Politica

Quanto prende uno scrutinatore?

Da 120 a 150 euro e, per i seggi speciali dai 61 ai 90 euro. Importi confermati anche in caso di ballottaggio

di Redazione

Centocinquanta euro ai presidenti di seggio e un onorario fisso forfettario di euro 120 per scrutatori e segretari. A fissare gli onorari dei componenti gli uffici elettorali è la legge n. 70 del 13 marzo 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo ’80 e aggiornata nel 2002. All’articolo 1, la legge stabilisce che ”in occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l’ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell’amministrazione statale”. Nel secondo comma, si stabilisce che ”a ciascuno degli scrutatori e al segretario dell’ufficio elettorale di sezione, il Comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120”. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di 37 euro e di 25 euro.

In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono essere riconosciute fino a un massimo di quattro maggiorazioni. Al presidente e ai componenti del seggio speciale (le sezioni negli ospedali e nelle carceri) spetta invece un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di 90 euro e di 61 euro.

La circolare F.L 4/2011 del Viminale stabilisce la competenza degli oneri. Si ribadisce che vige il principio generale per il quale le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interressate (art. 7, secondo comma della legge 23 aprile 1976, n.136).

Viene confermato che per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’.art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Per i seggi ordinari, ai presidenti vanno 150 euro (di cui 30 euro a carico dello Stato, art. 65 legge 62/2002). A scrutatori e segretari vanno 120 euro (di cui 24 euro a carico dello Stato).

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli oneri sono maggiorati, rispettivamente di 37 euro e 25 euro. Questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla legge 62/2002, esulano dal rimborso statale. Quanto ai seggi speciali (quel che sia il numero delle consultazioni), ai presidenti andranno corrisposti 90 euro (di cui 18 euro a carico dello Stato), agli scrutatori 61 euro (di cui 12 a carico dello Stato). Gli importi sono confermati anche in caso di secondo turno di ballottaggio.


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