Non profit

Quando l’olismo può dirsi onlus

Il presupposto é la condizione di svantaggio delle persone assistite.

di Carlo Mazzini

Facendo un percorso di aiuto reciproco, utilizzando e facendo conoscere la disciplina Reiki e i principi dell?olismo, vogliamo costituirci in onlus, ma non riusciamo a trovare indicazioni per rientrare nell?art.10 del dlgs 460/97. Nel nostro Statuto vorremmo scrivere: “L?associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività principali: studio, applicazione e diffusione dei principi dell?olismo e del Reiki allo scopo di conoscere e mettere in pratica metodi di riarmonizzazione interiore, di mutua comprensione, aiuto e assistenza reciproca”.

A. F. (email)

Questa rubrica tende ad avere una visione distaccata, laica, quasi agnostica delle attività prestate da coloro che pongono quesiti. Faccio un esempio. Se la lotta per la protezione del porcospino maculato della Volinia sia o meno un fine nobile, perseguibile o utile è questione irrilevante per chi, come il sottoscritto, deve rispondere sui profili giuridici fiscali dell?associazione. È importante, invece, che l?esperto capisca che stiamo parlando di ecologia e di tutela dell?ambiente. Inoltre, una caratteristica delle norme è che per loro natura sono ?aride?, non vi si trova neppure l?ombra della fantasia umana, ma solo tecniche giuridiche utili per comprendere o escludere categorie di attività e di persone nell?ambito di azione delle leggi stesse. Le leggi non hanno finalità diderottiane, enciclopediche, di riunione dell?intera esperienza umana in un tutt?unico; hanno già la pretesa di portare a singoli profili (civilistici e tributari) i modi di organizzare le attività e le persone. Questa è la ragione per cui dell?olismo e del Reiki non troviamo traccia nella legislazione relativa alle onlus (così come del porcospino maculato della Volinia!). L?opera nostra è quindi quella di capire se le attività riferite (olismo e Reiki) abbiano una qualche analogia con quelle riportate dal dLgs 460/97 (art. 10). Prima di tutto bisognerebbe quindi comprendere la natura di queste due pratiche. Assumiamo per buone, e nella speranza di averle comprese, le vostre sintetiche descrizioni su quella che sembra un?attività di ?wellness?, di ricerca del benessere interiore. Ci poniamo il quesito se si tratti di mera attività culturale oppure se sconfiniate nell?assistenza sociale o in quella sanitaria. Come ben sa chi frequenta queste pagine, le differenze tra i tre settori sono rilevanti ai fini onlus. Per la cultura vi è bisogno di un finanziamento da parte dell?amministrazione centrale dello Stato per almeno “due periodi d?imposta antecedenti a quello in cui avviene l?acquisto della qualifica” (circ. 63/2002). Per l?attività sanitaria, la discriminante è la qualifica delle persone assistite (socie o non socie) che devono rientrare tra le tipologie dei soggetti svantaggiati elencati nella circolare 168E/98 (per esempio, disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.). Per l?assistenza sociale, l?amministrazione finanziaria è partita affermando che “la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell?attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative” (circ. 168E/98). Poi, ha ritenuto di dover ?precisare? (ris. 189/00) che le attività di assistenza sociale meritano la qualifica di onlus “solamente qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l?aspetto del bisogno economico”. In buona sostanza, nel secondo e nel terzo caso il presupposto è la condizione di svantaggio effettivo delle persone assistite, mentre nel primo il tutto si riduce a una questione di finanziamenti. Il punto Per capire se una pratica, come il Reiki e l?olismo, è da onlus ed è prevista dall?articolo 10 del dlgs 460/97 occorre valutare se si tratta di attività culturali, sociali o sanitarie. Ogni categoria prevede sue specifiche: dai finanziamenti alla tipologia, ben precisata, dei soggetti che si possono assistere.

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