Non profit

Quando il farmacista può cambiarvi medicina

Un articolo del codice penale tutela l'acquirente

di Redazione

Di recente sono andato in farmacia con una ricetta del mio medico di base che mi aveva prescritto un determinato farmaco. Il farmacista, di sua spontanea iniziativa, mi ha sostituito il farmaco prescritto dal dottore con un altro, dicendomi che si trattava comunque della stessa cosa. Mi piacerebbe sapere se tale comportamento può ritenersi lecito, o no. C. S. (Cinsello Balsamo, Mi)(e mail) Le case farmaceutiche, spesso, immettono sul mercato prodotti identici (ovvero realizzati con lo stesso principio attivo), ma con nomi diversi. I farmaci, poi, sono suddivisi in fasce, a seconda che vengano distribuiti a prezzo intero o gratuitamente dallo Stato (salvo restando ovviamente il pagamento del ticket). Ciò che importa qui sottolineare, anche per rispondere al nostro lettore, è che esistono medicine identiche in tutto, tranne che nel prezzo e nel nome. Pertanto, se il medico, nella sua ricetta indica un farmaco con determinate caratteristiche, il farmacista deve di norma vendere proprio quello, ma può – qualora non ne sia fornito – offrire al cliente un altro prodotto ?alternativo? ma dello stesso genere. In ogni caso, vorrei precisare che stesso genere, significa che il prodotto deve avere la stessa composizione (e quindi il principio attivo), la stessa forma (ovvero capsule, fiale, iniezioni ecc.) e, soprattutto un prezzo uguale (o eventualmente inferiore, ma mai superiore). Vorrei ricordare tra l?altro che questa regola è stata introdotta recentemente grazie ad una convenzione tra farmacisti e Servizio sanitario nazionale, mentre in precedenza tale possibilità era solo eccezionale. In definitiva, se il prodotto non cambia nella sostanza, la sostituzione è assolutamente legittima. Invece, se il farmaco è diverso, perché il principio attivo è diverso (o lo è la sua forma, e ancora, il prezzo), il comportamento del farmacista è scorretto e quindi illecito. L?acquirente che non è stato informato della sostituzione (infatti il farmacista ha anche un dovere deontologico e cioé quello di avvertire il proprio cliente), può richiedere che il farmaco venga sostituito con quello richiesto o che gli sia restituito quanto pagato. Va aggiunto inoltre che nei casi più gravi si può addirittura prospettare un illecito penale. Infatti, l?articolo 515 del Codice penale, prevede che chiunque, nell?esercizio di una qualsiasi attività commerciale, consegna all?acquirente un prodotto diverso da quello richiesto, è punito con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a quattro milioni di lire. Farmacista avvisato… ?


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