Non profit
Quando si può essere Onlus
Se l'associazione non rispetta quanto previsto dall'art.10 del DLgs 460/97 e non svolge attività a favore di persone svantaggiate non può qualificarsi Onlus.
Siamo una Comunità laicale ci è stata concessa la gestione, di un Convento abbandonato. Per la sua
gestione è stata creata una Onlus ad hoc. Il Convento può fare accoglienza essendo dotato di stanze e vorremmo rendere questo servizio a gruppi, previo offerta, anziché un prezzo fisso, partendo da una quota minima base. La nostra domanda è: dal punto di vista fiscale come deve essere considera l’offerta (se va contabilizzata, se va rilasciata ricevuta, ecc.).
L’altra domanda è: una Onlus può rifiutare la richiesta di entrata di un nuovo socio e/o non darne la motivazione?
Per dare risposta alla sua cortese domanda ho dovuto esaminare la vostra posizione e il vostro statuto.
Da tale esame è emerso che avete adottato uno statuto tipo senza alcuna personalizzazione, come nel caso dell’articolo relativo alle finalità dell’ente: avete copiato quasi integralmente quanto previsto dalla lettera a del primo comma dell’art.10 del DLgs 460/97,indicando tutti i settori e tutte le attività ivi previste.
E’ vero che in genere, nel costruire uno statuto, si cerca di prevedere tutte le possibili future attività che si pensa di voler effettivamente prima o poi esercitare, ma riportare tutto il testo di legge mi sembra un po’ eccessivo e fuorviante.
Ma questo è il meno. Quello che non potete sicuramente fare è di utilizzare l’acronimo ONLUS. Dalla documentazione inviatami,si evince che non esercitate attività nei confronti di soggetti “svantaggiati ” e quindi che non sono rispettate le previsioni di cui ai commi dal 2 al 4 del citato articolo.
Inoltre le Onlus devono richiedere l’iscrizione nell’apposita anagrafe (art.11),cosa da voi non fatta.
L’art. 28,comma 1 lettera c ,del DLgs. prevede sanzioni amministrative da lire 600 mila a sei milioni per l’abuso della denominazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Concludendo: ritengo che la vostra associazione sia inquadrabile negli enti non commerciali di tipo associativo previsti dai primi nove articoli del decreto legislativo 460/97.L’attività di accoglienza di persone non socie è quindi inquadrabile fra le attività cosiddette “commerciali”, con tutte le relative conseguenze.
Per quanto riguarda l’ingresso di nuovi soci,vi ha già risposto il dott. Mazzini.
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