Non profit

Quali diritti in un condominio?

La sedia a rotelle può riposta in uno spazio comune all'interno del condominio.

di Tilo Nocera

La carrozzina di mia mamma ultraottantenne, malata di Alzheimer e invalida riconosciuta, non entra nell?ascensore, vecchio e fuori norma. Dato che in casa riesce a muoversi e la carrozzina serve solo per uscire, l?abbiamo ?parcheggiata? (piegata)vicino all?ascensore in uno spazio condominiale di circa un metro per due, inutilizzato, nel quale la carrozzina non intralcia i movimenti di nessuno. Ora un nuovo condomino ha chiesto di toglierla perché si tratta di uno spazio comune. I disabili in una situazione come questa possono derogare al regolamento condominiale sulle parti comuni?

Marisa C. (email)

La presenza di una persona con disabilità, specie motoria, in un condominio pone problemi di vicinato in cui si deve riuscire a trovare soluzioni fondate sul reciproco rispetto. Il legislatore, per assicurare l?effettiva realizzazione del diritto di locomozione costituzionalmente garantito anche alle persone con disabilità, ha emanato la l. 13/89 che apporta notevoli modifiche alla concezione individualistica ed egoistica della proprietà tramandataci dal diritto romano. L?art. 2 di tale legge stabilisce che il condomino con disabilità può chiedere che l?assemblea approvi innovazioni sulle parti comuni, quali installazione di un ascensore, di un servoscala, di rampe di accesso, per eliminare o superare le barriere architettoniche o percettive, che impediscono anche a un cieco o a un sordo di fruire delle parti comuni e di accedere al proprio appartamento, come percorsi tattili che consentano al cieco di orientarsi verso la scala o l?ascensore . In prima convocazione basta la maggioranza dei condomini che rappresentino la metà del valore millesimale e, in seconda convocazione, la maggioranza di un terzo sia dei condomini sia del valore millesimale. In tal caso le spese per le innovazioni vanno ripartite su tutti i condomini in proporzione delle proprie quote. La parte più innovativa della norma consiste nella disposizione che stabilisce che, in caso di ritardo o di rifiuto, il condomino possa egualmente effettuare i lavori richiesti, però a suo carico. Dovrà ottenere le autorizzazioni comunali, purché il progetto sia redatto secondo la norma sull?eliminazione delle barriere architettoniche, con la certificazione medico-legale di disabilità. Tale normativa oggi è contenuta nel decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/89 e nel regolamento approvato con il dpr n. 503/96. Le opere effettuate non devono arrecare danni alla statica dell?edificio o al suo decoro architettonico (art. 1120 c.c.); ma per quest?ultimo aspetto, anche in edifici di interesse artistico o storico sono previste possibilità di intervento, purché con opere agevolmente rimuovibili. Nel caso in questione però, il problema non riguarda le innovazioni permanenti, ma più semplicemente l?uso di un piccolo spazio comune per collocare una sedia a ruote pieghevole, che non riesce a entrare nel vecchio ascensore. L?art. 1102 del c.c. stabilisce che ciascun proprietario della parte comune può usarla, purché non ne impedisca l?uso alle altre. Ora qui trattasi di una piccola rientranza dell?atrio che quindi non impedisce agli altri il libero accesso all?ascensore. Né pare che quella piccola rientranza di poco più di un metro quadro debba servire per fini più gravi al condomino che si lagna. Se egli insiste nel suo diritto astratto a godere anche di quel piccolo spazio comune, è bene che tenga presente che il c.c. all?art. 833 vieta il compimento di ?atti emulativi?, cioè l?esercizio di un proprio diritto non per un proprio interesse, ma solo per il gusto di fare un dispetto ad altri. La magistratura in caso di atti emulativi ha condannato l?autore al risarcimento del danno. Oggi sempre più ci si sta orientando al risarcimento del ?danno esistenziale?, consistente nella sofferenza che l?atto illecito altrui arreca in aggiunta all?eventuale danno materiale. Il punto Quando in un condominio vive una persona con disabilità motorie e sensoriali ci sono delle leggi che garantiscono a essa il diritto all?accessibilità e alla mobilità in autonomia. Se poi il problema è l?uso di uno spazio per riporvi la carrozzina ripiegata, chi si oppone rischia di commettere un atto emulativo. Punito dalla legge

Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA