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Quando la onlus assiste gli anziani

L’articolo 10 del decreto legislativo 460/97 stabilisce che le onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In tal senso...

di Redazione

La nostra antica Opera Pia gestisce una casa di riposo. Possiamo essere considerati onlus?

L?articolo 10 del decreto legislativo 460/97 stabilisce che le onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L?Agenzia delle Entrate (circ. 26 giugno 1998 n. 168/E) ha chiarito che per l?attività di assistenza sociale e socio-sanitaria la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell?attività stessa. La medesima Agenzia ha più volte ribadito che l?attività svolta dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti anziani, non può di per sé ricondursi tra le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria tipiche delle onlus, essendo a tal fine necessario che le stesse case di riposo «si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l?aspetto del bisogno economico». L?Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21 dicembre 2006 n. 146 ha chiarito che il criterio di individuazione del disagio economico può concorrere con altri criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio parimenti tutelati.

In sintesi l?Agenzia riconduce nell?attività istituzionale delle onlus che gestiscono case di riposo sia le prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50% della retta stessa, che le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese ad anziani in condizione di non autosufficienza documentata come grave.

Info: www.csvnet.it e www.csv.como.it


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