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Quando i servizi Onlus sono esclusi dallIva
Assistenza socio-sanitaria e formazione scolastica
Sono responsabile della Onlus ?La Promessa? che opera nel settore dell?assistenza socio sanitaria. Ci occupiamo anche di prevenzione nelle scuole con corsi di formazione e sensibilizzazione a studenti e docenti. Vorrei sapere se questi interventi sono esenti o addirittura esclusi dall?IVA. (lettera firmata)
Risponde Salvatore Pettinato
Il suo quesito ci consente di esprimere tutti i nostri dubbi in merito all?interpretazione da dare al D. Lgs. n. 460/1997. Ciò che rileva, infatti, non è sapere se l?attività di formazione svolta da una ?Onlus? che opera nel settore dell?assistenza socio-sanitaria sia esente o esclusa dall?IVA; è, invece, fondamentale capire se l?attività di formazione possa o meno essere svolta da una Onlus la cui attività istituzionale è di assistenza socio-sanitaria. Il problema verte, in altri termini, sull?interpretazione da fare alle locuzioni ?attività? e ?settore? inserite dal legislatore nell?art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. citato. Qualora la formazione di tipo ?socio-sanitario? venisse ricondotta nell?ambito dell?attività istituzionale svolta nel settore dell?assistenza socio-sanitaria, l?attività formativa verrebbe a configurarsi quale attività istituzionale, e quindi potrebbe essere resa dall?associazione anche a soggetti non svantaggiati (stante la presunzione posta dall?art. 10 comma 4). Nell?ipotesi in cui, invece, si ritenesse che l?attività formativa fosse da valutare in maniera distinta dall?attività istituzionale dell?assistenza socio-sanitaria, in tal caso potrebbe essere svolta solo se inquadrabile tra le attività connesse. Nella circolare 26.6.1998, n. 168/E il Ministero ha chiarito che le attività connesse possono essere distinte in 2 categorie: 1) attività analoghe a quelle istituzionali svolte nei confronti di soggetti non svantaggiati; 2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali. L?attività di formazione svolta da un?associazione che svolge istituzionalmente attività di assistenza socio-sanitaria non sarebbe certamente inquadrabile nella prima categoria di attività connesse, forti perplessità permangono in merito all?eventuale riconducibilità della formazione tra le attività accessorie. Nell?assenza di chiarimenti ministeriali in merito, è necessario adottare un?interpretazione normativa di tipo marcatamente prudenziale, invitando l?associazione a valutare con accuratezza l?opportunità di svolgere l?attività di formazione in analisi. Per le considerazioni innanzi svolte, infatti, potrebbe incorrere nel rischio di perdere la qualifica di Onlus in virtù dell?esplicito divieto – disposto dall?art. 10, comma 1, lettera b) D. Legs. n. 460/1997 di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e, entro certi limiti, da quelle connesse.
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