U na fondazione opera in ambito locale e ha ricavi commerciali che si aggirano in media sui 90 milioni di lire all?anno. Il commercialista le ha comunicato che non può usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/91 anche se è senza fine di lucro.

La legge 16 dicembre 1991 n. 398, che tratta di semplificazioni fiscali e forfetizzazioni (Iva e Irpeg) per enti con ricavi commerciali inferiori a 100 milioni (indicizzati: ora sono 130.594.000), ha avuto un notevole successo nel mondo non profit.
Si osserva che la legge è nata con riferimento alle associazioni sportive, ma con la legge 6 febbraio 1992, n. 66 è stata estesa a tutte le associazioni senza fini di lucro e alle Pro-loco.
Restano escluse da queste agevolazioni le fondazioni e in genere gli enti non associativi.
Occorrerebbe estendere la norma semplificativa a tutti gli enti non commerciali, data la semplicità della norma, le semplificazioni introdotte e il successo ottenuto da tale sistema normativo.
Adriano Propersi

Fisco & Non Profit

I soggetti promotori
? Vita
? Associazioni del Comitato editoriale di Vita
? Forum del Terzo settore
? Summit della solidarietà

A cosa serve

? Catalogare le controversie
? Raccogliere i quesiti e i dubbi
? Tipicizzare le risposte possibili

Gli Obiettivi

? Presentare a fine anno una relazione sullo stato dei rapporti tra Fisco e non profit da presentare alle istituzioni competenti
? Una pubblicazione sintetica del rapporto
? Un convegno di studio e di aggiornamento sui temi emersi dall?indagine

come funziona
? La segreteria tecnica raccoglierà tutte le segnalazioni pervenute
? La segreteria tecnica invierà ogni mese una relazione sulle segnalazioni pervenute al Comitato di ?Survey?
? Il Comitato di Survey si riunisce ogni due mesi per valutare il materiale pervenuto e a fine anno stende il rapporto finale

? Posta.Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit.Via Cellini,3-20129 MILANO
? Fax. Intestare a Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit e inviare al n. 02.57969643
? Posta elettronica.
vitarm@flashnet.it– specificare
“Osservatorio Fisco e non profit”

I nomi

Comitato di “Survey”:avv.Salvatore Pettinato(presidente);Adriano Propersi;
Giorgio Fiorentini; Valerio Melandri; Riccardo Bonacina; Andrea Petrucci; Andrea Borio; Davide Maggi; Giuliano Rossi.Segreteria tecnica: Lucia Martina; Barbara Galmuzzi

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