Non profit
Quando il socio può essere anche fornitore
Associazioni. E' lecito luso della barca di un associato?
Siamo un?associazione di promozione socio-culturale e per un progetto di cultura del mare ci troviamo di fronte a questo dilemma. Il progetto prevede l?utilizzo di imbarcazioni, dalle canoe alle barche a vela. Per la barca a vela ci troviamo di fronte a due possibilità: noleggiare la barca da un broker con costi di mercato oppure utilizzare la barca di un socio che richiede solo un contributo per rimborso spese (30- 40 % del prezzo di mercato). La nostra attività è autofinanziata con contributi di soci, riffe e mercatini. La seconda soluzione, più conveniente, è anche praticabile legalmente? G. L. (email)
Vi sono due buone ragioni per dire che detta pratica è ammissibile. La prima in punta di diritto. Alcuni obblighi statutari relativi alle onlus (art. 10 dlgs 460/97) sono tali anche per le associazioni di cui all?art. 5 della stessa legge, articolo che prevede la decommercializzazione di certe attività effettuate a favore dei soci da parte delle associazioni.
Tra le previsioni fotocopia ve ne è una di particolare importanza per il non profit in senso lato, che riguarda il divieto di distribuzione di utili e fondi, previsione che anche ai neofiti appare scontata ma che nella pratica è necessario rendere più chiara. Nella norma onlus (art. 10, comma 6), il legislatore ha previsto provvidenzialmente cinque casi (vedi box) per i quali, se si superano determinati limiti, si ha la presunzione assoluta di distribuzione di utili (seppur indiretta). La previsione di cui alla lettera b) del comma 6 fa al caso nostro in quanto si ritiene di essere in presenza di distribuzione indiretta di utili per «l?acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale».
Nella circolare 124E/98, l?amministrazione finanziaria chiarisce che anche per le associazioni non onlus possono richiamarsi detti cinque casi in soccorso al concetto generale di distribuzione degli utili. In positivo, ciò significa che il Fisco ritiene sia ammissibile un caso come il vostro, dove il risparmio appare notevole perché non sembrano essere oltrepassate le condizioni che il mercato pone in casi simili e anzi il corrispettivo è ben al di sotto.
La seconda ragione è legata alla prima. Come amministratori dovete usare criteri di economicità nella gestione dell?associazione. Se il servizio offerto dal socio straccia la concorrenza dei possibili fornitori, tanto meglio per l?associazione. è necessaria, però, una scrittura privata che regolamenti il rapporto tra associato fornitore del bene o servizio e l?associazione; in essa devono essere riportati tutti gli aspetti contrattuali del rapporto ( durata, oggetto, quantum, responsabilità etc). Inoltre, il consiglio direttivo dovrà allegare alla delibera, oltre alla scrittura privata, altri preventivi od offerte di fornitori che comprovino la convenienza economica del servizio offerto dall?associato.
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