Non profit
Quando il buon senso è estraneo
A volte la corretta applicazione della Legge deve essere accompagnata dal buon senso.
Ho pagato una contravvenzione versando però, e per un mero errore, un importo lievemente inferiore a quello stabilito. Ora, ho ricevuto una nuova sanzione. Questa mi è stata data per il mancato pagamento in tempo utile della contravvenzione. A questo punto che cosa posso fare?
Roberto S. (email da Roma)
Caso anomalo ma assai significativo per comprendere come, a volte, l?applicazione rigorosa e oggettiva della norma dovrebbe essere contemperata dal buon senso. Elio Ambrogio, difensore civico di Saluzzo, racconta la vicenda di un commerciante che, come il lettore, riceve dalla Polizia stradale l?ingiunzione del pagamento di poco più di 254mila delle vecchie lire per aver superato i limiti di velocità. Il commerciante, che chiameremo Mario, dà incarico alla figlia quindicenne di effettuare il versamento alla posta. Per distrazione, la ragazza sbaglia il versamento di 30 lire. Un danno per le casse dello Stato. Subito rilevato dalle autorità che inviano a Mario una nuova comunicazione imputandogli ulteriori 258.860 di vecchie lire. Il Codice della Strada stabilisce all?art. 389 del Regolamento, come l?insufficiente pagamento non ha valore e Mario è sanzionabile per il mancato pagamento della somma dovuta.
«Nulla di illegittimo», spiega Elio Ambrogio «anzi perfetta applicazione della norma. Ma l?eccesso di zelo, talvolta, può risultare erroneo anche sotto il profilo di un?equa e attenta applicazione della norma giuridica». Con il difensore civico, Mario ha presentato ricorso al Giudice di pace sottolineando due elementi. L?assoluta irrilevanza della somma non versata (30 lire su 254mila), e la conseguente assenza di un danno patrimoniale apprezzabile per l?Erario. In secondo luogo, la rilevanza delle circostanze previste dall?art. 3 della legge 689/81. Spiega Ambrogio: «Mi sembrava chiaro che ci fossero i presupposti per un annullamento della sanzione, anche in relazione al fatto che il versamento era stato fatto da una minorenne e che non ci fosse la minima volontà di evadere un obbligo pecuniario verso lo Stato». Opinione condivida dal giudice che ha dato ragione a Mario. Per due motivi: la Polstrada non ha opposto in giudizio le sue argomentazioni. Inoltre, è stato accolto il principio per cui «in tema di sanzioni amministrative la responsabilità dell?agente non sussiste quando la violazione è commessa per errore sul fatto. All?illecito amministrativo è applicabile l?esimente della buona fede, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei a ingenerare nell?agente la convinzione della liceità della sua condotta» (Cassazione Civ., sez I, n. 10893 del 6/12/1996). Inoltre, l?art. 3 della legge 689/81 (e gli artt. 42 e 47 del c.p.), stabilisce che non può esservi responsabilità ove le violazioni siano conseguenza di errore non riconducibile a colpa del soggetto sanzionato.
Non sarebbe il caso, si chiede Ambrogio, che invece di arrivare in giudizio la pubblica amministrazione, di fronte a violazioni chiaramente inconsistenti, intervenga interrompendo un procedimento sanzionatorio in virtù del buon senso?
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