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Qualificazione tributaria delle I.P.A.B. Quesito FE.N.A.S.A.P.

di Redazione

ALLA DIREZIONE REGIONALE Servizio VI DELLE ENTRATE PER Divisione 13^ L’EMILIA ROMAGNA Prot.1999/170762 BOLOGNA OGGETTO: Qualificazione tributaria delle I.P.A.B. Quesito FE.N.A.S.A.P. Con nota del 6 agosto 1999, qui pervenuta per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto dell’Onorevole Signor Ministro, la Federazione nazionale Associazioni dei servizi assistenziali Pubblici, nel sottolineare la natura di ente pubblico delle I.P.A.B. federate, ha chiesto di chiarire se alla luce del d.lgs.4 dicembre 1997, n.460, le I.P.A.B. possono ancora essere considerate tra i soggetti che svolgono attività non commerciale si sensi dell’articolo 88, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, così come precisato dalla circolare ministeriale n.26 del 29 agosto 1991. Al riguardo, si fa presente preliminarmente che il d.lgs 4 dicembre 1997, n.460 non ha inciso sulla normativa che ci occupa e che, dal punto di vista strettamente metodologico, il rispetto della normativa tributaria sopravvenuta non deve, comunque, indurre a disperdere le linee interpretative della normativa preesistente ed il disegno organico che ne scaturisce. Non va sottaciuto peraltro come, in generale, il legislatore anche con il d.lgs. n.460 del 1997 abbia voluto far leva sulla natura dell’attività esercitata per qualificare gli enti. Ciò comporta che l’indagine sulla natura dei singoli enti è rimessa, dunque, ad un’indagine da effettuarsi caso per caso nell’ambito della quale non è determinante il fine istituzionale dell’ente, ma, appunto, la natura delle attività che l’ente esercita per realizzare detto fine. In tale ottica, il legislatore ha avvertito l’esigenza di intervenire espressamente per chiarire quale fosse il trattamento fiscale da riservare alle ipotesi più rilevanti e nelle quali si manifestino situazioni di fatto particolari; proprio in tale contesto si pone l’art.88 del T.U.I.R. che al comma 1, con una disposizione di esclusione stabilisce espressamente che, in ogni caso, non sono soggetti all’imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato anche se dotati di personalità giuridica ed altri specifici soggetti, ed al comma 2, con una disposizione di qualificazione giuridica statuisce, invece, quali siano le attività che non costituiscono esercizio di attività commerciale. In particolare l’articolo 88, comma 2, lett.b), dispone che non costituiscono esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali o sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali (rectius aziende sanitarie locali). Orbene, dall’esame della norma si evince come la locuzione “esclusivamente” attiene alla distinzione soggettiva e non già alla descrizione dell’attività e che anche attività che potrebbero considerarsi commerciali non qualificano l’ente come commerciale, purchè trattasi di ente istituito esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie. La disposizione de qua si pone, quindi, come agevolativa nei confronti degli enti pubblici che svolgono le suindicate attività nell’espletamento e per il raggiungimento del loro fine esclusivo. Da ciò consegue che devono ricondursi fra gli enti non commerciali di cui all’art.87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. gli enti pubblici destinatari della previsione di decommercializzazione recata dall’art.88, comma 2, lett. b), in esame. Quanto sopra precisato, si ritiene che le I.P.A.B., che presentino lo status di ente pubblico, rientrino nel novero dei soggetti destinatari delle agevolazioni recate dalla disposizione in esame, purché non svolgano attività che esulano da quelle assistenziali e sanitarie, per le quali, le stesse sono state istituite. Si ribadisce, al riguardo, quanto precisato con la menzionata circolare n.26 del 1991. Per completezza di esposizione, infine, si ritiene utile rammentare che per le c.d. ex I.P.A.B., quelle cioè che hanno perso la qualificazione di ente pubblico, le stesse possono, ove naturalmente soddisfino tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, assumere la qualifica di ONLUS. La Direzione Regionale in indirizzo è pregata di portare a conoscenza della Federazione interessata il contenuto della presente risoluzione. IL DIRETTORE GENERALE


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