Il libro unico del lavoro deve essere utilizzato per dover riportare i dati relativi ai seguenti lavoratori:
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lavoratori subordinati, anche operano in sedi aziendali estere;
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lavoratori somministrati che risultano essere in missione;
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lavoratori distaccati;
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i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un contratto a progetto;
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gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, anche se l’associazione risulta essere mista ovvero capitale e lavoro.
Per quanto attiene le cooperative l’utilizzo del libro è strettamente legato alla scelta del rapporto di lavoro effettuata dal socio, così come previsto dalla L.142/2001. Pertanto l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro lo si ha solo quando i soci scelgono di intraprendere con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, o di altra tipologia (collaborazione, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro).