Non profit

Quello sconto è classista

Tremonti pensa a un abbassamento dell’aliquota più alta, a patto che si doni al non profit (di Bonaventura Sorrentino).

di Redazione

+ Dai – Versi. Perché questa è davvero la migliore proposta possibile

Se approvata, la +Dai -Versi amplierebbe, rispetto agli attuali limiti, la deducibilità fiscale delle liberalità elargite dai contribuenti, palesando un segnale concreto della presa d?atto, da parte del legislatore, del sempre più rilevante ruolo sociale degli enti appartenenti al Terzo settore. Posizione in sintonia con i Paesi a più radicata tradizione solidaristica; basti pensare che in Olanda la deducibilità delle liberalità ad enti non profit varia dal 6 al 10% del reddito imponibile del benefattore e in taluni casi peculiari non si applica alcun limite alla deducibilità; nel Regno Unito essa è pienamente consentita per le erogazioni agli enti non profit residenti, così come negli Stati Uniti la deducibilità è correlata al reddito imponibile, prevedendo casi in cui non vi sono limitazioni. La spinta incentivante di questa proposta si sostanzia nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persona fisica o giuridica), nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di associazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali. La natura del provvedimento si può definire ?extrafiscale?, essendo sostanzialmente indirizzata al rafforzamento economico e patrimoniale degli enti con finalità solidaristica la cui utilità sociale è innegabile: la deducibilità fiscale delle erogazioni è infatti semplicemente un modo per realizzarlo. Si è scelto di optare, quale ?leva? sul contribuente, sulla più tradizionale delle misure collegabili alle donazioni e alle dazioni in genere, ovvero alla concessione della possibilità di dedurre l?importo erogato in liberalità dal montante del reddito imponibile del soggetto, in modo da evitare che quello stesso importo, non goduto effettivamente perché elargito a fini benefici venga computato nel contesto della determinazione del reddito imponibile e quindi del prelievo di imposta. Va sottolineata la necessità di un coordinamento stretto con la legislazione vigente in materia, in particolare con il decreto 460/97, così come con le disposizioni di settore, quali ad esempio le associazioni di promozione sociale. Ciò al fine di evitare che l?effetto della proposta sia quello di creare ancora una categoria giuridica che vada ad affiancarsi alle tante già presenti per il coacervo di disposizioni civilistiche e fiscali, spesso sovrapposte o sovrapponibili, che disciplinano la materia. Lo ?status? del soggetto percettore, alla luce della +Dai -Versi, è quello di associazione od organizzazione non lucrativa, residente nel territorio nazionale, avente scopo solidaristico o sociale. Lo scopo solidaristico, in sintonia con il disposto del dlgs 460/97 è presunto per le onlus, per le organizzazioni di volontariato, le ong, le associazioni di promozione sociale, per le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Una nota va fatta per tale ultima previsione: essa affranca, seppure solo in termini di deducibilità delle erogazioni, la rigida previsione dell?art. 10 (comma 1, lett. a, n.11) del decreto 460, laddove si statuisce che possono godere delle agevolazioni fiscali previste per le onlus solo ed esclusivamente le fondazioni di ricerca scientifica, escludendo tale privilegio per le associazioni. Ulteriore condizione per l?applicazione di queste disposizioni è l?obbligo di tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili rappresentanti, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, di un documento che appalesi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. È di tutta evidenza che tale previsione è dettata da comprensibili e condivisibili esigenze di trasparenza e chiarezza nella gestione dell?ente percettore. L?art. 3 detta, da ultimo, disposizioni di coordinamento con altre erogazioni agevolate, vietando espressamente la cumulabilità della previsione in esame con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Tale breve illustrazione ci induce a una considerazione conclusiva: un auspicio di approvazione della +Dai -Versi, finalizzata a sostenere adeguatamente il mondo del non profit sempre più radicato nella nostra società.

Bonaventura Sorrentino

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